Cassazione Penale, Sentenza n. 7616/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Il Procuratore generale non ha indicato se il veicolo fosse di proprietà dell'imputato o di terzi; poiché la confisca è applicabile esclusivamente se il veicolo appartiene all'imputato, l'assenza di questa specificazione è elemento essenziale che rende il motivo inammissibile. Richiesta di annullamento limitata alla confisca respinta per inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., contestando l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in relazione ai reati contestati ex artt. 186 e 187 c.d.S.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata emessa ai sensi della procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); il motivo impugnava aspetti della decisione adottata con tale procedura.
artt. 186 e 187 cod. strada
artt. 186 e 187 cod. strada
I reati per i quali è stata applicata la pena sono quelli previsti dal Codice della Strada indicati negli articoli citati; il ricorso riguardava l'omessa applicazione di una sanzione accessoria connessa a quei reati.
confisca del veicolo (sanzione amministrativa accessoria)
Dalla sentenza emerge l'interpretazione che la confisca del veicolo quale sanzione accessoria può essere disposta solo quando il bene appartenga all'imputato; la titolarità del veicolo è pertanto elemento essenziale da specificare nel ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve specificare fatti e circostanze essenziali relativi al rimedio richiesto; la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità.
- La confisca di un veicolo come sanzione accessoria è applicabile solo se il veicolo è di proprietà dell'imputato; se appartiene a terzi non può essere disposta.
- Quando si impugna l'omissione della confisca è necessario indicare la titolarità del bene e gli elementi che giustificano la misura; l'assenza di tali specificazioni impedisce l'accoglimento del motivo.
- Nelle procedure di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. le sanzioni accessorie devono essere valutate e motivate, e le impugnazioni relative richiedono precisione nella formulazione delle doglianze.
- Richieste parziali di annullamento (es. limitatamente a una sanzione accessoria) devono essere corredate da elementi probatori o da una chiara esposizione dei fatti necessari per il provvedimento reclamato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →