Sentenza n. 669/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 1731 del 9 gennaio 2025, recante comunicazione dell’esito della partecipazione della ricorrente alla “Procedura speciale di progressione tra le aree di n. 2 unità di personale da collocare nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex Categoria D) – Profilo professionale Specialista in Attività Amministrative e Contabili, ai sensi dell’art. 52 co. 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 co. 6 del CCNL 16.11.2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2911 del 16.10.2024”; - della scheda n. 11 relativa alla valutazione della ricorrente a firma dei componenti della Commissione esaminatrice, ivi allegata; - della determinazione n. 31 del 7 gennaio 2025, pubblicata ma non comunicata alla ricorrente, di approvazione dei lavori conclusivi della Commissione esaminatrice; - della graduatoria di comparazione relativa alla suddetta procedura, non pubblicata e non conosciuta, nella parte in cui ha collocato la ricorrente al terzo posto, in posizione non utile per la riclassificazione nell’area professionale superiore; - nonché di tutti i verbali e atti della procedura comparativa, non conosciuti, ivi inclusa la nomina della Commissione esaminatrice; ove occorrer possa, della nota prot. n. 19869 del 21 febbraio 2025 e di ogni altro atto e provvedimento propedeutico, conseguenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Con ogni onere ed effetto conseguente, ivi inclusa la declaratoria di nullità e/o inefficacia dei contratti eventualmente nelle more stipulati per l’assunzione nell’area professionale superiore, e stipula del contratto individuale di lavoro con la ricorrente. Con condanna alle spese di lite; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rita Sodano il 31 marzo 2025: - dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla suddetta procedura, n. 1 del 20 novembre 2024, n. 2 del 12 dicembre 2024 e n. 3 del 30 dicembre 2024 e delle schede di valutazione allegate ed in particolare di quelle riferibili alla prima graduata Patrizia Verdoliva ed alla seconda graduata Aurora La Rosa, atti conosciuti – sebbene coperti da omissis – in seguito ad istanza di accesso agli atti, esitata mediante estrazione di copia in data 7 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti e graduatoria della procedura comparativa interna per la progressione di due unità dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con attribuzione del terzo posto alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dipendente del Comune inquadrata nell’Area degli Istruttori, ha contestato gli atti della procedura comparativa interna per due progressioni nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, conclusasi con la sua collocazione al terzo posto e con la vittoria di due controinteressate. Con il ricorso introduttivo ha dedotto: la mancata pubblicazione della graduatoria completa e dei punteggi, in violazione del regolamento comunale e degli obblighi di motivazione e trasparenza; l’illegittima riclassificazione immediata delle vincitrici con verifica successiva dei titoli; l’erronea valutazione dei propri titoli, lamentando il mancato riconoscimento del punteggio per la responsabilità dell’Ufficio Usi Civici, per gli incarichi di presidente del CUG e tutor aziendale e per certificazioni linguistiche e informatiche; nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso agli atti, ha contestato i punteggi attribuiti alle vincitrici, deducendo la doppia valutazione dei titoli di laurea, l’inesistenza o duplicazione degli incarichi di responsabilità e l’erroneo computo dell’anzianità di servizio e delle frazioni di anno. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e la tardività dei motivi aggiunti, sostenendone comunque l’infondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla prova di resistenza, ritenendo sufficiente che le censure fossero astrattamente idonee a consentire alla ricorrente di superare il divario in graduatoria. Ha altresì respinto l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, individuando nella conoscenza della documentazione ottenuta mediante accesso il momento di piena conoscenza degli atti lesivi. Nel merito, ha respinto la censura sulla pubblicazione: la determinazione contenente i nominativi delle vincitrici era stata pubblicata all’Albo Pretorio e sulla rete intranet, mentre la normativa sulla pubblicità delle procedure selettive non impone la pubblicazione dei punteggi o degli esiti riferiti ai candidati non vincitori. La successiva ostensione delle schede aveva comunque consentito la piena tutela giurisdizionale. È stata respinta anche la censura sulla riclassificazione con riserva di verifica, ritenuta modalità legittima per conciliare celerità e controllo delle autocertificazioni, controllo poi positivamente concluso. Sono state respinte le doglianze relative alla responsabilità dell’Ufficio Usi Civici, poiché l’atto prodotto attribuiva soltanto la responsabilità del procedimento e non quella di ufficio; quelle relative agli incarichi di presidente del CUG e tutor aziendale, non contemplati tassativamente dall’avviso; e quelle concernenti gli incarichi delle vincitrici e il computo dell’anzianità, ritenuti conformi ai criteri prefissati e alla contrattazione collettiva. È stata inoltre ritenuta priva di utilità la censura sul punteggio della seconda classificata, perché il corretto computo del servizio avrebbe potuto comportare un aumento, non una diminuzione, del suo punteggio. È stata invece accolta la censura relativa alle certificazioni informatiche e linguistiche della ricorrente: le dichiarazioni sostitutive rese in domanda non potevano essere disconosciute per la sola mancata allegazione materiale dei certificati; in presenza di dubbi sulla durata o validità dei corsi, la commissione avrebbe dovuto verificare d’ufficio e, se necessario, attivare il soccorso istruttorio. L’omessa valutazione è stata qualificata come difetto di istruttoria. Sono stati accolti anche i motivi aggiunti nella parte relativa alla valutazione della laurea vecchio ordinamento della prima classificata. Il titolo non poteva essere valorizzato integralmente con 25 punti quando una parte del percorso era stata utilizzata per soddisfare il requisito di accesso; doveva essere valutata soltanto la quota differenziale eccedente tale requisito, per evitare una parziale doppia valutazione e garantire proporzionalità e par condicio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti parzialmente, con annullamento in parte qua degli atti impugnati e ordine al Comune di rideterminare la graduatoria previa rivalutazione dei titoli della ricorrente e della prima classificata secondo i criteri indicati in motivazione. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza parziale e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa della procedura di progressione tra le aree richiamata nell’avviso.
