Cassazione Civile, Ordinanza n. 27603/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una lavoratrice che aveva prestato attività alle dipendenze di un'azienda sanitaria mediante una serie di contratti a tempo determinato e proroghe per un periodo superiore a trentasei mesi. In primo e secondo grado aveva chiesto di accertare la nullità del termine apposto ai contratti, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi i termini e le proroghe, ma aveva comunque respinto la domanda per il divieto di conversione e per difetto di prova del danno; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la motivazione del primo giudice ritenendo legittima l'operato dell'azienda sanitaria e la disciplina delle proroghe. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sull'appello e sul contraddittorio per avere la Corte territoriale riesaminato la questione senza appello incidentale; violazione delle regole sulla riproposizione delle eccezioni e sul giudicato interno; illegittimità dell'acquisizione e dell'uso di documenti nuovi in appello; omessa motivazione sui poteri istruttori d'ufficio; genericità delle causali dei contratti a termine; erronea qualificazione di contratti successivi come autonomi anziché come proroghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, poiché il Tribunale aveva esaminato e rigettato l'eccezione relativa alla legittimità dei termini e delle proroghe, la parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su quella questione avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato; non era sufficiente la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. In mancanza di tale impugnazione, sulla questione si era formato giudicato interno e la Corte d'appello non poteva riesaminarla né porla a base della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio affermato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stato richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa motivazione.
art. 436 c.p.c.
La ricorrente lo ha invocato per sostenere che la Corte d'appello non potesse riesaminare questioni già decise in primo grado senza appello incidentale della controparte.
art. 346 c.p.c.
La mera riproposizione delle eccezioni è sufficiente solo quando sul punto non vi sia stata una pronuncia del giudice di primo grado; se invece la questione è stata già decisa, occorre appello incidentale condizionato.
artt. 101 e 102 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel riesame della questione in appello.
artt. 437 e 421 c.p.c.
Invocati per censurare l'acquisizione e l'uso in appello di documenti e l'esercizio dei poteri istruttori officiosi.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla decisione fondata su prove acquisite d'ufficio senza adeguata motivazione.
art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato per contestare la genericità della causale apposta ai contratti a termine.
art. 4 d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato per contestare la qualificazione delle proroghe e l'autonomia dei contratti successivi.
art. 343 c.p.c.
È richiamato dalla Corte come norma che impone appello incidentale quando la parte è soccombente su una questione già decisa.
art. 345, comma 2, c.p.c.
La Corte afferma che il giudicato interno sulla questione impedisce persino il rilievo officioso in appello.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado ha espressamente o implicitamente deciso una questione preliminare o pregiudiziale di merito sfavorevolmente per la parte che pure ha vinto nel merito, tale parte deve proporre appello incidentale condizionato per rimettere la questione al giudice di secondo grado.
- La mera riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente se sul punto è già intervenuta una statuizione di rigetto; essa vale solo per le questioni rimaste assorbite o non esaminate.
- La formazione del giudicato interno su una questione decisa in primo grado preclude al giudice d'appello di riesaminarla e impedisce anche il rilievo officioso della stessa.
- In cassazione, quando sia dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali al fine di verificare la corretta formazione del giudicato interno e l'osservanza delle regole di devoluzione delle questioni.
- Nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti e l'esercizio dei poteri istruttori officiosi devono rispettare i limiti processuali, ma tali censure restano assorbite se la decisione impugnata va cassata per una preliminare violazione delle regole sull'impugnazione incidentale.
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