Parere n. 1271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da-OMISSIS-, contro Ministero della Difesa - Persomil, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avverso provvedimento disciplinare 161/2-2 del 5/10/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento disciplinare di due giorni di consegna irrogato a una comandante di stazione dei Carabinieri e del successivo rigetto del ricorso gerarchico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare sostenendo: il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, poiché non si sarebbe recata sul posto in presenza di una persona armata ritenendo necessaria la presenza di più equipaggi; la sproporzione della sanzione; l'inapplicabilità degli artt. 713, 716 e 717 del d.P.R. n. 90/2010; la mancata conoscenza, prima dell'irrogazione della sanzione, della relazione di servizio; il difetto di motivazione; la violazione delle regole sulla durata del procedimento e sui termini per l'esercizio del diritto di difesa, con riferimento all'art. 1029 del d.P.R. n. 90/2010. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. Non sussiste travisamento dei fatti, perché la contestazione riguardava l'inerzia della ricorrente e il mancato recarsi sul luogo per verificare la situazione, non l'obbligo di intervenire direttamente, tanto più che l'evento si era poi rivelato non pericoloso. La valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione appartiene all'ampia discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di manifesto travisamento, illogicità, irragionevolezza o di un'abnorme sproporzione tra condotta e sanzione, non ravvisata nel caso concreto. Gli artt. 713, 716 e 717 del d.P.R. n. 90/2010 sono stati correttamente applicati in collegamento con gli artt. 1355 e 1361 del codice dell'ordinamento militare. Il provvedimento è adeguatamente motivato, anche mediante motivazione per relationem, e l'amministrazione non era tenuta a confutare ogni singola doglianza del ricorso gerarchico. Infine, il procedimento è stato concluso entro il termine di 90 giorni e alla ricorrente sono stati assicurati 60 giorni per l'esercizio del diritto di difesa; non è stata quindi provata alcuna violazione dell'art. 1029 del d.P.R. n. 90/2010.
Osservazioni
Carenza istruttoria e travisamento dei fatti
La censura è infondata: la contestazione riguardava la mancata presenza sul luogo dell'evento per verificarne la pericolosità, non il mancato intervento operativo con un solo equipaggio. La ricostruzione amministrativa è coerente con il contenuto del provvedimento sanzionatorio.
Proporzionalità della sanzione
La sanzione di due giorni di consegna è stata ritenuta congrua rispetto alla gravità della condotta, al grado di responsabilità, al senso del dovere e all'esemplarità richiesti, senza manifesta illogicità o abnorme distonia tra condotta e sanzione.
Applicabilità degli artt. 713, 716 e 717 del d.P.R. n. 90/2010
Le disposizioni relative ai doveri attinenti al grado, all'iniziativa e al senso di responsabilità risultano pertinenti e devono essere valutate insieme ai criteri di commisurazione della sanzione previsti dall'art. 1355 del codice dell'ordinamento militare.
Conoscenza della relazione di servizio e motivazione
La mancata conoscenza della relazione di servizio prima dell'irrogazione non ha determinato l'illegittimità del provvedimento. La motivazione era sufficiente perché identificava la violazione e il disvalore della condotta; non era necessario confutare analiticamente ogni argomento del ricorso gerarchico.
Durata del procedimento e termini difensivi
La violazione dell'art. 1029 del d.P.R. n. 90/2010 non è stata provata. Il procedimento è stato concluso entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, e alla ricorrente sono stati assicurati 60 giorni per presentare difese.
Norme richiamate
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 713
La disposizione sui doveri attinenti al grado è pertinente alla valutazione della condotta disciplinare contestata.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 716
La disposizione sull'iniziativa è applicabile alla condotta omissiva della militare che non si è recata sul luogo dell'evento.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 717
La disposizione sul senso di responsabilità concorre a definire la rilevanza disciplinare della condotta.
codice dell'ordinamento militare, art. 1355
1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
La commisurazione della sanzione richiede la valutazione del tipo e della gravità dell'infrazione, nonché dei parametri soggettivi indicati dalla norma.
codice dell'ordinamento militare, art. 1361
Con la consegna sono punite: a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento; b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero; c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
La sanzione della consegna è astrattamente applicabile alle violazioni dei doveri e alle più gravi trasgressioni disciplinari.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 1029
Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento.
La norma garantisce un termine difensivo proporzionato alla durata del procedimento e non consente che la presentazione tardiva delle memorie sposti il termine finale.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6
Termine di conclusione del procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo: 90 giorni dalla contestazione degli addebiti.
Il procedimento disciplinare di corpo deve essere concluso entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti.
codice dell'ordinamento militare, art. 1398
L'obbligo di instaurare il procedimento disciplinare senza ritardo esprime una regola di ragionevole prontezza, da valutare in relazione alle circostanze concrete e non come termine rigidamente predeterminato.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
Il Consiglio di Stato ha disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e dei terzi.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6
Le disposizioni sono richiamate quale ulteriore base per la tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione disciplinare militare appartengono all'ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesto travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, oppure di un'abnorme sproporzione tra infrazione e sanzione.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare deve essere valutata in rapporto ai fatti contestati e accertati dall'amministrazione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità disciplinare in assenza di una manifesta distonia tra condotta e sanzione.
