Sentenza del 02/05/2017 n. 3055 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCISE - Prescrizione quinquennale - Azione penale - Atto interruttivo della prescrizione - Passaggio in giudicato della sentenza penale - Inizio nuovo periodo di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa regola affermata è che l'azione penale interrompe la prescrizione del credito per accise e che il nuovo periodo prescrizionale quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Il testo non specifica l'esito concreto del ricorso, né consente di individuare quale parte abbia prevalso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito tributario relativo alle accise. In via ordinaria, il credito si prescrive in cinque anni, decorrenti dall'annualità successiva a quella entro cui doveva essere presentata la dichiarazione annuale di consumo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Testo Unico delle Accise. Tuttavia, l'esercizio dell'azione penale costituisce un atto interruttivo della prescrizione. A seguito dell'interruzione, il termine ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale che definisce il relativo procedimento.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, Testo Unico delle Accise (TUA)
Il credito tributario relativo alle accise si prescrive entro cinque anni dall'annualità successiva a quella prevista per la presentazione della dichiarazione annuale di consumo.
La norma individua un termine ordinario quinquennale di prescrizione per il credito relativo alle accise, con decorrenza dall'annualità successiva a quella prevista per la dichiarazione annuale di consumo.
Massime di principio
- Per i crediti relativi alle accise occorre verificare il termine quinquennale previsto dall'art. 15, comma 1, TUA e calcolarlo rispetto all'annualità successiva a quella della dichiarazione annuale di consumo.
- L'esercizio dell'azione penale può interrompere la prescrizione del credito tributario collegato ai fatti oggetto del procedimento penale.
- Dopo l'interruzione determinata dall'azione penale, il nuovo termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che definisce il giudizio, non semplicemente dalla data di avvio del procedimento.
- Per valutare la prescrizione è quindi necessario ricostruire cronologicamente la scadenza della dichiarazione, l'esercizio dell'azione penale, la conclusione definitiva del processo penale e gli eventuali successivi atti interruttivi.
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