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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34192/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato le condanne in primo grado per usura (capi A e C) e per estorsione (capo E), deducendo plurime censure: errata qualificazione della rinegoziazione come autonoma fattispecie di usura; insufficienza e travisamento della prova (inclusa l'asserita inutilizzabilità di registrazioni audio "tagliate"); insussistenza o tentativo di estorsione e necessità di derubricazione in altre fattispecie (violenza privata, tentata estorsione, esercizio di un diritto presunto ai sensi dell'art. 393 c.p.); mancata considerazione della prescrizione; censure procedurali e sull'impugnabilità di un provvedimento di trasmissione atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato il quadro motivazionale dei giudici di merito. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (possibilità di leggere congiuntamente sentenze di primo grado e appello quando valutano conformemente le stesse prove), ha ritenuto non maturata la prescrizione alla data della sentenza di appello (art. 644 ter c.p. applicato computando gli eventi interruttivi e i differimenti), ha riaffermato l'indirizzamento giurisprudenziale secondo cui la rinegoziazione può integrare un nuovo reato di usura quando comporti nuova pattuizione di capitale e interessi (delitto continuato/consumazione protratta) e ha ritenuto corretta la ricostruzione probatoria sul concorso di usura ed estorsione (anche quando la violenza o la minaccia intervengono in momento successivo alla pattuizione usuraia). Ha respinto le censure sul travisamento della prova ritenendo che i ricorrenti proposero, in realtà, una diversa lettura dei fatti riservata al giudice di merito; ha escluso l'impugnabilità del provvedimento di trasmissione atti e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso di euro 3.400 alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    richiamato come limite alla trattazione dei motivi in cassazione (motivazione e sinteticità dei motivi in relazione alla motivazione ex art. 173 disp. att.).

  • art. 644 ter cod. pen.

    la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale

    norma cardine che impone che, ai fini della prescrizione, il termine parta dall'ultimo incasso di capitale e/o interessi; la Corte l'ha interpretata come segnale della natura non meramente "istantanea" dell'usura e del possibile carattere prolungato/continuato della condotta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    richiamato implicitamente come parametro per la valutazione delle censure in cassazione relative alla travisamento della prova e alla riconducibilità del fatto nella fattispecie astratta; evidenzia i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    articolo richiamato in rapporto al vizio di travisamento della prova: la Corte ricorda i rigorosi presupposti perché tale vizio possa rilevare in sede di legittimità (deve emergere con immediatezza e riguardare prova decisiva).

  • art. 610 cod. pen.

    norma sull'ipotesi di reato di violenza privata/tenuta in considerazione dalla difesa come possibile derubricazione; la Corte ha ritenuto invece congruente la qualificazione in termini di estorsione quando la minaccia è finalizzata al pagamento di un profitto usurario.

  • art. 629 cod. pen.

    norma sull'estorsione; la Corte ha applicato i principi secondo cui estorsione e usura possono concorrere quando la violenza o la minaccia intervengano successivamente alla pattuizione usuraria per ottenere il pagamento degli interessi.

  • art. 393 cod. pen.

    articolo relativo all'esercizio di un diritto che può giustificare la condotta: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi a fondare una "ragionevole opinione" di un diritto lecitamente esercitato dagli imputati, escludendo la derubricazione proposta.

  • art. 56 cod. pen.

    richiamato nel contesto delle ipotesi alternative di concorso di persone o aiuti nel reato; la Corte ha valutato la posizione di Ottavio rispetto al concorso, escludendo la sussistenza di adesione chiara al progetto criminoso.

  • art. 1815, comma 2, cod. civ.

    richiamato dalla Cassazione per evidenziare che una pretesa di credito di natura usuraria non è tutelabile civilisticamente e non giustifica la minaccia: fondamento della illiceità del profitto ricercato mediante violenza o minaccia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle conseguenze della pronuncia (condanna al pagamento delle spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • La rinegoziazione di un debito usurario può integrare una nuova fattispecie di usura (o una continuazione) quando comporti una nuova determinazione di capitale o tasso: quindi in caso di modifiche sostanziali la nuova pattuizione è autonome valutabile penalmente.
  • Ai fini della prescrizione dell'usura si applica l'art. 644 ter c.p.: il termine decorre dall'ultima riscossione di capitale o interessi, perciò pagamenti successivi possono far decorrere ex novo o spostare la decorrenza.
  • La distinzione tra usura ed estorsione dipende dalla presenza e dal momento dell'uso di violenza/minaccia: se la coercizione interviene successivamente per ottenere pagamenti usurari, i reati possono concorrere; se la minaccia è usata fin dall'origine per ottenere il vantaggio, prevale l'estorsione.
  • In cassazione il sindacato sul travisamento della prova è molto limitato: il ricorrente deve indicare in modo puntuale e con evidenza oggettiva i documenti/atti travisati e dimostrare che la prova travisata è decisiva; altrimenti la critica si risolve nella semplice richiesta di rivalutazione del fatto, riservata al giudice di merito.
  • Registrazioni audio parzialmente "tagliate" possono essere non decisive se integrate e riscontrate da altri elementi (documenti, appunti, servizi di polizia): l'utilizzabilità non è automatica ma la loro inutilizzabilità non invalida necessariamente l'intero compendio probatorio.
  • Un provvedimento di trasmissione atti a seguito di richiesta del pubblico ministero, essendo un impulso processuale non decisorio, può risultare non impugnabile direttamente; la mancata impugnazione non preclude eventuali difese nella successiva sede procedurale.

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