Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/56

Regulation (EU) 2021/56 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2021 laying down management, conservation and control measures applicable in the Inter-American Tropical Tuna Convention area and amending Council Regulation (EC) No 520/2007

Normativa europea32021R0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento recepisce nell'ordinamento dell'Unione le misure vincolanti adottate dalla IATTC per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche del Pacifico orientale e disciplina gli obblighi operativi per le flotte dell'Unione. Introduce chiusure stagionali, divieti di interazione con data buoys e misure tecniche sui FAD, oltre a protezioni specifiche per squali, razze mobulidi, squali seta, squali balena, uccelli marini, tartarughe e delfini. Stabilisce inoltre obblighi di osservazione scientifica, registrazione nel Regional Vessel Register, raccolta dati, documentazione statistica per il tonno obeso e regole sul trasbordo, sulla riservatezza e sulla cooperazione in caso di non conformità. Il regolamento modifica e abroga parti del regolamento (CE) n. 520/2007 e attribuisce alla Commissione poteri delegati per adeguamenti tecnici alle future risoluzioni IATTC.

Regolamento che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca nell'area della Convenzione IATTC, con norme su specie bersaglio, specie protette, osservatori, registri, dati e documentazione commerciale.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell'Unione usati o destinati alla pesca nell'area coperta dalla Convenzione per il rafforzamento della Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Riguarda le attività di pesca in tale area con riferimento agli stock di tonni e specie affini, alle altre specie catturate da navi che pescano tonni e specie affini e alle specie dell'ecosistema interessate da tali attività. Salvo diversa previsione, si applica senza pregiudizio della normativa UE esistente nel settore della pesca, in particolare i regolamenti (UE) 2017/2403, (CE) n. 1005/2008, (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1185/2003.

Regolamento (UE) 2021/56: misure di gestione, conservazione e controllo nell'area IATTC

Il regolamento attua nell'ordinamento dell'Unione le risoluzioni vincolanti adottate dalla Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) per la conservazione e gestione delle risorse ittiche nel Pacifico orientale. La disciplina si inserisce nel quadro della politica comune della pesca e degli obblighi internazionali dell'Unione, con l'obiettivo di garantire sfruttamento sostenibile, controllo delle attività di pesca e uniforme applicazione delle misure alle flotte dell'Unione.

Contesto e finalità

I considerando richiamano la Common Fisheries Policy, la partecipazione dell'Unione agli strumenti internazionali sul diritto del mare e la necessità di recepire rapidamente le risoluzioni IATTC, che entrano in vigore dopo 45 giorni e vincolano le parti contraenti. Il regolamento intende inoltre assicurare parità di condizioni, sostenere la gestione sostenibile degli stock e consentire alla Commissione di adattare tempestivamente il diritto dell'Unione alle future modifiche adottate dall'IATTC.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica alle navi da pesca dell'Unione usate o destinate alla pesca nell'area della Convenzione IATTC. Riguarda le attività di pesca di tonni e specie affini, di altre specie catturate da navi che pescano tonni e specie affini e delle specie dell'ecosistema collegate o dipendenti da tali stock.

Le definizioni dell'articolo 3 sono centrali per l'applicazione pratica: tra le altre, rilevano quelle di Convention area, IATTC species, Union fishing vessel, purse seine, tropical tunas, data buoys, FAD, observer, Regional Vessel Register, Resolution, AIDCP Agreement, longline, shark lines, bigeye tuna statistical document e overlap area con la WCPFC. Per gli operatori italiani è importante che il regolamento si coordina, salvo diversa previsione, con la disciplina UE già vigente in materia di pesca, controllo e lotta alla pesca illegale.

Chiusure temporali e limitazioni per i purse seine

Per i purse seine che pescano tonni tropicali l'articolo 4 prevede una chiusura annuale alternativa: ogni Stato membro deve scegliere entro il 15 giugno uno dei due periodi, dal 29 luglio all'8 ottobre oppure dal 9 novembre al 19 gennaio, e comunicarlo alla Commissione, che a sua volta informa la segreteria IATTC entro il 15 luglio. Gli Stati membri devono informare il settore e garantire il rispetto della chiusura da parte delle navi battenti la loro bandiera.

