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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 2897 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Ritenute - Onere della prova - Certificazione del sostituto d'imposta - Prova equipollente - Ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la prova delle ritenute d'acconto subite dal contribuente. In particolare, si discuteva se, in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, il contribuente potesse dimostrare comunque l'avvenuta effettuazione delle ritenute mediante documentazione diversa. È stato affermato che la certificazione costituisce la prova tipica, ma non l'unico mezzo di prova ammesso.

La decisione

Il ricorso del contribuente è stato accolto sul punto relativo alla prova delle ritenute. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D.L. 330/1994, convertito nella L. 473/1994, la certificazione del sostituto d'imposta non deve più essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi. Ne deriva un'attenuazione della rilevanza formale della certificazione e la possibilità di utilizzare prove equipollenti, purché idonee a dimostrare concretamente che le ritenute siano state effettivamente operate dal sostituto d'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 3 del d.P.R. 600/1973

    La certificazione del sostituto d'imposta non costituisce l'unico mezzo per provare l'effettuazione delle ritenute, soprattutto dopo la modifica normativa che ne ha eliminato l'obbligo di allegazione alla dichiarazione.

  • Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973

    Nel controllo formale della dichiarazione, l'Amministrazione deve valutare la documentazione probatoria prodotta dal contribuente e non può escludere automaticamente il credito per ritenute solo perché manca la certificazione tipica.

  • Art. 1 del D.L. 330/1994, convertito nella L. 473/1994

    La modifica ha attenuato il valore formale della certificazione del sostituto d'imposta, consentendo la dimostrazione delle ritenute anche con documenti diversi, purché equivalenti e idonei.

Massime di principio

  • La certificazione del sostituto d'imposta è la prova normalmente prevista, ma la sua mancanza non comporta automaticamente la perdita del diritto a scomputare le ritenute.
  • Il contribuente può utilizzare documenti alternativi, come buste paga, fatture con evidenza della ritenuta, contabili bancarie, registrazioni contabili o dichiarazioni del sostituto, purché nel loro insieme dimostrino l'effettiva applicazione e corresponsione della ritenuta.
  • La prova alternativa deve essere concreta, coerente e riferibile allo specifico rapporto e periodo d'imposta; la mera affermazione del contribuente non è sufficiente.
  • In sede di controllo formale, l'Amministrazione finanziaria deve esaminare le prove equipollenti e motivare adeguatamente l'eventuale diniego del credito.
  • In una situazione analoga, è opportuno conservare e produrre tutta la documentazione idonea a collegare il pagamento, l'importo lordo, la ritenuta e il versamento o l'imputazione da parte del sostituto d'imposta.

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