Regolamento (UE) 2021/399
Regolamento delegato (UE) 2021/399 della Commissione del 19 gennaio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale nel 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli importi del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale per il 2021, sostituendo la parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013. L’intervento è conseguenza degli adeguamenti dei massimali e dei trasferimenti tra pagamenti diretti e FEASR comunicati dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, inclusi i successivi ritocchi dovuti alla pandemia di COVID-19. Il testo rende applicabili i nuovi importi dal 1° gennaio 2021 e li elenca per Stato membro, insieme alle voci di assistenza tecnica e al totale UE.
Adeguamento per il 2021 degli importi del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, mediante sostituzione della parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alla ripartizione del sostegno dell’Unione al FEASR per lo sviluppo rurale nell’esercizio finanziario 2021, con effetti anche sulla programmazione 2022 indicata nell’allegato. Riguarda gli Stati membri beneficiari elencati nell’allegato e, per ragioni specifiche, tiene conto delle comunicazioni degli Stati membri sui trasferimenti tra pagamenti diretti e sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Non fissa nuovi massimali per il Regno Unito per l’esercizio finanziario 2021, in ragione del periodo di transizione e del recesso.
Regolamento delegato (UE) 2021/399: adeguamento degli importi del sostegno UE allo sviluppo rurale per il 2021
Il regolamento delegato (UE) 2021/399 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 per aggiornare, per l’esercizio finanziario 2021, le dotazioni del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale finanziate dal FEASR. L’intervento è conseguente alle decisioni degli Stati membri sui trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale previste dal regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché agli ulteriori aggiustamenti resi necessari dalle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19.
Contesto normativo e finalità
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 58, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nei considerando viene ricordato che gli Stati membri devono, in linea generale, ridurre di almeno il 5 % la parte dei pagamenti diretti eccedente 150.000 EUR e rendere disponibile il prodotto stimato di tale riduzione come sostegno supplementare per misure FEASR. Vengono inoltre richiamate le comunicazioni degli Stati membri effettuate entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e i successivi adeguamenti dei massimali nazionali e netti già operati con i regolamenti delegati (UE) 2020/756 e (UE) 2020/1314.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
Il regolamento incide sulla ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale tra gli Stati membri indicati nell’allegato. Le modifiche riguardano, in particolare, gli Stati che hanno comunicato riduzioni dei pagamenti diretti o trasferimenti di risorse tra primo e secondo pilastro della PAC. Il testo precisa che per il Regno Unito non occorre fissare massimali per l’esercizio finanziario 2021, per effetto dell’accordo di recesso e della cessazione del periodo di transizione il 31 dicembre 2020.
Riferimento alle regole sui trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale
Il regolamento si fonda sulle regole del regolamento (UE) n. 1307/2013 relative a:
- la riduzione dei pagamenti diretti superiori a 150.000 EUR e la destinazione del prodotto stimato al FEASR;
- la possibilità per gli Stati membri di rendere disponibile come sostegno supplementare FEASR una percentuale del massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti;
- la possibilità inversa di rendere disponibili sotto forma di pagamenti diretti risorse finanziate a titolo del FEASR.
Il testo menziona che Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito avevano comunicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero, mentre Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito avevano comunicato trasferimenti verso il FEASR per il 2021. Croazia, Ungheria, Malta e Polonia avevano invece comunicato il trasferimento di una quota del sostegno FEASR verso i pagamenti diretti.
Effetti della pandemia di COVID-19
I considerando chiariscono che, a causa della pandemia di COVID-19, Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo hanno successivamente modificato la richiesta di trasferimento iniziale. Di conseguenza, gli importi complessivi da considerare per il 2021 sono stati ulteriormente rettificati.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale della parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. L’allegato riporta gli importi in prezzi correnti in EUR per il 2021 e il 2022 per ciascuno Stato membro, oltre alle voci di Totale UE, Assistenza tecnica e Totale complessivo.
Per il 2021, il testo indica un Totale UE pari a 15.308.020.100 EUR, un importo per assistenza tecnica pari a 36.969.860 EUR e un totale complessivo pari a 15.344.989.960 EUR.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. La previsione di applicazione dal primo giorno dell’anno è coerente con la necessità di allineare le dotazioni finanziarie già per l’esercizio 2021.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle dotazioni FEASR per il 2021
La parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituita per adeguare le dotazioni di sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale per il 2021, alla luce delle comunicazioni degli Stati membri sui trasferimenti connessi ai pagamenti diretti e sul sostegno supplementare FEASR.
Base delle modifiche: comunicazioni degli Stati membri e regolamenti collegati
Le modifiche tengono conto delle comunicazioni rese ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, e dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli allegati II e III di tale regolamento erano già stati modificati dai regolamenti delegati (UE) 2020/756 e (UE) 2020/1314.
Effetti della pandemia di COVID-19
A seguito delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo hanno successivamente modificato la richiesta iniziale di trasferimento, determinando un ulteriore adeguamento delle relative ripartizioni.
Esclusione del Regno Unito per il 2021
Per il Regno Unito non è necessario fissare massimali per l’esercizio finanziario 2021, poiché, in base all’accordo di recesso, il regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica nell’anno di domanda 2020 nel Regno Unito e il periodo di transizione termina il 31 dicembre 2020.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ripartizione finanziaria nell’allegato
L’allegato indica, per ciascuno Stato membro, gli importi del sostegno per il 2021 e il 2022, oltre alle voci di Totale UE, Assistenza tecnica e Totale complessivo. Per il 2021 il totale UE è pari a 15.308.020.100 EUR, l’assistenza tecnica a 36.969.860 EUR e il totale a 15.344.989.960 EUR.
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