Sentenza n. 12560/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari • della determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (Ufficio concorsi e contenzioso) n. -OMISSIS- di prot. in data 2 ottobre 2025, notificata in data 3 ottobre 2025 (doc. 1), mediante la quale il Ministero della Difesa ha determinato l’esclusione del candidato ricorrente dal concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato sul portale inPA in data 6 giugno 2025) per mancanza dei requisiti di cui all’art. 635, c.1 lett. i) del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 166 (Codice dell’Ordinamento militare) e di cui all’art. 2, c. 4 lett. f) del bando di concorso. • per quanto occorrer possa, in “parte qua” e nei limiti dell’interesse, dell’art. 2, c. 4 lett. f) del bando di concorso (doc. 2), per esami e per titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato sul portale inPA in data 6 giugno 2025) nonché di ogni atto pregresso, presupposto, collegato e comunque conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri per asserita mancanza del requisito della condotta incensurabile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla ritenuta carenza del requisito della condotta incensurabile previsto dall'art. 635, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 2, comma 4, lettera f), del bando. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato sufficienti profili di fondatezza quanto alla carenza di istruttoria e motivazione, ordinando all'Amministrazione di rivalutare la posizione del candidato mediante un esame concreto di tutte le circostanze emerse dalla vicenda penale. L'Amministrazione, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, aveva annullato l'originario provvedimento e, all'esito del riesame, disposto nuovamente l'esclusione. Prima dell'udienza di merito, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dai soli difensori, dichiarando di non avere più interesse alla definizione del giudizio e chiedendo la declaratoria di estinzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., poiché la rinuncia era stata sottoscritta soltanto dai difensori e la procura ad litem non costituiva mandato speciale, anche se contenente il riferimento alla facoltà di rinunciare agli atti. Tuttavia, la medesima dichiarazione è stata ritenuta idonea a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lettera i), d.lgs. 66/2010
La disposizione individuava il requisito concorsuale posto a fondamento dell'esclusione, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la legittimità poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 2, comma 4, lettera f), bando di concorso
La clausola del bando riproduceva il requisito concorsuale applicato dall'Amministrazione; la relativa legittimità non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio deve provenire dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale; la procura ad litem non è sufficiente, anche se menziona la facoltà di rinunciare agli atti.
art. 84, comma 3, c.p.a.
In assenza dei presupposti formali della rinuncia, non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione irrituale di rinuncia può comunque essere valorizzata nella parte in cui manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo sottoscritta dal solo difensore richiede uno specifico mandato speciale; la procura ad litem, anche se contiene la facoltà di rinunciare agli atti, non integra tale requisito formale e non consente la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
- Una dichiarazione di rinuncia irrituale sotto il profilo formale può nondimeno essere valutata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.
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