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Sentenza

Sentenza n. 3442/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1704 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.04.2025.

Giustizia amministrativa202600440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa alla carta elettronica del docente e al risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1704 del 9 aprile 2025, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione il 26 maggio 2025. Il titolo aveva accertato il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con attribuzione di euro 1.500,00, nonché il diritto a un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, quantificata in euro 31.496,28, oltre interessi legali. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto l'ordine di completa esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha caricato sul portafoglio della carta docente la somma capitale di euro 1.500,00, ma non ha dimostrato il pagamento dei relativi accessori, né ha eseguito il capo concernente il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla somma capitale di euro 1.500,00 relativa alla carta elettronica del docente, perché caricata nel corso del giudizio. Ha invece accertato la persistente inottemperanza con riguardo agli accessori della medesima somma, costituiti da interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione, nonché con riguardo all'intero capo risarcitorio. Il Ministero è stato quindi condannato a corrispondere euro 31.496,28, pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto calcolata su euro 2.624,69 mensili, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e gli accessori relativi alla carta elettronica, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha valorizzato la documentazione del ricorrente e l'assenza di contestazioni o chiarimenti dell'Amministrazione sull'adempimento, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione del ricorrente e senza compenso. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, con riserva di eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata allo stato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine entro cui completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento di somme di denaro.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento degli interessi e della rivalutazione monetaria relativi alla carta elettronica del docente, dovuti dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 39 c.p.a., per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese processuali e la distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuto adempimento parziale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte effettivamente eseguita, mentre il giudice deve accertare e ordinare l'esecuzione delle obbligazioni residue, compresi gli accessori espressamente riconosciuti dal titolo.
  • In presenza di un giudicato recante un obbligo pecuniario, l'Amministrazione non adempie integralmente mediante il solo pagamento della sorte capitale quando il titolo prevede anche interessi, rivalutazione o altri accessori; tali componenti restano azionabili in ottemperanza fino alla loro corresponsione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore documenta l'inadempimento e l'Amministrazione non contesta specificamente né fornisce chiarimenti sull'esecuzione del titolo, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente gli oneri dell'attività sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente alla proposizione della domanda di ottemperanza: il giudice può riservarne l'applicazione a una fase successiva, subordinandola alla persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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