È prevista una deroga in caso di forza maggiore, limitata a guasti meccanici o strutturali, incendio o esplosione che impediscano la partenza per almeno 75 giorni consecutivi. La richiesta va presentata alla Commissione entro due settimane dalla cessazione della causa e, se approvata dall'IATTC, la nave osserva una chiusura ridotta di 40 giorni nello stesso anno oppure, se la chiusura ordinaria è già stata effettuata, nell'anno successivo. In questo caso è obbligatorio l'imbarco di un osservatore autorizzato.

In aggiunta, la pesca dei tonni tropicali è vietata dal 9 ottobre all'8 novembre in un'ulteriore area delimitata tra 96° e 110° O e tra 4° N e 3° S.

Data buoys e FAD

L'articolo 5 contiene un divieto assoluto di interazione con i data buoys nell'area della Convenzione. È vietato posare attrezzi da pesca entro un miglio nautico da un data buoy ancorato e prendere a bordo tali dispositivi, salvo autorizzazione o richiesta del soggetto titolare. In caso di impigliamento, l'attrezzatura deve essere rimossa con il minimo danno possibile al buoy. Sono consentite eccezioni solo per programmi di ricerca scientifica formalmente notificati all'IATTC, purché non vi sia interazione né uso di attrezzi da pesca entro il limite di un miglio nautico.

L'articolo 6 disciplina i fish aggregating devices (FADs). La loro attivazione è consentita esclusivamente a bordo di purse seine dell'Unione; il FAD è considerato attivo quando è in mare, trasmette posizione ed è tracciato. Le navi devono inviare alla Commissione dati giornalieri sui FAD attivi con un ritardo minimo di 60 giorni e massimo di 90 giorni tra un report e l'altro, e la Commissione li trasmette immediatamente all'IATTC.

Gli operatori devono inoltre registrare e comunicare ogni interazione con i FAD, indicando almeno posizione, data e ora, identificazione IATTC, tipo di FAD, caratteristiche costruttive, tipo di attività svolta, risultati della cala in termini di cattura e bycatch e caratteristiche del dispositivo collegato. I dati dell'anno precedente devono essere inviati dagli Stati membri entro 75 giorni prima della riunione ordinaria del SAC e inoltrati dalla Commissione 60 giorni prima della riunione. La progettazione, identificazione e posa dei FAD devono conformarsi agli allegati I e II della risoluzione C-19-01.

Trasbordi

L'articolo 7 stabilisce una regola netta: tutti i trasbordi nell'area della Convenzione di specie IATTC devono avvenire in porto. Ne consegue una forte limitazione alle operazioni in mare e un presupposto di tracciabilità e controllo più stringente.

Protezione di squali e razze

Il regolamento contiene un pacchetto articolato di protezione per gli elasmobranchi. L'articolo 8 vieta detenzione, trasbordo, sbarco, stoccaggio, vendita e offerta in vendita di squali pinna bianca oceanici, imponendo il rilascio vivo e indenne, per quanto possibile, degli esemplari avvicinati alla nave.

L'articolo 9 ripete il divieto per le razze Mobulidi, includendo le manta e le mobula. Se catturate incidentalmente e congelate nell'ambito di una purse seine, devono essere consegnate intere all'autorità al punto di sbarco; non possono essere vendute o barattate, ma possono essere donate per il consumo umano interno. Gli esemplari catturati incidentalmente devono essere rilasciati rapidamente e con il minor danno possibile, secondo le linee guida dell'IATTC. Gli Stati membri devono registrare, tramite i programmi di osservazione, i casi di cattura, rilascio e stato degli esemplari.

L'articolo 10 vieta per le purse seine la detenzione e commercializzazione di squali seta. Se congelati accidentalmente, devono essere consegnati all'autorità, oppure, se l'autorità non è presente, possono essere donati per consumo interno ma non venduti; i casi devono essere notificati all'IATTC. Le navi longline che catturano squali incidentalmente devono contenere il bycatch di squali seta entro il 20 % del catch totale del viaggio in peso. È inoltre vietato pescare nelle aree di parto degli squali seta identificate dall'IATTC.

