Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1287/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato notificato al difensore in data 19.03.2025 e sul silenzio serbato in ordine al rilascio di un permesso per attesa occupazione della Prefettura di Caserta.

Giustizia amministrativa202503059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato e silenzio sull'istanza di rilascio di un permesso per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato il 30 giugno 2024 ed era entrato regolarmente in Italia il 9 dicembre 2024. La Prefettura non aveva tuttavia tempestivamente convocato il lavoratore e il datore di lavoro originario per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel frattempo il ricorrente si era trasferito in provincia di Mantova e aveva reperito una nuova occupazione come bracciante agricolo, iniziata il 16 maggio 2025 e destinata a protrarsi fino al 15 novembre 2025. L'Amministrazione aveva quindi revocato il nulla osta per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per violazione delle circolari ministeriali n. 3836/2007 e n. 4623/2020, sostenendo che la mancata convocazione era imputabile all'inerzia amministrativa e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro oppure rilasciare un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto decisive la regolarità dell'ingresso in Italia in forza del nulla osta, l'inerzia dell'Amministrazione nel convocare tempestivamente il lavoratore e il datore originario, nonché il considerevole intervallo temporale tra il rilascio del nulla osta e la revoca. Il ritardo non era imputabile al ricorrente, che nel frattempo aveva effettivamente iniziato un'attività lavorativa con un diverso datore; pertanto l'Amministrazione non poteva irragionevolmente trasferire sul lavoratore le conseguenze del decorso del tempo determinato dalla propria inerzia. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro o, in alternativa, il rilascio di un titolo per attesa occupazione, anche alla luce della circolare ministeriale n. 4623/2020. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 1.500,00 in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il dovere di concludere tempestivamente il procedimento è rilevante nella valutazione della legittimità della revoca quando il ritardo amministrativo incide sulla possibilità del lavoratore straniero di perfezionare il contratto di soggiorno.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del nulla osta al lavoro subordinato deve essere applicata tenendo conto della regolare procedura di ingresso e delle sopravvenienze lavorative non imputabili al lavoratore.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    I criteri per la liquidazione del compenso al difensore tengono conto, tra l'altro, della difficoltà e del valore della controversia, delle condizioni del cliente e dei risultati conseguiti.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Il compenso liquidato per il patrocinio a spese dello Stato è soggetto alla riduzione ordinaria del 50% richiamata dal giudice.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore straniero entra regolarmente in Italia in forza di un nulla osta al lavoro, la mancata tempestiva convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, se imputabile all'Amministrazione, non può ricadere sul lavoratore mediante la revoca del nulla osta dopo un considerevole lasso di tempo.
  • L'Amministrazione deve valutare le sopravvenienze lavorative non imputabili al lavoratore e, in presenza di un'effettiva nuova occupazione con diverso datore di lavoro, considerare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore oppure di rilasciare un titolo per attesa occupazione.
  • È irragionevole addossare al lavoratore straniero le conseguenze del decorso del tempo determinato dall'inerzia amministrativa, quando il lavoratore abbia regolarmente fatto ingresso nel territorio nazionale e abbia medio tempore iniziato un'attività lavorativa effettiva.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.