Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in merito all’istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente, a mezzo pec, in data 6 marzo 2025; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a poter visionare, ed eventualmente estrarre copia, della documentazione richiesta con la suindicata istanza di accesso agli atti; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202500756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare relativo a un altro docente, nonché diniego implicito di ostensione della relativa documentazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, sottoposto a procedimento disciplinare per avere prodotto un titolo di specializzazione ritenuto falso, era stato espulso dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, aveva visto revocato il contratto di supplenza ed era stato licenziato per giusta causa. Nel giudizio lavoristico contro il licenziamento aveva dedotto disparità di trattamento rispetto a un altro docente, destinatario di una sanzione conservativa per fatti ritenuti analoghi. Dopo che l'Amministrazione aveva prodotto soltanto un elenco parziale dei docenti sanzionati e stralci del provvedimento relativo al controinteressato, il ricorrente chiedeva l'accesso integrale al procedimento disciplinare di quest'ultimo, alla sanzione irrogata e alla domanda di inserimento nelle graduatorie, qualificando l'istanza come accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990. Deduceva la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, della trasparenza e del buon andamento. Sosteneva che la documentazione fosse necessaria per impugnare la sentenza del giudice del lavoro e dimostrare la disparità di trattamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo comunque infondato nel merito. L'accesso difensivo presuppone un nesso di strumentalità diretto e concreto tra i documenti richiesti e la posizione giuridica controversa; non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive. Nel caso concreto il ricorrente era estraneo al procedimento disciplinare del controinteressato e non aveva dimostrato l'effettiva indispensabilità dell'accesso integrale. Gli elementi già disponibili — il proprio provvedimento disciplinare, gli stralci del provvedimento relativo al terzo e l'indicazione delle circostanze attenuanti, costituite dal possesso di altro titolo valido e dalla natura colposa della condotta — erano ritenuti sufficienti per articolare le contestazioni sulla disparità di trattamento. Il TAR ha inoltre rilevato che la disparità di trattamento è configurabile solo tra situazioni assolutamente identiche e che grava sul ricorrente l'onere di provare tale identità; le circostanze già note evidenziavano invece differenze rilevanti. La presenza di dati personali relativi a un procedimento disciplinare imponeva altresì un rigoroso bilanciamento tra esigenza difensiva e riservatezza del controinteressato. L'Amministrazione aveva inoltre sostanzialmente soddisfatto l'interesse conoscitivo mediante la produzione di documentazione parziale e l'indicazione delle ragioni della diversa sanzione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso richiede la titolarità di una posizione qualificata; l'accesso difensivo richiede un collegamento concreto e diretto tra documentazione e tutela della posizione giuridica controversa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso per esigenze difensive non è riconosciuto sulla base di un generico interesse probatorio, ma richiede la dimostrazione della strumentalità effettiva dei documenti richiesti rispetto alla difesa in giudizio.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Il diritto di difesa e il buon andamento non consentono di prescindere dalla prova dell'effettiva necessità dell'accesso, soprattutto quando la richiesta riguarda dati personali di terzi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo richiede la dimostrazione di un nesso di strumentalità diretto, concreto ed effettivo tra i documenti richiesti e la tutela della posizione giuridica controversa; il generico richiamo a esigenze probatorie o alla necessità di preparare una difesa non è sufficiente.
  • Quando la richiesta riguarda il procedimento disciplinare di un terzo, il richiedente deve dimostrare in modo puntuale l'effettiva indispensabilità della documentazione, mediante un bilanciamento rigoroso tra esigenza difensiva e riservatezza del controinteressato.
  • La disparità di trattamento può essere utilmente dedotta soltanto rispetto a situazioni assolutamente identiche; grava sul ricorrente l'onere di provare tale identità, mentre circostanze attenuanti o altri elementi differenziali già documentati escludono il necessario presupposto comparativo.
  • L'accesso può essere negato quando l'amministrazione abbia già fornito elementi conoscitivi sufficienti a consentire la contestazione dell'atto o della decisione e il richiedente non dimostri la decisività della documentazione ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.