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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8520 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI - IN GENERE Fondazione Ordine Mauriziano - Regime di favore ex art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione chiedeva il rimborso di somme versate a titolo di IRPEG e ILOR, sostenendo di essere un ente pubblico ospedaliero beneficiario dell’esenzione prevista dall’art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986. Contestava inoltre la mancata applicazione del regime più favorevole rispetto all’agevolazione prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973. La questione centrale riguardava l’applicabilità dell’esenzione agli enti pubblici che, oltre alle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, svolgano anche attività ulteriori, come beneficenza, istruzione e culto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile quello proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché, dopo l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima è l’unico soggetto legittimato nei giudizi tributari instaurati successivamente. La Corte ha stabilito che l’agevolazione dell’art. 88, lett. b), essendo norma di stretta interpretazione, spetta esclusivamente agli enti istituiti per lo svolgimento esclusivo di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie. Poiché l’Ordine Mauriziano era stato istituito anche per attività di beneficenza, istruzione e culto, l’esenzione non era applicabile, anche se tali attività non erano prevalenti e non avevano fine di lucro. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 88, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986

    non costituiscono esercizio di attività commerciali (...) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali

    L’esenzione è applicabile solo agli enti pubblici istituiti esclusivamente per finalità previdenziali, assistenziali e sanitarie. La presenza, anche statutaria o istituzionale, di ulteriori finalità impedisce l’applicazione del beneficio, indipendentemente dalla loro prevalenza o dall’assenza di lucro.

  • Art. 6, d.P.R. n. 601 del 1973

    La disposizione può riconoscere un diverso regime agevolativo agli enti non commerciali che svolgono, senza fini di lucro e in conformità ai propri fini istituzionali, attività di prestazione di servizi sanitari. Tale regime non comporta però l’estensione dell’esenzione più specifica prevista dall’art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986.

  • Legge n. 1396 del 1962

    ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, istruzione e culto

    La stessa legge istitutiva dimostrava che l’Ordine Mauriziano non era destinato esclusivamente ad attività sanitarie, essendo previsto anche lo svolgimento di compiti ulteriori. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a escludere l’agevolazione dell’art. 88, lett. b).

  • Art. 41, legge n. 833 del 1978

    È stato invocato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina degli enti ospedalieri e sanitari, ma non è stato ritenuto idoneo a superare il requisito dell’esclusività richiesto dalla norma fiscale agevolativa.

  • Art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Le norme fiscali agevolative o di esenzione sono interpretate restrittivamente: il contribuente deve dimostrare puntualmente tutti i requisiti previsti dalla legge.
  • Per verificare un’esenzione riservata agli enti istituiti esclusivamente per determinate finalità, occorre esaminare sia l’atto istitutivo o lo statuto sia le attività concretamente svolte.
  • La prevalenza quantitativa dell’attività sanitaria o l’assenza di scopo di lucro non sono sufficienti quando la legge richiede l’esclusività delle finalità istituzionali.
  • La presenza di attività ulteriori, anche non commerciali e anche se secondarie, può impedire l’applicazione di un’esenzione subordinata all’esercizio esclusivo di attività sanitarie, assistenziali o previdenziali.
  • Quando un’agevolazione speciale non è applicabile, può eventualmente essere valutata l’applicazione di un diverso regime agevolativo, purché siano autonomamente provati i relativi requisiti.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo l’operatività dell’Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta normalmente all’Agenzia e non al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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