Sentenza del 11/12/2019 n. 50007 - Corte di Cassazione
Omesso versamento IVA - Pagamento stipendi lavoratori - Dolo - Reato art. 10-ter D.LGS. 74/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per omesso versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, sostenendo l'assenza di dolo e l'inesigibilità della condotta. La società versava in una situazione di crisi finanziaria e aveva utilizzato le somme riscosse a titolo di IVA per pagare fornitori e stipendi, così da preservare la continuità aziendale. La difesa invocava inoltre la forza maggiore, sostenendo che il mancato pagamento non fosse imputabile all'imputato e che non fosse concretamente possibile reperire diversamente la liquidità necessaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto alla responsabilità penale, confermando che l'omesso versamento dell'IVA integra un reato omissivo istantaneo punito a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevole scelta di non versare l'imposta, senza necessità di uno specifico fine di evasione. La destinazione dell'IVA riscossa al pagamento di fornitori e lavoratori costituisce una scelta imprenditoriale volontaria e non esclude il dolo. La crisi economica può rilevare come forza maggiore solo in presenza di un'impossibilità assoluta, imprevedibile e non imputabile, dimostrata anche attraverso la prova dell'inutile ricorso a ogni misura concretamente disponibile, compreso il credito e, se necessario, sacrifici sul patrimonio personale. Il ricorso è stato accolto soltanto sulla durata della pena accessoria: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese è stata rideterminata in sei mesi. La condanna principale a sei mesi di reclusione, con attenuanti generiche, sospensione condizionale e non menzione, è rimasta ferma; il reato relativo all'anno 2009 era già stato dichiarato prescritto.
Norme richiamate
Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000
Il reato è omissivo e istantaneo ed è integrato dalla cosciente e volontaria omissione del versamento dell'IVA dovuta entro il termine previsto, quando l'importo supera la soglia penale applicabile.
Art. 45 c.p.
La forza maggiore esclude la responsabilità solo quando un fatto imponderabile, imprevedibile, inevitabile e non imputabile impedisce assolutamente di adempiere. La mera crisi di liquidità o la difficoltà economica normalmente non sono sufficienti.
Art. 42 c.p.
Coscienza e volontà della condotta
La responsabilità richiede una condotta cosciente e volontaria; nel caso esaminato, la scelta di destinare l'IVA ad altri pagamenti ha dimostrato la volontarietà dell'omissione.
Art. 12 D.Lgs. 74/2000
Prevede le pene accessorie applicabili in caso di condanna per reati tributari, tra cui l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 12-bis D.Lgs. 74/2000
Le somme non versate a titolo di IVA costituiscono profitto del reato e sono soggette a confisca obbligatoria, anche per equivalente.
Art. 37 c.p.
Durata delle pene accessorie
La durata della pena accessoria non deve necessariamente coincidere automaticamente con quella della pena principale quando la legge prevede criteri e limiti propri.
Art. 133 c.p.
Criteri di commisurazione della pena
La durata concreta della pena accessoria va determinata dal giudice considerando i criteri di gravità del fatto e capacità a delinquere, quando la norma prevede un intervallo temporale.
Art. 620 c.p.p.
Annullamento senza rinvio
Ha consentito alla Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la durata della pena accessoria nel minimo di sei mesi.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento IVA, pagare stipendi, fornitori o altri debiti aziendali con l'IVA riscossa è normalmente considerato il risultato di una scelta discrezionale e non elimina il dolo.
- L'IVA incassata dal cliente deve essere trattata dall'impresa come somma destinata all'Erario e accantonata o comunque gestita in modo da consentirne il pagamento alla scadenza.
- La crisi aziendale non costituisce automaticamente forza maggiore: occorre dimostrare un'impossibilità assoluta, imprevedibile e non imputabile, oltre all'adozione tempestiva e documentata di ogni soluzione ragionevole per reperire liquidità.
- La valutazione della forza maggiore richiede prove concrete su situazione finanziaria, flussi di cassa, accesso al credito, tentativi di finanziamento, dismissioni e apporti personali, non mere allegazioni generiche.
- La priorità attribuita alla continuità aziendale o al pagamento dei lavoratori può avere rilievo economico o gestionale, ma di regola non prevale sull'obbligo penale di versare l'IVA già riscossa.
- Le pene accessorie con durata variabile devono essere determinate autonomamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p., senza automatica equiparazione alla pena detentiva principale.
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