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Legge

L.R. Calabria 10/2000

Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle

Normativa regionaleL.R. Calabria 10/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Calabria, l’affidamento all’ARSSA delle attività sui beni immobili di riforma fondiaria e ne regola alienazioni, assegnazioni, subingressi, affrancazioni, concessioni temporanee e destinazione dei proventi. Prevede condizioni preferenziali per coltivatori diretti e giovani agricoltori, rateizzazioni o pagamento in unica soluzione, vincoli quinquennali di coltivazione e regole specifiche per terreni e fabbricati già occupati o edificati.

Affidamento ad ARSSA della gestione e alienazione dei beni immobili di riforma fondiaria in Calabria

Affidamento all’ARSSA e gestione dei beni di riforma fondiaria

La legge disciplina, per la Regione Calabria, la gestione dei beni immobili di riforma fondiaria già acquisiti al patrimonio dell’ARSSA. L’Agenzia è incaricata di curare alienazioni, assegnazioni, subingressi, affrancazioni e altre operazioni patrimoniali connesse alla riforma agraria.

Ambito di applicazione e categorie di beni

La disciplina riguarda:

  • i beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976 già acquisiti al patrimonio dell’ARSSA;
  • i terreni espropriati e assegnati in base alle leggi del 1950 che mantengano destinazione agricola o vincoli di inedificabilità;
  • altri immobili comunque acquisiti al patrimonio dell’ARSSA che non risultino utilizzabili per le finalità istituzionali dell’Agenzia;
  • immobili e terreni detenuti di fatto o in concessione, nonché casi di edificazioni su terreni di riforma e di mutamento urbanistico sopravvenuto.

Alienazione dei terreni agricoli e soggetti aventi priorità

I fondi espropriati e assegnati che abbiano mantenuto destinazione agricola o vincoli di inedificabilità possono essere alienati esclusivamente a:

  • coltivatori diretti;
  • manuali coltivatori della terra con nucleo familiare avente forza lavorativa non inferiore a un terzo di quella necessaria alla coltivazione del fondo;
  • giovani agricoltori che non abbiano compiuto 40 anni.

I terreni possono essere anche rilevati dall’ARSSA per operazioni di riordino o ricomposizione fondiaria. La vendita avviene al prezzo determinato secondo le regole della legge, con valorizzazione tecnica interna e verifica di congruità da parte della commissione competente.

Determinazione del prezzo e modalità di pagamento

Il prezzo dei beni è determinato da tecnici interni all’ARSSA mediante elaborato estimativo fondato sul valore di mercato, secondo un regolamento tecnico dell’Agenzia. La congruità è attestata dalla commissione di valutazione composta dal Commissario liquidatore o dal subcommissario delegato e da due funzionari ARSAC.

Per le alienazioni e assegnazioni sono previste due modalità di pagamento:

  • rateizzazione sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione UE, con piani di ammortamento ISMEA;
  • pagamento in unica soluzione.

Nel secondo caso restano fermi, per i casi espressamente previsti, il vincolo di indivisibilità e l’obbligo di coltivazione del fondo per 5 anni dalla stipula. In caso di acquisto rateizzato, la disciplina richiama i regolamenti UE in materia di aiuti e tassi di riferimento.

Assegnazioni di terreni di riforma e criteri di preferenza

Possono essere assegnati i terreni della riforma che costituiscono un’unità fondiaria tale da richiedere almeno una ULU, nel rispetto del diritto di prelazione agraria. Le situazioni consolidate comprendono le occupazioni senza titolo di terreni di riforma poste in essere da manuali coltivatori della terra nel quinquennio precedente la domanda di acquisto.

La qualifica di lavoratore della terra è accertata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. In caso di pluralità di domande si procede a sorteggio, dando prima preferenza ai coltivatori singoli o associati già insediati su fondi contigui.

È inoltre previsto un indennizzo risarcitorio da corrispondere prima dell’atto notarile, pari all’1% del prezzo per ogni anno di detenzione del fondo, fino a un massimo di 5 anni, senza interessi.

Revoca di assegnazioni provvisorie e mutamento di destinazione urbanistica

Le assegnazioni provvisorie non definite, effettuate prima dell’entrata in vigore della legge n. 386/1976, sono revocate e i terreni rientrano nella disponibilità dell’ARSSA per nuove assegnazioni.

Non si procede ad assegnazione definitiva quando, dopo l’assegnazione provvisoria, il terreno abbia mutato destinazione d’uso secondo gli strumenti urbanistici, diventando area edificabile o di interesse turistico. In tali casi i terreni rientrano alla piena disponibilità dell’ARSSA, con restituzione agli interessati delle somme per migliorie, al netto degli indennizzi per l’uso del terreno.

Fabbricati rurali e aree di pertinenza

I terreni sede di case coloniche e villaggi rurali non compresi nel fondo assegnato, se hanno perso la destinazione agricola originaria, possono essere venduti all’originario assegnatario o agli aventi causa in possesso dei requisiti di legge:

  • il fabbricato colonico e gli annessi rurali al costo di costruzione al netto dei contributi, maggiorato degli interessi legali;
  • l’area di corte al prezzo stabilito dalla disciplina richiamata, per un’estensione non oltre il decuplo dell’area di sedime;
  • l’ulteriore superficie al prezzo corrente di mercato, se il titolare esercita la prelazione entro 90 giorni dalla notifica.

