Sentenza n. 2131/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 28 maggio 2025, diretta al riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sulla scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento: l'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 prevede, per il riconoscimento del titolo, l'adozione del provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero, poiché il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato determinato tenendo conto dell'elevato numero di richieste della stessa specie. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione deve esaminare la documentazione riferita alla specifica posizione della ricorrente, considerando il percorso di studi svolto all'estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. Nell'esame dovrà essere considerato l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutando durata, livello e qualità della formazione, nonché l'eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la fissazione giudiziale del termine entro il quale l'Amministrazione deve provvedere e per la previsione del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, nel quadro normativo applicato al riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Richiede una valutazione sostanziale della formazione e delle qualifiche conseguite in altro Stato membro, con eventuale adozione di misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'imposizione di misure compensative per colmare differenze formative rilevanti ai fini del riconoscimento.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva ai fini dell'individuazione della denominazione attuale del Ministero competente, già denominato Ministero dell'Istruzione.
Massime di principio
- Quando la documentazione necessaria è completa, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea deve essere concluso entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007; la sua scadenza senza provvedimento integra silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità dell'attività e l'elevato numero di istanze analoghe lo giustifichino.
- La valutazione di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro deve considerare l'intero complesso di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e non limitandosi a un confronto meramente formale tra titoli.
- L'autorità competente deve valutare l'equipollenza sostanziale della formazione estera e, ove emergano differenze colmabili, può imporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda di riconoscimento.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per la conclusione del procedimento.
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