Cassazione Penale, Sentenza n. 38423/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso concerne l'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 604-bis, commi 2 e 3, c.p.: Sabelli è stato ritenuto promotore/organizzatore di un sodalizio denominato "UFI - Unione Forze Identitarie", attivo su piattaforme social (es. "Telegram"), con vocazione estrema-destra, propaganda xenofoba e antisemita, indottrinamento e reclutamento anche di minori e programmi di azione (anche virtuali) finalizzati a istigazione alla discriminazione e alla violenza. Il difensore ha contestato l'esistenza di gravi indizi e di esigenze cautelari, sostenendo che i messaggi fossero "giochi di ruolo" privati, che si configurasse solo una cerchia ristretta e che fosse tutelabile la libertà di espressione; ha altresì censurato la mancata motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla carenza del quadro indiziario e sulle esigenze cautelari, confermando la valutazione del Tribunale del riesame che ha individuato gravi indizi per il reato ex art. 604-bis, commi 2 e 3, c.p., in particolare sulla base dei contenuti intercettati e della natura pubblica/diffondibile dell'attività su "Telegram". Ha inoltre valorizzato il ritrovamento di una base organizzativa ("La Vaccareccia") e di armi nella disponibilità dell'indagato come elementi a sostegno dell'attualità del pericolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Fondamento procedurale per l'intervento del Tribunale del riesame chiamato a valutare la misura cautelare impugnata.
art. 604-bis, commi 2 e 3, cod. pen.
La norma è stata interpretata come comprensiva della propaganda e dell'istigazione a delinquere per motivi razziali, etnici o religiosi anche quando svolte attraverso comunità virtuali e piattaforme social: l'attività di condivisione, rilancio e interazione su social network può integrare il reato per l'elevato rischio di diffusione dei contenuti.
art. 270-bis cod. pen.
Richiamato come riferimento nella fase di merito: il GIP aveva ritenuto sussistenti gravi indizi solo per il concorrente reato previsto da tale norma, mentre il Tribunale del riesame ha esteso la valutazione anche all'art. 604-bis sulla base degli elementi probatori.
art. 21 Cost.
Invocato dalla difesa a tutela della libertà di espressione; la Corte ha però ritenuto che tale libertà trovi limite quando il discorso confluisce in propaganda di odio e istigazione alla violenza, coperti dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 604-bis.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa in tema di principio di non discriminazione; la Corte ha sancito il bilanciamento tra tale principio e la tutela costituzionale della libertà di espressione alla luce dell'art. 604-bis.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili di assoluta mancanza di colpa che impedissero l'applicazione di tale sanzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale citata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata come parametro per valutare l'imposizione delle sanzioni pecuniarie processuali in caso di inammissibilità del ricorso, in relazione alla responsabilità del ricorrente.
Sez. 1, n. 4534 del 06/12/2021 (Governatori), Rv. 282504
Precedente di legittimità secondo cui l'adesione a comunità virtuali di vocazione neonazista e la condivisione di contenuti negazionisti/razzisti sulle piattaforme social integra il reato di cui all'art. 604-bis, per l'elevato rischio di diffusione derivante dal funzionamento degli algoritmi dei social network.
Massime di principio
- La partecipazione a comunità virtuali o gruppi social che diffondono contenuti discriminatori, negazionisti o istigatori di violenza può integrare il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali (art. 604-bis), anche se l'attività avviene in forma digitale.
- La qualificazione come "attività privata" o "gioco di ruolo" viene scrutinata rispetto al contenuto oggettivo dei messaggi, alla struttura organizzativa, alla disponibilità di strumenti materiali (es. armi) e alla capacità di raggiungere un pubblico indeterminato: affermazioni difensive di natura ludica non escludono automaticamente la rilevanza penale.
- L'uso di piattaforme pubbliche o comunque idonee alla diffusione (anche se con gruppi o canali ristretti) aumenta il rischio di diffusione per effetto degli algoritmi e può giustificare l'inquadramento nella normativa penale contro la propaganda di odio.
- La presenza di una base materiale, l'indottrinamento di minori e il ritrovamento di armi sono elementi che rafforzano le esigenze cautelari di difesa sociale e l'attualità del pericolo di reiterazione.
- La libertà di espressione costituzionale non tutela messaggi che configurino propaganda d'odio o istigazione alla violenza; il bilanciamento tra diritti richiede valutazione concreta del contenuto e dell'effetto di diffusione.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i ricorsi manifestamente infondati o privi di prospettive ragionevoli possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p., salvo profili di assoluta assenza di colpa.
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