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Sentenza

Sentenza del 11/12/2019 n. 95 - Comm. Trib. Prov. Asti

Impugnazione di cartelle di pagamento - Notifica -Produzione a carico del ricorrente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa produzione della cartella di pagamento. La mancata allegazione dell’atto da parte del contribuente impedisce al giudice di esaminare compiutamente la contestazione relativa alla notifica.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la mancata notifica della cartella di pagamento, sostenendo di non averne avuto conoscenza. Tuttavia, non ha prodotto in giudizio la cartella stessa. Secondo il principio richiamato, chi contesta la notificazione deve comunque allegare l’atto impugnato o contestato, poiché non può pretendere che il giudice tributario svolga un accertamento meramente negativo sull’esistenza o sulla regolarità della notifica di un credito già iscritto a ruolo e formalizzato nella cartella.

Norme richiamate

  • Principio processuale in materia di impugnazione della cartella di pagamento

    Il contribuente che impugna una cartella o ne contesta la notificazione deve produrre l’atto oggetto della contestazione, quando ne abbia conoscenza o lo abbia comunque individuato. L’omessa produzione può determinare l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Chi contesta la mancata o irregolare notifica di un atto tributario deve fornire al giudice, per quanto possibile, copia dell’atto contestato e indicare con precisione le ragioni della contestazione.
  • Non è sufficiente affermare di non aver ricevuto la cartella per ottenere un accertamento generico sulla sua esistenza o notificazione: occorre allegare elementi documentali idonei a consentire il controllo giudiziale.
  • L’omessa produzione dell’atto impugnato può comportare l’inammissibilità del ricorso, impedendo l’esame nel merito della doglianza sulla notifica.
  • In situazioni analoghe è opportuno richiedere tempestivamente all’agente della riscossione copia della cartella, della relata di notifica e degli eventuali documenti collegati, depositandoli insieme al ricorso o spiegando documentatamente l’impossibilità di ottenerli.

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