Regolamento (UE) 2021/71
Regolamento (UE) 2021/71 della Commissione del 21 gennaio 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 assegnato alla Francia per lo stock di berici nelle zone indicate e dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi francesi. Dal 27 ottobre 2020 è vietata la pesca di tale stock, inclusi gli atti preparatori e materiali alla cattura. Sono tuttavia consentite, per le catture effettuate prima della chiusura, le operazioni di trasbordo, conservazione, trasformazione, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco, mentre le catture accidentali devono essere gestite e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura delle attività di pesca dei berici (Beryx spp.) per la Francia nelle acque dell’Unione e internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, per esaurimento del contingente 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che pescano lo stock di berici (Beryx spp.) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14. La chiusura opera dal 27.10.2020, data indicata nell’allegato come data di chiusura/esaurimento del contingente. Restano salve, per le catture effettuate prima di tale data, talune operazioni successive e la disciplina delle catture non intenzionali secondo la normativa richiamata.
Chiusura della pesca dei berici per la Francia
Il regolamento interviene in applicazione del sistema unionale di controllo della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, richiamando in particolare l’articolo 36, paragrafo 2. Sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione, il contingente 2020 per lo stock di berici nelle zone interessate risulta esaurito per la Francia, con conseguente necessità di vietare le ulteriori attività di pesca.
Ambito di applicazione
La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che operano sullo stock di berici (Beryx spp.) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14. L’allegato identifica lo stock come ALF/3X14- e indica la data di chiusura al 27.10.2020. La disciplina è quindi funzionale alla chiusura di un contingente specifico già assegnato alla Francia per il 2020.
Effetto della chiusura del contingente
L’articolo 1 qualifica come esaurito il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2020 per lo stock in questione, a decorrere dalla data riportata nell’allegato. Ne deriva l’attivazione del divieto di proseguire la pesca su tale stock da parte delle navi interessate.
Divieti e operazioni vietate
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta la pesca dello stock a partire dalla data di chiusura. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende non solo la cattura in senso stretto, ma anche le attività preparatorie e strumentali alla cattura, ossia:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi da pesca;
- la posa degli attrezzi da pesca;
- il salpamento degli attrezzi da pesca quando finalizzato alla cattura dello stock.
Attività consentite per catture pregresse
Il regolamento non incide sulle operazioni successive relative a catture già effettuate prima della data di chiusura. L’articolo 2, paragrafo 2, consente infatti:
- il trasbordo;
- la conservazione a bordo;
- la trasformazione a bordo;
- il trasferimento;
- l’ingabbiamento;
- l’ingrasso;
- lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca derivanti da catture precedenti alla data di chiusura.
Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti
Per le catture accidentali dello stock da parte delle navi soggette al regolamento, l’articolo 2, paragrafo 3, rinvia all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture devono essere salpate, conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Accertamento dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Francia per lo stock di berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato, coincidente con il 27.10.2020.
Divieto di pesca e operazioni connesse
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia di pescare lo stock interessato dalla data indicata nell’allegato. Il divieto comprende espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.
Operazioni consentite per catture pregresse
L’articolo 2, paragrafo 2, consente trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca derivanti da catture effettuate prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali
L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi interessate siano salpate, conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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