Successione nell’assegnazione e subingresso

In caso di morte dell’assegnatario prima del riscatto o affrancazione del fondo, subentrano il coniuge non legalmente separato e i discendenti in linea retta che abbiano la qualifica professionale richiesta e non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici oltre la soglia consentita.

Se esiste designazione testamentaria, l’assegnazione va al solo erede avente requisiti e designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo, l’ARSSA avvia il procedimento per individuare il subentrante, nel contraddittorio tra le parti.

La domanda di subingresso va presentata entro un anno dalla morte dell’assegnatario o, per successioni già aperte, entro un anno dall’entrata in vigore della legge. In mancanza di domanda, l’ARSSA dichiara la decadenza dal diritto al subingresso e il fondo rientra nella disponibilità dell’Agenzia, restando dovuti agli eredi i rimborsi delle quote versate e l’indennità per i miglioramenti apportati.

È inoltre previsto che il subingresso nelle assegnazioni con contratto di compravendita della riforma antecedente alla legge n. 386/1976, e la successiva affrancazione, avvengano senza considerare l’eventuale mutamento urbanistico, se risulta la continuativa coltivazione diretta.

Affrancazione di piccoli terreni e validità degli scambi

I terreni fino a un ettaro, posseduti ininterrottamente da oltre trent’anni da artigiani o esercenti attività extra agricole cui furono assegnati come redditi integrativi nella fase di colonizzazione della Sila, possono essere affrancati su domanda all’ARSSA mediante pagamento del prezzo convenuto o, in mancanza, del prezzo fissato dalla legge.

Sono riconosciuti validi gli scambi di terreni tra assegnatari autorizzati dall’ex Opera Sila anche se i relativi atti pubblici non siano stati perfezionati, ferma la prescrizione ordinaria.

Alienazione di altri immobili ARSSA e detentori senza titolo

Gli immobili acquisiti al patrimonio ARSSA e non utilizzabili per le finalità istituzionali possono essere alienati a enti, associazioni o privati al prezzo determinato secondo la stima tecnica interna. Gli acquirenti possono chiedere la rateizzazione del prezzo per:

  • 5 anni fino a 10.000 euro;
  • 10 anni fino a 25.000 euro;
  • 15 anni oltre 25.000 euro.

Gli immobili detenuti in concessione amministrativa o di fatto per almeno 10 anni dalla domanda di acquisto possono essere alienati ai detentori, o a congiunti e affini, se l’interessato accetta entro 30 giorni il prezzo proposto e paga quanto dovuto per l’uso. Per gli occupanti senza titolo, il dovuto pregresso è calcolato in misura percentuale annua per fabbricati e terreni, entro il limite di 5 anni, senza interessi. Decorso il termine, l’ARSSA dispone l’estromissione, immediatamente esecutiva.

Immobili edificabili, aree con fabbricati e vincoli di riforma agraria

L’ARSSA può rimuovere i vincoli di riforma agraria sui terreni divenuti edificabili per effetto degli strumenti urbanistici. La cessione dell’area su cui insistono le costruzioni è subordinata alla disponibilità dell’Agenzia e il prezzo è determinato con le regole generali della legge.

Per i terreni rimasti agricoli ma interessati da edificazioni, l’alienazione è possibile a chi li detenga continuativamente da almeno 5 anni dalla domanda, entro il limite di superficie pari a dieci volte quella coperta dai fabbricati, se gli abusi condonati sono compatibili con i vincoli permanenti richiamati dalla normativa edilizia.

Destinazioni pubbliche, cessioni gratuite e strade interpoderali

Gli immobili destinati dalle leggi di riforma a uso di pubblico generale interesse o a fini di assistenza, educazione e culto possono essere trasferiti gratuitamente alle amministrazioni pubbliche o agli enti non economici interessati che presentino domanda scritta entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Le domande successive sono trattate secondo le regole ordinarie di alienazione.

Le strade interpoderali della riforma fondiaria diventano di proprietà degli enti locali interessati per la parte del tracciato che attraversa il loro territorio.

Concessione in godimento temporaneo dei beni

I beni immobili non destinati alle finalità istituzionali dell’ARSSA possono essere concessi in godimento a terzi nelle more dell’alienazione, per un massimo di 5 anni dall’entrata in vigore della legge. Anche i beni del patrimonio indisponibile, se temporaneamente non utilizzati, possono essere concessi per periodi limitati.

Il corrispettivo è fissato dalla Commissione Stima Beni Immobili in base alla destinazione del bene:

  • per attività produttive, in funzione della destinazione d’uso;
  • per finalità di pubblico interesse, assistenza, educazione o culto, almeno nei limiti dei costi e oneri di gestione.

Regime economico e destinazione dei proventi

Le somme derivanti dalle vendite e dalle convenzioni di cessione del diritto di superficie sono impiegate dall’ARSSA per:

  • recupero, miglioramento e gestione dei beni patrimoniali residui;
  • attività istituzionali di riordino e ricomposizione fondiaria.

I compiti ad esaurimento previsti dalla normativa statale gravano sul competente capitolo di spesa della Regione Calabria. Le annualità del prezzo di assegnazione in scadenza dopo l’entrata in vigore della legge sono destinate all’ARSSA per le finalità indicate e per le altre attività istituzionali.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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