Sentenza del 20/12/2017 n. 30560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004. Gli avvisi rettificavano le dichiarazioni fiscali perché il contribuente aveva utilizzato fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. I dieci motivi di ricorso riguardavano, tra l’altro, il superamento dei termini di permanenza dei verificatori presso la sede, la validità della sottoscrizione degli avvisi, il difetto di motivazione, l’utilizzo di dati provenienti dalla Guardia di finanza senza autorizzazione giudiziaria, la motivazione per relationem, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, l’omessa pronuncia e l’insufficiente motivazione sulla reale esistenza delle imprese e delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine di permanenza dei verificatori si calcola considerando i soli giorni di effettiva presenza presso la sede del contribuente e che l’eventuale violazione del termine non comporta, in assenza di una specifica sanzione legislativa, né l’invalidità dell’accertamento né l’inutilizzabilità delle prove. Ha ritenuto validi gli avvisi sottoscritti o comunque oggettivamente riferibili al capo dell’ufficio, adeguata la motivazione degli atti e legittimo il rinvio al processo verbale della Guardia di finanza, già conosciuto dal contribuente. L’assenza dell’autorizzazione giudiziaria alla trasmissione dei dati acquisiti in sede penale non incide sull’efficacia probatoria degli elementi né sulla validità dell’atto impositivo. Le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriore trenta giorni nei casi di particolari complessità dell’indagine e motivati dal dirigente dell’ufficio.
Il termine riguarda i soli giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, non l’intero periodo compreso tra l’accesso e la conclusione del controllo. La violazione del termine, inoltre, non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento o l’inutilizzabilità delle prove, non essendo prevista una specifica sanzione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva.
L’atto è valido quando la sottoscrizione o gli elementi formali consentono di individuare con certezza il soggetto e l’ufficio cui l’atto è riferibile. L’autografia perfettamente leggibile non è indispensabile se l’identità del firmatario risulta oggettivamente certa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi.
La Guardia di finanza può acquisire elementi nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e trasmetterli all’amministrazione finanziaria. L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria tutela principalmente la riservatezza delle indagini penali e la sua mancanza non comporta, di regola, l’invalidità dell’accertamento fiscale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1
In materia IVA, l’autorizzazione giudiziaria alla trasmissione di documenti, dati e notizie acquisiti in un procedimento penale è finalizzata alla tutela del segreto istruttorio e non costituisce una garanzia a favore del contribuente tale da rendere inutilizzabili le informazioni in caso di omissione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La motivazione dell’atto tributario può essere effettuata per relationem, mediante rinvio ad altri documenti, purché questi siano allegati, ne sia riprodotto il contenuto essenziale oppure siano già stati integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
L’accertamento parziale può fondarsi su segnalazioni o elementi attendibili che evidenzino materia imponibile non dichiarata, senza richiedere necessariamente un’ulteriore complessa attività valutativa, purché l’atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione non consente di chiedere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una revisione del giudizio di fatto. È necessario indicare uno specifico fatto decisivo e controverso, la cui omissione renda la motivazione logicamente insostenibile.
Codice di procedura civile, art. 112
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione complessiva sul merito è logicamente incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione non espressamente esaminata, configurandosi in tal caso un rigetto implicito.
Massime di principio
- Il superamento del limite temporale delle verifiche fiscali va verificato contando i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, non tutti i giorni trascorsi dall’inizio alla fine del controllo.
- La violazione dei termini di permanenza dei verificatori non rende automaticamente nullo l’accertamento né inutilizzabili le prove, salvo che una specifica norma preveda espressamente tali conseguenze.
- Un avviso di accertamento può essere valido anche senza una firma autografa perfettamente leggibile, quando timbro, sigla e indicazioni contenute nell’atto permettono di identificare con certezza l’ufficio e il soggetto responsabile.
- La motivazione per relationem è generalmente ammissibile se il documento richiamato è allegato, riprodotto nei suoi elementi essenziali oppure già conosciuto legalmente dal contribuente.
- I dati acquisiti dalla Guardia di finanza in un procedimento penale possono essere utilizzati in ambito tributario; l’autorizzazione giudiziaria serve principalmente a proteggere il segreto delle indagini e la sua mancanza non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei dati.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o sostenere che il giudice avrebbe dovuto attribuire loro un peso diverso: occorre indicare una specifica violazione di legge o un fatto decisivo realmente omesso.
- Quando l’amministrazione dimostra elementi idonei a far ritenere inesistenti le operazioni fatturate, il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare la reale esecuzione delle operazioni o, eventualmente, la loro sola inesistenza soggettiva.
- La validità dell’accertamento dipende soprattutto dalla possibilità concreta per il contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
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