Regolamento (UE) 2021/771
Regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione del 21 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo puntuale come devono essere svolti i controlli ufficiali nel settore biologico, con particolare attenzione alla documentazione contabile, alla tracciabilità e al bilancio della massa. Introduce inoltre criteri per la valutazione dei sistemi di controlli interni dei gruppi di operatori biologici e per la selezione, basata sul rischio, dei membri da sottoporre a nuove ispezioni. L’obiettivo è rafforzare l’integrità della produzione biologica e garantire un approccio armonizzato ai controlli nell’Unione.
Definisce condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali eseguiti nell’ambito del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici. Riguarda l’autorità competente e, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, con riferimento sia agli operatori biologici sia ai gruppi di operatori di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848. Copre i controlli fisici in loco, la verifica della tracciabilità e del bilancio della massa mediante documentazione contabile, nonché la valutazione dei sistemi di controlli interni dei gruppi di operatori. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2022 ed è direttamente applicabile negli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini del SEE.
Controlli della documentazione contabile e controlli sui gruppi di operatori biologici
Il regolamento delegato (UE) 2021/771 integra il regolamento (UE) 2018/848 definendo criteri operativi specifici per i controlli ufficiali nel settore biologico. La finalità è rafforzare l’integrità della produzione biologica, garantire la tracciabilità lungo tutte le fasi della filiera e assicurare un approccio armonizzato alla valutazione dei gruppi di operatori e dei relativi sistemi di controlli interni.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che l’ispezione fisica in loco deve essere efficace e comprendere almeno un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa tramite verifiche documentali. Per i gruppi di operatori, il regolamento chiarisce che essi comprendono una specifica categoria di operatori, in particolare agricoltori o operatori che producono alghe o animali di acquacoltura, le cui attività possono includere anche trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di alimenti o mangimi. L’obiettivo è rendere omogenea la valutazione dei sistemi di controlli interni e la selezione dei membri da sottoporre a nuove ispezioni.
Ambito dei controlli della documentazione contabile
L’articolo 1 stabilisce che l’ispezione fisica in loco prevista dall’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprende sempre:
- un controllo della tracciabilità;
- un controllo del bilancio della massa.
Tali verifiche devono essere effettuate dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo, sulla base del modello standard previsto nella documentazione scritta di cui all’articolo 38, paragrafo 6. La selezione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e del periodo da sottoporre a verifica è fatta in base al rischio.
Contenuto minimo del controllo di tracciabilità
Il controllo di tracciabilità deve riguardare almeno, con adeguata documentazione di supporto anche contabile e di magazzino:
- nome e indirizzo del fornitore e, se diverso, del proprietario, venditore o esportatore;
- nome e indirizzo del destinatario e, se diverso, dell’acquirente o importatore;
- certificato del fornitore ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848;
- informazioni di cui all’allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848;
- idonea identificazione del lotto.
Contenuto minimo del controllo del bilancio della massa
Se pertinente, il controllo del bilancio della massa deve coprire almeno:
- natura e quantitativi dei prodotti consegnati all’unità e, se del caso, dei materiali acquistati e del loro uso, nonché la composizione dei prodotti;
- natura e quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco;
- natura e quantitativi dei prodotti usciti dall’unità verso i locali o gli impianti di magazzinaggio del destinatario;
- per gli operatori che comprano e rivendono senza manipolazione fisica, natura e quantitativi acquistati e venduti, con identificazione di fornitori, venditori/esportatori, acquirenti e destinatari;
- resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti nell’anno precedente;
- resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti nell’anno in corso;
- numero e/o peso degli animali gestiti nell’anno in corso e in quello precedente;
- ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi in qualsiasi fase della produzione, preparazione e distribuzione;
- prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici.
Valutazione dei gruppi di operatori e dei sistemi di controlli interni
L’articolo 2 disciplina i controlli ufficiali sui gruppi di operatori. Per certificare e verificare la conformità, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo deve designare ispettori competenti per la valutazione dei sistemi di controlli interni.