L'articolo 11 protegge lo squalo balena: non è consentito calare la rete su un banco di tonni associato a uno squalo balena vivo già avvistato prima della cala. Se lo squalo balena viene circondato non intenzionalmente, il comandante deve attivarsi per la liberazione sicura e riferire l'incidente all'autorità nazionale. È vietato trascinarlo fuori dalla rete.

L'articolo 12 stabilisce la regola generale di rilascio rapido degli squali non trattenuti, vivi o morti, quando non siano mantenuti in buone condizioni. Sono indicate procedure di rilascio specifiche e, in ogni caso, è vietato l'uso di gaffs, hooks o strumenti simili, il sollevamento per parti vulnerabili del corpo o l'uso di bind wire o perforazioni del corpo per il sollevamento.

L'articolo 13 vieta alle navi longline l'uso delle shark lines. L'articolo 14 impone la raccolta e trasmissione dei dati sulle catture di squali seta e hammerhead entro il 31 marzo di ogni anno, oltre alla registrazione da parte degli osservatori del numero di esemplari catturati e dello stato di vivi o morti.

Uccelli marini, tartarughe e delfini

Per gli uccelli marini, l'articolo 15 impone alle navi longline che operano con sistemi idraulici, meccanici o elettrici e in determinate aree del Pacifico orientale di applicare almeno due misure di mitigazione tra quelle elencate nell'allegato, di cui almeno una della colonna A. Sono previste regole speciali per il side-setting con bird curtains e weighted branch lines e per l'equivalenza dei tori line quando selezionati da entrambe le colonne.

L'articolo 16 disciplina le tartarughe marine: devono essere rilasciate rapidamente e con il minor danno possibile; almeno un membro dell'equipaggio deve essere formato nelle tecniche di manipolazione e rilascio. Gli Stati membri devono promuovere la ricerca su tecniche per ridurre il bycatch in tutti gli attrezzi usati nel Pacifico orientale. Per le purse seine, il comandante deve evitare l'encirclement delle tartarughe, avere a bordo attrezzature idonee al rilascio e monitorare i FAD per eventuali impigliamenti. Per le longline, in presenza di interazioni con tartarughe, vanno impiegati gli strumenti necessari per il rilascio; quando la maggioranza degli ami pesca a profondità inferiori a 100 metri, va usata una delle due misure di mitigazione indicate: ami circolari di grandi dimensioni o sola esca di pesce. Gli Stati membri devono inoltre sostenere lo sviluppo di FAD modificati per ridurre gli impigliamenti.

L'articolo 17 riserva la possibilità di encircle scuole o gruppi di delfini con purse seine nella pesca al tonno giallo alle sole navi che operano alle condizioni dell'Agreement e che dispongono di un Dolphin Mortality Limit (DML).

Osservatori scientifici e loro tutela

L'articolo 18 impone agli Stati membri di garantire un osservatore scientifico a bordo delle navi longline per almeno il 5 % dello sforzo di pesca delle navi superiori a 20 metri di lunghezza fuori tutto. Gli osservatori devono rilevare catture, composizione delle specie, dati biologici e interazioni con specie non bersaglio; il loro rapporto va presentato entro 15 giorni dalla fine di ciascun viaggio.

L'articolo 19 contiene una disciplina molto dettagliata sulla sicurezza degli osservatori. Il comandante deve adottare tutte le misure necessarie per consentire lo svolgimento in sicurezza delle funzioni, favorire l'alternanza tra navi, garantire condizioni di vitto e alloggio adeguate e cooperare pienamente.

In caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare dell'osservatore, la nave deve cessare immediatamente le attività di pesca, avviare la ricerca e il soccorso per almeno 72 ore salvo diversa istruzione dello Stato di bandiera, informare immediatamente lo Stato di bandiera e il provider, allertare le navi vicine, cooperare nelle indagini e dirigersi verso il porto più vicino dopo la conclusione della ricerca. In caso di decesso, il corpo deve essere conservato, per quanto possibile, per autopsia e indagine.

Se l'osservatore subisce una malattia o lesione grave che mette a rischio la vita o la salute a lungo termine, la pesca deve cessare, occorre notificare immediatamente Stato di bandiera e provider, prestare assistenza medica a bordo e, se opportuno, agevolare lo sbarco e il trasferimento in una struttura medica.

