Sentenza n. 1479/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI Sulla Sentenza emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 5169/2023 pubbl. il 19/05/2023 RG n. 21571/2022 - (GdL Dott.ssa Giovene di Girasole), ritualmente notificata in data 19.05.2023 ED ORA DIVENUTA DEFINITIVA con il quale il Tribunale di Roma Sez. Lavoro testé statuiva: “definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per gli anni scolastici in cui ciascuno ha lavorato […] Pagliaricci: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021[…]e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma complessiva di € 8.364,37 a favore di Rosella Pagliaricci […] oltre interessi legali come per legge. Condanna il Ministero dell'Istruzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, n. 5169/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 8.364,37, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, n. 5169/2023, ritualmente notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici indicati nel titolo, condannando il Ministero al pagamento di € 8.364,37, oltre interessi legali e spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, pur costituito, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta o corretta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse dimostrato l’esecuzione della sentenza né fornito chiarimenti al riguardo. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa della ricorrente. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 650,00 per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
retribuzione professionale docenti
La disposizione costituisce il fondamento contrattuale del diritto retributivo già accertato dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento del debitore pubblico e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati nel titolo esecutivo.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l’attuazione del giudicato.
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