Cassazione Penale, Sentenza n. 12730/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente: si contestava la legittimità del sequestro probatorio di smartphone e supporti informatici come eccessivamente onnicomprensivo e non circoscritto ai dati pertinenti, con violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità e compressione del diritto alla riservatezza; la difesa sosteneva che il provvedimento era esplorativo e che la Procura intendeva analizzare integralmente tutto il materiale sequestrato.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la natura probatoria dei dispositivi sequestrati (corpo del reato e/o cose pertinenti) e la sufficiente motivazione del decreto e dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che avevano chiarito l'ambito investigativo volto a ricostruire le relazioni tra gli indagati e frange violente della tifoseria. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che, successivamente al rinvenimento di manufatti esplodenti, la posizione della ricorrente era evoluta in indagata, estendendo la funzione probatoria anche ai reati in materia di esplosivi. Pur richiamando il principio che non è ammesso il sequestro indiscriminato di archivi informatici, la Corte ha ritenuto che il decreto conteneva elementi sufficienti per individuare l'oggetto del vincolo reale e ha ribadito che, comunque, dovranno essere trattenuti solo i file concretamente pertinenti e che la selezione va effettuata nel più breve tempo possibile; il ricorso è stato quindi rigettato e sono state poste a carico della ricorrente le spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro misure reali è consentito solo per violazione di legge e che la censura della motivazione va limitata alla denuncia di mancanza assoluta o di mera apparenza tale da integrare nullità ai sensi dell'art. 125; in sostanza la motivazione non deve essere meramente formale.
art. 253 cod. proc. pen.
Richiama la necessità che le cose pertinenti al reato siano motivate in relazione alla loro funzione probatoria; la Corte rileva che il decreto ha indicato sufficientemente la finalità probatoria con riferimento agli accertamenti desiderati.
art. 248 cod. proc. pen.
Utilizzata nei richiami giurisprudenziali per spiegare che non sempre è possibile indicare dettagliatamente le cose da cercare prima della perquisizione, essendo possibile individuare alcuni oggetti solo dopo l'esecuzione.
art. 419 cod. pen.
Norma penalmente rilevante citata come parte delle contestazioni originarie nell'indagine (reati relativi agli eventi di devastazione e saccheggio); la Corte non entra nel merito della colpevolezza, ma ne segnala la rilevanza ai fini del fumus.
art. 416 bis.1 cod. pen.
Articolo relativo all'associazione di tipo mafioso o similare citato tra le contestazioni a carico degli indagati nell'ambito dell'inchiesta, rilevante per la valutazione del fumus.
art. 270 bis.1 cod. pen.
Articolo richiamato tra le ipotesi di reato contestate agli indagati nell'indagine di riferimento; la menzione serve a delineare il contesto criminale oggetto dell'investigazione.
art. 610 cod. pen.
Citato quale ulteriore fattispecie contestata (violazione della privacy o limitazione della libertà personale), ritenuta pertinente al contesto investigativo in alcune parti del periodo temporale indicato.
artt. 678 e 679 cod. pen.
Richiamati a seguito del rinvenimento di manufatti esplodenti nell'abitazione; la scoperta ha qualificato la posizione della ricorrente come indagata anche per reati in materia di esplosivi, giustificando l'estensione della funzione probatoria dei dispositivi sequestrati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la decisione sull'imputazione delle spese processuali; la Corte dispone che le spese siano poste a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure reali è limitato a questioni di legge e alla nullità della motivazione; le censure devono essere specifiche e documentate.
- Il decreto di perquisizione e sequestro a fini probatori deve indicare, anche se in modo conciso, la finalità probatoria e l'ambito investigativo: non è necessaria l'indicazione puntuale di ogni singolo file ma deve risultare chiaramente cosa si intende cercare in relazione ai fatti contestati.
- Il sequestro integrale di dispositivi informatici può essere autorizzato come copia-mezzo, ma il trattenimento della totalità dei dati è ammesso solo per il tempo strettamente necessario e deve seguire una selezione rapida dei file pertinenti; il materiale non pertinente deve essere restituito.
- La scoperta di nuovi elementi (es. rinvenimento di esplosivi) può mutare lo statuto giuridico delle persone e ampliare legittimamente la funzione probatoria del sequestro.
- Le contestazioni difensive sulla presunta onnicomprensività del sequestro devono essere formulate con specifici riferimenti agli atti e agli elementi concreti ritenuti estranei al vincolo probatorio, altrimenti rischiano di essere ritenute vaghe e non persuasive.
- Il pubblico ministero deve organizzare tempestivamente le attività di selezione dei dati estratti dai dispositivi sequestrati, specialmente quando i soggetti sono estranei al reato, per rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità e i diritti alla riservatezza.
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