Sono previste anche regole specifiche in caso di aggressione, intimidazione, minaccia o molestie: se l'osservatore o il provider chiedono il suo allontanamento, il comandante deve proteggere la sua sicurezza, notificare la situazione e agevolarne lo sbarco sicuro; se non è richiesta la rimozione, restano comunque gli obblighi di protezione, notifica e cooperazione investigativa. I provider devono collaborare alle indagini, notificare i casi rilevanti e facilitare, quando necessario, lo sbarco o la sostituzione dell'osservatore. Gli Stati membri devono inoltre assicurare la notifica immediata alla struttura di coordinamento dei soccorsi marittimi, al provider e alla segreteria IATTC.

Registro regionale, wells sigillati e dati di cattura

L'articolo 20 disciplina il Regional Vessel Register. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione un set dettagliato di informazioni per ogni nave: identificazione, fotografie, dati di registrazione, proprietà, costruzione, dimensioni, impianti di congelamento, capacità di stiva, operatore, tipo di nave e di pesca, stazza, potenza motore, specie bersaglio e numero IMO. Ogni modifica va notificata senza ritardo, così come nuove iscrizioni e cancellazioni per rinuncia o mancato rinnovo dell'autorizzazione, revoca, perdita del diritto alla bandiera, demolizione o perdita della nave. Entro il 30 maggio di ogni anno gli Stati membri devono comunicare le navi attivamente operanti nell'anno precedente; la Commissione trasmette i dati alla segreteria IATTC.

L'articolo 21 disciplina i sealed wells: devono essere sigillati fisicamente in modo anti-manomissione, senza comunicazione con altri spazi della nave e con impianti di refrigerazione resi inoperativi. Lo Stato membro deve verificare i primi sigilli. Se la riduzione del volume di stiva è registrata nel Regional Vessel Register, la nave deve imbarcare un osservatore AIDCP. L'apertura di un well sigillato è consentita solo per emergenza e, se avviene in mare, l'osservatore deve essere presente all'apertura e alla richiusura. Il comandante deve informare gli osservatori dei wells sigillati; questi ultimi devono segnalare ogni uso improprio come stiva per pesce.

Dati, documenti statistici e trasbordi di prodotto

L'articolo 22 impone la trasmissione annuale alla Commissione di tutte le informazioni pertinenti sulle catture delle navi soggette alla Convenzione. I dati vanno forniti, per specie e attrezzo, tramite logbook e registri di sbarco ove possibile, altrimenti in forma aggregata secondo la tabella della risoluzione IATTC C-03-05. Il livello minimo richiesto è il Level 3 di dati di cattura e sforzo, con richiesta, se possibile, anche dei livelli 1 e 2 e dei dati di frequenza di lunghezza. La tabella aggregata annuale va trasmessa entro il 31 maggio dell'anno successivo.

L'articolo 23 introduce il documento statistico per il tonno obeso importato nell'Unione, o il certificato di riesportazione IATTC, con convalida da parte dello Stato di bandiera o dello Stato membro che riesporta. Il tonno obeso catturato da purse seiners e bait boats e destinato principalmente alla lavorazione industriale delle tonnare non è soggetto a tale obbligo. Gli Stati membri importatori devono comunicare i dati commerciali due volte l'anno, entro il 1 aprile e il 1 ottobre, per i semestri di riferimento; gli esportatori devono esaminare i dati di importazione e riferire i risultati.

I documenti statistici relativi a trasbordi in porto effettuati da longline devono essere validati solo se il trasbordo è avvenuto conformemente al regolamento e sulla base delle informazioni dell'observer programme. Gli Stati membri devono anche assicurare coerenza tra tali documenti e le catture dichiarate. Inoltre, tutte le specie di tonni, specie affini e squali sbarcate o importate nell'Unione, anche se lavorate a bordo e oggetto di trasbordo, devono essere accompagnate dal formulario IATTC di dichiarazione del trasbordo fino alla prima vendita.

Area di sovrapposizione con WCPFC, reporting e riservatezza

L'articolo 24 regola l'overlap area tra IATTC e WCPFC. Le navi iscritte esclusivamente nel registro IATTC applicano le misure IATTC in tale area. Per le navi iscritte in entrambi i registri, lo Stato membro di bandiera deve notificare alla Commissione quale dei due regimi di conservazione e gestione sarà applicato; la scelta ha validità non inferiore a tre anni.

L'articolo 25 impone una serie di relazioni annuali alla Commissione: rapporto nazionale sul sistema di conformità e sulle misure adottate entro il 15 giugno; dati su catture, sforzo, sbarco e commercio degli squali e sulle specie protette entro il 15 aprile; relazione sull'attuazione delle misure per gli uccelli marini entro il 15 giugno; relazione sull'attuazione delle misure per le tartarughe marine e delle linee guida FAO 2009 entro il 15 giugno; rapporto scientifico per le navi longline con osservatore entro il 15 marzo.

L'articolo 26 disciplina la gestione delle segnalazioni di presunta non conformità inviate dall'IATTC: la Commissione trasmette l'informazione allo Stato membro senza ritardo, lo Stato membro avvia l'indagine e invia risultati e azioni correttive almeno 75 giorni prima della riunione del Compliance Committee, mentre la Commissione inoltra tutto alla segreteria IATTC almeno 60 giorni prima della riunione.

L'articolo 27 impone la riservatezza dei rapporti elettronici e dei messaggi scambiati con la segreteria IATTC, oltre agli obblighi generali già previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Poteri delegati, modifiche al regolamento precedente ed entrata in vigore

L'articolo 28 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare il regolamento alle future risoluzioni IATTC, ma solo per gli aspetti elencati: modulo di dichiarazione di trasbordo, riferimento alle shark lines, periodi di chiusura, termini di reporting dei FAD, informazioni sui FAD, progettazione e posa dei FAD, scadenza per i dati sugli squali, aree e misure per gli uccelli marini, copertura degli osservatori, informazioni del registro regionale, tabelle dati per logbook e sbarco, documento statistico sul tonno obeso, scadenze di reporting, linee guida sulle tartarughe e allegato.

L'articolo 29 disciplina durata, proroga, revoca e controllo della delega, che decorre dal 15 febbraio 2021 per cinque anni, con rinnovo tacito salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La Commissione deve consultare esperti designati dagli Stati membri e notificare simultaneamente gli atti delegati a Parlamento e Consiglio; l'entrata in vigore richiede assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due.

L'articolo 30 abroga l'articolo 3(3), l'articolo 4(3) e il Titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007. L'articolo 31 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e ambito

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento: misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca nell'area della Convenzione IATTC. L'articolo 2 ne delimita l'applicazione alle navi da pesca dell'Unione impiegate o destinate alla pesca in tale area, con applicazione generale salvo le norme UE già vigenti nel settore. L'articolo 3 contiene le definizioni chiave, tra cui Convenzione, area della Convenzione, specie IATTC, nave da pesca dell'Unione, purse seine, tropical tunas, data buoys, FAD, osservatore, trasbordo, registro regionale delle navi, risoluzione IATTC, Agreement AIDCP, WCPFC e overlap area.

Chiusure della pesca con reti a circuizione per tonni tropicali

L'articolo 4 impone agli Stati membri di scegliere ogni anno, entro il 15 giugno, una delle due chiusure annuali per le navi purse seine che pescano tonni tropicali: dal 29 luglio all'8 ottobre oppure dal 9 novembre al 19 gennaio. La Commissione comunica alla segreteria IATTC il periodo scelto entro il 15 luglio. Gli Stati membri devono informare il settore e garantire che tutte le navi battenti la loro bandiera non pescano nell'area della Convenzione per l'intero periodo di chiusura. È prevista una deroga per forza maggiore, in caso di fermo nave per guasto meccanico o strutturale, incendio o esplosione per almeno 75 giorni consecutivi, con richiesta entro due settimane dalla cessazione della causa e successivo esame da parte della Commissione e dell'IATTC. Se la deroga è approvata, la nave osserva una chiusura ridotta di 40 giorni nello stesso anno o, se la chiusura ordinaria è già stata scontata, nell'anno successivo. Le navi beneficiarie della deroga devono imbarcare un osservatore autorizzato. È inoltre prevista una chiusura aggiuntiva della pesca dei tonni tropicali tra 96° e 110° O e tra 4° N e 3° S dal 9 ottobre all'8 novembre di ogni anno.