La valutazione del sistema deve accertare almeno che:
- le procedure documentate del sistema siano conformi al regolamento (UE) 2018/848;
- l’elenco dei membri sia costantemente aggiornato e coerente con l’ambito del certificato;
- tutti i membri soddisfino per tutta la partecipazione i requisiti dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) 2018/848;
- numero, formazione e competenza degli ispettori interni siano adeguati e proporzionati e privi di conflitti di interesse;
- le ispezioni interne di tutti i membri e delle rispettive attività e unità di produzione o locali, inclusi centri di acquisto e di raccolta, siano effettuate almeno una volta l’anno e documentate;
- l’ammissione di nuovi membri, nuove unità o nuove attività dei membri esistenti avvenga solo previa approvazione del gestore del sistema di controlli interni sulla base della relazione di ispezione interna;
- il gestore adotti misure adeguate in caso di non conformità e ne assicuri il follow-up;
- le notifiche all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo siano appropriate e sufficienti;
- la tracciabilità interna sia garantita tramite stima dei quantitativi e controllo incrociato delle rese di ciascun membro;
- i membri ricevano formazione adeguata sulle procedure interne e sui requisiti del regolamento (UE) 2018/848.
Selezione del campione, risorse e verifiche di competenza
La selezione dei membri da sottoporre a nuove ispezioni deve avvenire sulla base di una valutazione del rischio, considerando almeno il volume e il valore della produzione e la probabilità di non conformità. Le nuove ispezioni devono essere fisiche in loco e alla presenza dei membri selezionati.
L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo deve inoltre riservare un tempo ragionevole, proporzionato al tipo, alla struttura, alla dimensione, ai prodotti, alle attività e al volume della produzione biologica del gruppo. Sono previsti audit in affiancamento per verificare la competenza e le conoscenze degli ispettori del sistema di controlli interni. Infine, l’eventuale inadempienza del sistema è valutata in base al numero di non conformità non rilevate dagli ispettori interni e all’esito dell’indagine sulle cause e sulla natura delle non conformità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Controlli della documentazione contabile
L’ispezione fisica in loco prevista dall’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 deve comprendere un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa tramite verifiche della documentazione contabile. I controlli sono effettuati sulla base del modello standard previsto nella documentazione scritta di cui all’articolo 38, paragrafo 6, e la selezione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e del periodo da verificare è effettuata in base al rischio. Sono elencati gli elementi minimi da verificare per la tracciabilità e, se pertinente, per il bilancio della massa, con riferimento a fornitori, destinatari, certificato del fornitore, informazioni di etichettatura/documentazione e lotto, nonché a quantitativi, rese, giacenze, movimentazioni, perdite e vendita come non biologico.
Controlli ufficiali sui gruppi di operatori
Per certificare e verificare la conformità dei gruppi di operatori, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo deve designare ispettori competenti per la valutazione dei sistemi di controlli interni. La valutazione deve verificare, tra l’altro, conformità delle procedure documentate, aggiornamento dell’elenco dei membri, permanenza dei requisiti di ammissibilità dei membri, adeguatezza e assenza di conflitti di interesse degli ispettori interni, ispezioni interne annuali documentate, ammissione dei nuovi membri o delle nuove unità previa approvazione, misure correttive per non conformità, adeguatezza delle notifiche, tracciabilità interna e formazione dei membri. La selezione del campione per le nuove ispezioni avviene secondo una valutazione del rischio che considera almeno volume e valore della produzione e probabilità di non conformità; le nuove ispezioni sono fisiche in loco. Sono previsti inoltre un ragionevole lasso di tempo per il controllo del gruppo, audit in affiancamento per verificare la competenza degli ispettori interni e la valutazione dell’eventuale inadempienza del sistema sulla base delle non conformità non rilevate e delle relative indagini.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022.
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