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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03508/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto logico e congruo il ragionamento della Corte di appello, che aveva escluso la speciale tenuità del danno perché i beni sottratti non avevano valore trascurabile e il pregiudizio economico per le persone offese non era irrilevante. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente aveva riportato in primo e secondo grado una condanna per furto aggravato. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che i beni sottratti avessero valore molto modesto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità e, comunque, infondato alla luce della motivazione di merito, che aveva escluso un danno economicamente irrilevante per le persone offese.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio; occorre considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa. Non rileva invece la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno.

  • art. 640 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. è applicabile solo quando il pregiudizio cagionato sia oggettivamente lievissimo, quasi irrisorio, avuto riguardo sia al valore economico del bene sottratto sia agli ulteriori effetti dannosi prodotti dalla condotta.
  • Ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno non rileva la maggiore o minore capacità patrimoniale della persona offesa di sopportare il pregiudizio economico.
  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva in una mera rivalutazione del giudizio di merito su un profilo fattuale adeguatamente motivato, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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