Divieti su data buoys e disciplina dei FAD

L'articolo 5 vieta ai comandanti di consentire interazioni con data buoys nell'area della Convenzione, vieta l'uso di attrezzi da pesca entro un miglio nautico da un data buoy ancorato e vieta di prendere a bordo un data buoy salvo autorizzazione o richiesta specifica dell'autorità o del proprietario. Se l'attrezzatura si impiglia, deve essere rimossa con il minor danno possibile. Sono ammesse operazioni di ricerca scientifica formalmente notificate alla IATTC entro un miglio nautico, purché non vi sia interazione né posa di attrezzi. L'articolo 6 disciplina i FAD: l'attivazione è consentita esclusivamente a bordo di purse seine dell'Unione; un FAD è considerato attivo quando è in mare, trasmette la posizione ed è tracciato. Le navi devono trasmettere alla Commissione dati giornalieri sui FAD attivi con ritardo minimo di 60 giorni e intervallo massimo di 90 giorni; la Commissione inoltra immediatamente i dati alla IATTC. Gli operatori devono raccogliere e segnalare ogni interazione con FAD, con informazioni dettagliate su posizione, data e ora, identificazione IATTC, tipologia, caratteristiche costruttive, attività svolta, esito della cala e caratteristiche del dispositivo associato. I dati dell'anno precedente vanno trasmessi dagli Stati membri alla Commissione almeno 75 giorni prima della riunione ordinaria del SAC, e la Commissione li inoltra almeno 60 giorni prima. L'identificazione, progettazione e posa dei FAD devono conformarsi agli allegati I e II della risoluzione C-19-01.

Trasbordi in porto

L'articolo 7 dispone che tutti i trasbordi nell'area della Convenzione di specie IATTC devono avvenire in porto.

Protezione di squali, razze e altre specie elasmobranchi

L'articolo 8 vieta la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, lo stoccaggio, la vendita e l'offerta in vendita di carcasse o parti di squalo pinna bianca oceanico (Carcharhinus longimanus); gli esemplari devono essere rilasciati vivi e indenni, per quanto possibile. L'articolo 9 introduce un divieto analogo per le razze Mobulidi, con obbligo di consegna intera all'autorità al momento dello sbarco se congelate accidentalmente a bordo di navi purse seine; tali esemplari non possono essere venduti o barattati, ma possono essere donati per consumo umano interno. Gli individui catturati accidentalmente devono essere rilasciati vivi e con il minor danno possibile secondo le linee guida dell'allegato 1 della risoluzione C-15-04. L'articolo 10 vieta, per le purse seine, la detenzione e commercializzazione di squali seta (Carcharhinus falciformis); se congelati incidentalmente, devono essere consegnati all'autorità o, in mancanza, possono essere donati per consumo umano interno ma non venduti. Le navi longline che catturano squali incidentalmente devono limitare il bycatch di squali seta al 20 % della cattura totale per viaggio di pesca in peso, e le navi dell'Unione non possono pescare nelle aree di parto degli squali seta individuate dall'IATTC. L'articolo 11 vieta di calare la rete a circuizione su un banco di tonni associato a uno squalo balena vivo se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala e impone la liberazione sicura nel caso di encirclement non intenzionale, con obbligo di relazione all'autorità nazionale. L'articolo 12 prevede l'obbligo generale di rilascio rapido e sicuro degli squali non trattenuti, con procedure specifiche di rilascio e divieto di usare ganci, uncini o strumenti simili, nonché di sollevare gli squali per testa, coda, fessure branchiali o spiracoli. L'articolo 13 vieta alle navi longline l'uso delle shark lines. L'articolo 14 impone la raccolta e trasmissione dei dati sulle catture di squali seta e hammerhead entro il 31 marzo di ogni anno e la registrazione, da parte degli osservatori, del numero e dello stato degli esemplari catturati e rilasciati.

