Cassazione Penale, Ordinanza n. 24993/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per frode informatica è rimasta ferma, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di frode informatica. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, ma sosteneva in sostanza una rilettura delle stesse doglianze già formulate in appello, già disattese dai giudici di merito. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente ripetitivo delle censure di merito e comunque infondato alla luce delle prove valorizzate dalla Corte territoriale, in particolare l'accredito del profitto del reato su un conto corrente intestato all'imputato, ritenuto indice logicamente idoneo a provarne la responsabilità quale beneficiario della frode. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità della condotta e all'assenza di elementi positivi valorizzabili. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 640-ter c.p.
La responsabilità per frode informatica è stata ritenuta logicamente comprovata dal fatto che il profitto del reato era confluito su un conto corrente intestato all'imputato, circostanza valorizzata come indice della sua qualità di beneficiario del profitto.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito motivi con riferimento alla gravità della condotta e all'assenza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera reiterazione delle doglianze di merito già disattese, né una rivalutazione del compendio probatorio in fatto.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre in modo meramente ripetitivo le stesse censure già svolte in appello, se la sentenza di merito le ha puntualmente esaminate e disattese con motivazione logicamente coerente.
- Ai fini della prova della responsabilità per frode informatica, può assumere valore decisivo il riscontro dell'accredito del profitto del reato su un conto intestato all'imputato, quando tale dato consenta di inferire che egli sia il beneficiario dell'illecito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, adempiendo a un onere motivazionale non apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito processuale comporta la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →