Sentenza n. 3168/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 348/2025 emessa dal Tribunale Civile di Lodi - sezione lavoro, recante n. R.G. 488/2025 - indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Lodi, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 348/2025 del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro. La pronuncia civile aveva accertato il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti a 21,58 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per l’anno scolastico 2021/2022, nonché a 23,41 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per l’anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT nei limiti indicati dalla sentenza. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito, seppure tardivamente, il comando giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha eseguito la sentenza del giudice ordinario e il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha dato atto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento processuale utilizzabile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi abbia dato tempestiva esecuzione.
criterio della soccombenza virtuale
Quando l’Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere non impedisce di porre le spese a suo carico, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in base alla situazione esistente al momento dell’introduzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione sopravvenuta del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente abbia integralmente conseguito il bene della vita riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
- L’adempimento dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e porre gli oneri processuali a carico dell’Amministrazione che abbia dato causa al giudizio mediante la propria precedente inerzia.
- Nelle controversie seriali di ottemperanza aventi a oggetto l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario in materia di pubblico impiego, la liquidazione delle spese può essere contenuta in ragione del limitato impegno professionale richiesto dall’unicità e standardizzazione della questione trattata.
Come è indicizzato
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