Protezione di uccelli marini e tartarughe marine

L'articolo 15 richiede alle navi longline che usano sistemi idraulici, meccanici o elettrici e operano in specifiche aree del Pacifico orientale di applicare almeno due misure di mitigazione dell'allegato, di cui almeno una della colonna A; sono previste regole specifiche per il side-setting con bird curtain e weighted branch lines e per l'uso combinato di tori line. L'articolo 16 impone il rilascio immediato delle tartarughe marine con il minor danno possibile, la presenza a bordo di almeno un membro dell'equipaggio formato al loro trattamento, la partecipazione degli Stati membri alla ricerca su tecniche di riduzione del bycatch e obblighi specifici per i comandanti di purse seine e longline, compreso l'equipaggiamento di bordo, il monitoraggio dei FAD per verificare eventuali impigliamenti, la registrazione e comunicazione delle interazioni. Per i longline che pescano con la maggioranza degli ami a profondità inferiori a 100 metri, deve essere impiegata una delle due misure: ami circolari di grandi dimensioni o esca esclusivamente di pesce. Gli Stati membri devono inoltre sostenere la ricerca e lo sviluppo di FAD modificati per ridurre l'impigliamento delle tartarughe. L'articolo 17 riserva la cattura di delfini con purse seine, nella pesca al tonno giallo nell'area della Convenzione, alle sole navi autorizzate secondo l'Agreement e dotate di Dolphin Mortality Limit (DML).

Osservatori scientifici e sicurezza a bordo

L'articolo 18 impone agli Stati membri di garantire che le navi longline battenti la loro bandiera imbarchino un osservatore scientifico per almeno il 5 % dello sforzo di pesca delle navi superiori a 20 metri di lunghezza fuori tutto. Gli osservatori devono registrare catture, composizione delle specie e informazioni biologiche, nonché le interazioni con specie non bersaglio; il rapporto va trasmesso entro 15 giorni dalla fine di ogni viaggio di pesca. L'articolo 19 disciplina la sicurezza degli osservatori: il comandante deve adottare tutte le misure necessarie, favorire l'alternanza tra navi, garantire vitto e alloggio adeguati e collaborazione piena. Sono previste procedure dettagliate in caso di decesso, scomparsa, caduta in mare, malattia grave, lesioni, aggressione, intimidazione, minaccia o molestia, con obblighi di cessazione della pesca, ricerca e soccorso, notifica immediata allo Stato di bandiera, al fornitore dell'osservatore e alla IATTC, cooperazione nelle indagini e, se del caso, sbarco sicuro e trasferimento medico. Gli Stati membri devono assicurare la qualifica degli osservatori e la sicurezza di osservatori ed equipaggio nel rispetto della risoluzione IATTC C-11-08, delle norme UE in materia di salute e sicurezza e delle convenzioni ILO n. 188 e n. 190.

Registro regionale delle navi e well sealing

L'articolo 20 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione, per l'iscrizione nel Regional Vessel Register, una serie di dati dettagliati per ciascuna nave: nome, numero di registrazione, precedenti nomi, porto di registrazione, foto, bandiera precedente, nominativo radio, proprietario, dati di costruzione, dimensioni, tipo e capacità dei congelatori e delle stive, operatore e manager, tipo di nave, metodo di pesca, stazza, potenza motore, specie bersaglio principale e numero IMO. Devono inoltre notificare tempestivamente modifiche, nuove iscrizioni e cancellazioni, nonché, entro il 30 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi attivamente pescanti nell'anno precedente. L'articolo 21 disciplina i sealed wells: la chiusura deve essere fisica e anti-manomissione, non comunicare con altri spazi della nave e impedire usi diversi; gli Stati membri devono verificarne la prima sigillatura. Se la riduzione della capienza è registrata nel registro regionale, la nave deve imbarcare un osservatore AIDCP. L'apertura è consentita solo in emergenza e, se avviene in mare, l'osservatore deve essere presente sia all'apertura sia alla richiusura; gli impianti di refrigerazione devono essere resi inattivi. Il comandante deve informare gli osservatori e questi ultimi devono segnalare eventuali usi impropri per lo stoccaggio di pesce.