art. 13, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
È richiamato quale ulteriore fondamento della procedura di progressione verticale interna.
art. 8 del regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali
La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale della procedura di progressione verticale interna viene resa nota mediante pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente, sull’Albo Pretorio on line e nella apposita sezione Amministrazione Trasparente nonché nella rete intranet aziendale per almeno 15 giorni.
Il TAR ha ritenuto adempiuto l’obbligo di pubblicità mediante la pubblicazione della determinazione con i nominativi delle vincitrici sull’Albo Pretorio e sulla intranet, escludendo un obbligo di pubblicazione dei dati dei non vincitori e degli esiti intermedi.
art. 2 e art. 3 l. 241/1990
Le censure relative a motivazione e conoscibilità degli esiti sono state respinte, poiché la successiva ostensione documentale ha consentito la piena conoscenza delle valutazioni e l’esercizio della tutela.
art. 15 d.P.R. 487/1994
È richiamato, insieme all’art. 19 del d.lgs. 33/2013, quale fondamento dell’obbligo di pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori, non degli esiti riferiti ai candidati non vincitori.
art. 19 d.lgs. 33/2013
È richiamato per sostenere che gli obblighi di pubblicità delle procedure selettive riguardano le graduatorie definitive dei vincitori e non i dati personali degli altri candidati.
art. 4 dell’Avviso di procedura
Prevede i titoli valutabili, inclusa la regola secondo cui possono essere valorizzati soltanto i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli utilizzati per l’accesso, nonché i criteri per la valutazione del servizio e degli incarichi.
art. 6 dell’Avviso di procedura
È stato ritenuto compatibile con la riclassificazione immediata con riserva della successiva verifica dei titoli dichiarati.
art. 6 l. 241/1990
Imponeva alla commissione, in presenza di dubbi su titoli già dichiarati ma non documentalmente allegati, di procedere alle verifiche e, se necessario, attivare il soccorso istruttorio.
d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive; l’amministrazione non può negare automaticamente la valutazione del titolo per la sola mancata allegazione materiale, dovendo verificarne la veridicità.
art. 17 del Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Catanzaro
Ricollega le responsabilità di procedimento e di ufficio a indennità differenziate e formalmente attribuite; le determinazioni di liquidazione costituiscono prova idonea dell’incarico effettivamente conferito e svolto.
art. 7, comma 4, CCNL 31 marzo 1999
Prevede l’inquadramento retroattivo al 1° gennaio 1998 del personale di vigilanza ex V qualifica nella ex VI qualifica, oggi categoria C; la commissione doveva applicare tale decorrenza nel computo dell’anzianità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica di merito dopo la fase cautelare.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito di memorie e repliche nel processo amministrativo, richiamato per gli atti depositati prima dell’udienza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a graduatorie comparative, la prova di resistenza è superata quando il ricorrente dimostri che la corretta applicazione dei criteri di valutazione potrebbe astrattamente consentirgli di raggiungere una posizione utile; non è richiesta la certezza dell’attribuzione del bene della vita.
- Quando la lex specialis prevede che siano valutati soltanto i titoli ulteriori rispetto a quelli utilizzati per l’accesso, un titolo di studio superiore già utilizzato, anche solo in parte, per soddisfare il requisito minimo non può essere valorizzato integralmente: deve essere riconosciuta soltanto la quota differenziale eccedente il requisito di accesso, per evitare la doppia valutazione e rispettare proporzionalità e par condicio.
- Le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di partecipazione impongono all’amministrazione di verificare i titoli dichiarati; la mancata allegazione materiale del documento non consente il diniego automatico del punteggio quando il titolo sia stato tempestivamente dichiarato e la lex specialis non chiarisca univocamente l’obbligo documentale. In presenza di dubbi sulla validità o sulle caratteristiche del titolo, deve essere attivato il soccorso istruttorio.
- La commissione di una procedura selettiva può stabilire criteri applicativi volti a valorizzare nel modo più favorevole il merito dei candidati, purché tali criteri siano predeterminati, coerenti con la lex specialis e non manifestamente irragionevoli, illogici o sproporzionati.
- Le determinazioni di liquidazione di un’indennità formalmente prevista per responsabilità di procedimento o di ufficio possono costituire prova dell’effettivo conferimento e svolgimento dell’incarico, quando l’indennità presupponga la previa attribuzione formale della funzione e la verifica del suo effettivo esercizio.
- La piena conoscenza degli atti lesivi necessari per articolare nuove censure può decorrere dall’ostensione della documentazione richiesta mediante accesso; i motivi aggiunti proposti entro il termine decorrente da tale conoscenza non sono tardivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 755/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 757/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 758/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 759/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 760/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 761/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →