Cassazione Civile, Ordinanza n. 07708/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione per IRPEF e IVA relativi all'anno d'imposta 2002, divenuti definitivi per mancata impugnazione. Dopo il rigetto dell'appello del contribuente da parte della CTR del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito soltanto l'Agenzia delle Entrate. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza di adesione alla definizione agevolata delle controversie fiscali prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter). La difesa erariale, preso atto dell'adesione comunicata dall'Ufficio, ha chiesto l'estinzione del giudizio anche se non risultava il pagamento integrale delle rate dovute. Il punto decisivo era dunque stabilire se l'adesione alla definizione agevolata, pur senza integrale pagamento, consentisse comunque la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, in presenza di adesione alla definizione agevolata e della relativa comunicazione dell'esattore, il mancato pagamento integrale delle rate non impedisce la declaratoria di estinzione del processo di legittimità. Non essendo possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere per difetto di pagamento integrale, la Corte ha applicato l'estinzione del giudizio come effetto previsto dalla disciplina agevolativa e dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale. Ha inoltre precisato che l'estinzione non fa passare in giudicato la sentenza impugnata, perché la situazione sostanziale resta regolata dalla disciplina della definizione agevolata; non ha provveduto sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
La Corte ha ritenuto che la previsione secondo cui l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati non impedisca la declaratoria di estinzione quando risulti l'adesione alla definizione agevolata e la relativa comunicazione, anche se non vi sia stato integrale pagamento delle rate; il comma 14 rileva quanto agli effetti dell'eventuale inadempimento parziale.
legge n. 136 del 2018
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della rottamazione ter.
art. 391 c.p.c.
La Corte ricondà la fattispecie alla nozione di 'casi di estinzione del processo disposta per legge', consentendo la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione conseguente alla definizione agevolata/alla rinuncia al ricorso.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
Richiamato in via analogica dalla giurisprudenza citata per affermare che, una volta intervenuta la dichiarazione di avvalimento e la comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione si estingue; l'eventuale inadempimento successivo incide solo sulla disciplina sostanziale della definizione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato nel passo giurisprudenziale riportato per indicare i casi in cui la Corte deve pronunciare con ordinanza camerale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel passo giurisprudenziale riportato in relazione alla pronuncia in camera di consiglio.
Massime di principio
- In presenza di adesione del contribuente a una definizione agevolata delle liti fiscali e della comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto anche se non risulti il pagamento integrale delle rate concordate.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata opera come fattispecie estintiva prevista dalla legge ai sensi dell'art. 391 c.p.c., anche quando la norma speciale non usi espressamente la formula 'estinzione' ma disciplini una vicenda sostanzialmente equivalente.
- La declaratoria di estinzione per effetto della definizione agevolata non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, poiché la situazione sostanziale resta regolata dalla disciplina emergente dall'adesione alla procedura agevolata.
- Quando il processo si estingue per adesione alla definizione agevolata, non si provvede sulle spese di lite e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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