Dati, documenti statistici e trasbordi

L'articolo 22 impone agli Stati membri di garantire la trasmissione annuale alla Commissione di tutte le informazioni pertinenti sulle catture delle proprie navi che pescano specie rientranti nella Convenzione. I dati devono essere forniti, per specie e attrezzo, tramite logbook e registri di sbarco ove possibile, altrimenti in forma aggregata secondo la tabella della risoluzione IATTC C-03-05, con almeno il livello 3 di dati di cattura e sforzo e, se possibile, livelli 1 e 2 e dati di frequenza di lunghezza. La tabella aggregata va trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo. L'articolo 23 prevede che tutti i tonni obesi importati nel territorio dell'Unione siano accompagnati dal bigeye tuna statistical document o dal certificato di riesportazione IATTC, salvo l'eccezione per il tonno obeso catturato da purse seiners e bait boats destinato principalmente alla lavorazione industriale. I documenti sono convalidati dallo Stato di bandiera della nave che ha effettuato la cattura o dallo Stato membro che ha riesportato il prodotto. Gli Stati membri importatori devono comunicare i dati commerciali alla Commissione entro il 1 aprile e il 1 ottobre di ogni anno per i periodi semestrali previsti; gli esportatori devono esaminare i dati import e riferire i risultati. Gli Stati membri validano i documenti statistici relativi ai trasbordi in porto effettuati da longline battenti la loro bandiera e devono assicurare coerenza con le catture dichiarate. Tutti i tonni e le specie affini e gli squali sbarcati o importati nell'Unione, anche se lavorati a bordo, e oggetto di trasbordo, devono essere accompagnati dal formulario IATTC di dichiarazione del trasbordo fino alla prima vendita.

Area di sovrapposizione IATTC-WCPFC e reporting

L'articolo 24 stabilisce che le navi iscritte esclusivamente nel registro IATTC applicano le misure IATTC nell'overlap area. Per le navi iscritte sia nel registro WCPFC sia in quello IATTC, gli Stati membri di bandiera devono notificare alla Commissione quale regime di conservazione e gestione sarà applicato, con validità non inferiore a tre anni. L'articolo 25 prevede obblighi annuali di relazione: rapporto nazionale sul sistema di conformità e sulle misure di attuazione entro il 15 giugno; dati su catture, sforzo per tipo di attrezzo, sbarco e commercio degli squali, nonché sulle specie indicate dagli articoli 8, 9 e 10 entro il 15 aprile; relazione sull'attuazione delle misure per gli uccelli marini entro il 15 giugno; relazione sull'attuazione delle misure per le tartarughe marine e sulle linee guida FAO del 2009 entro il 15 giugno; relazione scientifica per le navi longline di cui all'articolo 18 entro il 15 marzo.

Gestione delle violazioni segnalate dall'IATTC e riservatezza

L'articolo 26 disciplina il trattamento delle informazioni di sospetta non conformità trasmesse dalla segreteria IATTC: la Commissione le inoltra senza ritardo allo Stato membro interessato, che deve avviare un'indagine e fornire esiti e misure adottate almeno 75 giorni prima della riunione annuale del Compliance Committee; la Commissione inoltra tali informazioni alla segreteria IATTC almeno 60 giorni prima della riunione. L'articolo 27 impone, oltre agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la riservatezza dei rapporti elettronici e dei messaggi trasmessi e ricevuti dalla segreteria IATTC ai sensi degli articoli 10(2), 19(5) e (8) e 21(6).

Deleghe alla Commissione, modifiche al regolamento 520/2007 ed entrata in vigore

L'articolo 28 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare il regolamento alle future misure IATTC vincolanti per l'Unione e gli Stati membri, limitatamente agli ambiti indicati: modulo di dichiarazione di trasbordo, riferimento grafico alle shark lines, periodi di chiusura, tempistiche di reporting dei FAD, informazioni da raccogliere sui FAD, progettazione e posa dei FAD, termine per la raccolta dati sugli squali, aree e misure di mitigazione per gli uccelli marini, copertura degli osservatori scientifici, informazioni del registro regionale, tabelle per logbook e registri di sbarco, documento statistico sul tonno obeso, scadenze di reporting, linee guida sulle tartarughe e allegato. L'articolo 29 disciplina la durata quinquennale della delega dal 15 febbraio 2021, il rinnovo tacito, la revoca da parte di Parlamento o Consiglio, la consultazione degli esperti nazionali e la procedura di controllo degli atti delegati. L'articolo 30 abroga l'articolo 3(3), l'articolo 4(3) e il Titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007. L'articolo 31 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse marinecontrollo e vigilanzaprotezione delle specie marinecommercio e tracciabilità ittica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.