- L'obbligo di instaurare il procedimento disciplinare senza ritardo non impone un termine rigidamente predeterminato, ma richiede una ragionevole prontezza da apprezzare considerando la gravità della violazione, la complessità degli accertamenti e tutte le circostanze del caso concreto.
- L'obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare è assolto quando dalla lettura complessiva degli atti del procedimento risultano chiaramente la condotta contestata, il disvalore disciplinare e le disposizioni violate; è ammessa la motivazione per relationem purché l'atto richiamato sia disponibile al destinatario.
- L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola contestazione contenuta nel ricorso gerarchico quando il provvedimento individui con sufficiente chiarezza i fatti, la violazione e le ragioni della sanzione.
Rigetto del ricorso straordinario contro una sanzione disciplinare militare
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una comandante di stazione dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. La controversia riguarda una sanzione disciplinare di due giorni di consegna irrogata per non essersi recata sul luogo in cui era stata segnalata la presenza di una persona armata.
Fatti e procedimento disciplinare
La militare, ritenendo necessaria la presenza di più equipaggi, era rimasta in caserma. L'episodio si era poi rivelato riconducibile a una guardia penitenziaria che aveva avuto un problema tecnico con la propria autovettura. L'amministrazione ha tuttavia ritenuto disciplinarmente rilevante la mancata iniziativa della comandante, in una situazione che presentava potenziali rischi per la pubblica incolumità.
Alla sanzione è seguito un ricorso gerarchico, respinto dalla competente legione dei Carabinieri. La ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo violazione di legge, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, sproporzione della sanzione, difetto di motivazione e violazione dei termini procedimentali.
Travisamento dei fatti e carenza istruttoria
Il Consiglio di Stato ha escluso il travisamento. Il provvedimento non contestava alla ricorrente di avere omesso un intervento operativo individuale, ma di non essersi recata sul posto neppure per accertare la situazione e verificarne la pericolosità. La necessità di più equipaggi riguardava le eventuali successive modalità operative e non escludeva il dovere di recarsi sul luogo per acquisire una diretta conoscenza dell'evento.
La ricostruzione dell'amministrazione è stata pertanto ritenuta coerente con il contenuto del provvedimento sanzionatorio. Il successivo accertamento dell'assenza di una reale situazione di pericolo non elimina la rilevanza della condotta omissiva valutata sulla base delle informazioni disponibili al momento dei fatti.
Proporzionalità e discrezionalità disciplinare
La condotta è stata ricondotta agli artt. 713, 716 e 717 del d.P.R. n. 90/2010, relativi rispettivamente ai doveri attinenti al grado, all'iniziativa e al senso di responsabilità. Tali disposizioni sono state valutate insieme ai criteri di commisurazione dell'art. 1355 del codice dell'ordinamento militare e alla disciplina della consegna prevista dall'art. 1361.
Secondo il parere, la valutazione della gravità dell'infrazione e la graduazione della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato può intervenire soltanto in presenza di manifesto travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, ovvero di un'abnorme distonia tra condotta e sanzione. Nel caso concreto, la sanzione di due giorni di consegna non è stata ritenuta abnorme né sproporzionata, anche in considerazione della sua lieve entità e del livello di responsabilità connesso al grado rivestito.
Motivazione e conoscenza della relazione di servizio
Il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, poiché erano identificati la condotta, la violazione disciplinare e il disvalore attribuito al comportamento. L'amministrazione non era tenuta a rispondere analiticamente a ogni argomento del ricorso gerarchico.
È stata inoltre richiamata la possibilità di motivare per relationem mediante il rinvio ad altri atti del procedimento, purché il loro contenuto sia disponibile al destinatario. La conoscenza della relazione di servizio solo in un momento successivo non ha quindi comportato, nel caso esaminato, l'illegittimità del provvedimento.
Durata del procedimento e diritto di difesa
L'art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, del d.P.R. n. 90/2010 stabilisce in 90 giorni il termine di conclusione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo. L'art. 1029 disciplina invece il termine per la presentazione di memorie e documenti, normalmente pari a due terzi della durata del procedimento.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la ricorrente aveva avuto 60 giorni per esercitare il diritto di difesa e che il procedimento era stato concluso entro i 90 giorni previsti. Non è stata quindi dimostrata alcuna violazione dei termini procedimentali.
Il parere ha inoltre ribadito che l'espressione "senza ritardo", riferita all'instaurazione del procedimento disciplinare, non equivale a un termine fisso e immediato, ma impone una ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla gravità della violazione, alla complessità degli accertamenti e alle circostanze concrete.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La sanzione disciplinare è stata ritenuta coerente con i fatti accertati, adeguatamente motivata, proporzionata e adottata nel rispetto dei termini procedimentali e delle garanzie difensive. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti e dei terzi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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