Determinazione ADM 329619/2020
Reintroduzione in franchigia - Easy Free Back
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione istituisce una procedura preventiva e annuale per autorizzare operatori che effettuano frequenti reintroduzioni nel territorio doganale di merci precedentemente esportate tramite transazioni su piattaforme telematiche. I soggetti autorizzati vengono iscritti in un elenco presso la Direzione Dogane e beneficiano di controlli prevalentemente a posteriori, con verifiche periodiche trimestrali. Il provvedimento definisce requisiti soggettivi e oggettivi, ufficio competente per l’istanza, termini istruttori e decisionali, nonché un meccanismo di monitoraggio semestrale ai fini del mantenimento, sospensione o revoca dell’autorizzazione.
Istituzione di una procedura autorizzativa preventiva per la reintroduzione in franchigia di merci rese nell’ambito di vendite e-commerce
Procedura autorizzativa per la reintroduzione in franchigia di merci rese in ambito e-commerce
La determinazione introduce una disciplina specifica per gli operatori che effettuano frequenti resi di merci precedentemente esportate nell’ambito di transazioni concluse su piattaforme telematiche. Il provvedimento si colloca nel quadro del Codice doganale dell’Unione, con richiami agli articoli 203 e 190 del CDU, all’articolo 253 del regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015, all’articolo 158 del regolamento delegato (UE) 2446/2015, nonché all’articolo 46 del CDU e, per il profilo IVA, all’articolo 68, comma 1, lettera d), del DPR 633/72.
Quadro normativo e presupposti
L’atto prende le mosse dall’assetto unionale che disciplina l’esenzione dai dazi all’importazione per merci esportate e successivamente reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione. Viene richiamata la necessità di acquisire e rendere disponibili alle autorità doganali le informazioni attestanti la sussistenza delle condizioni per l’esenzione, nonché il principio secondo cui, ai fini delle verifiche, una dichiarazione che riguardi merci riconducibili a più articoli può essere trattata come dichiarazione separata per ciascun articolo. La determinazione valorizza inoltre il modello di controllo basato sull’analisi del rischio e su procedure informatiche.
Finalità del provvedimento
La finalità è quella di semplificare e standardizzare le formalità doganali relative ai resi e alla successiva reintroduzione in franchigia, sostituendo il precedente sistema fondato sul rilascio di autorizzazioni puntuali e ripetute per ciascuna operazione. La nuova disciplina mira a gestire in modo più efficiente il fenomeno, in forte crescita, dei resi derivanti dal commercio elettronico.
Ambito soggettivo e titolo autorizzativo
Possono presentare istanza i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di vendite su piattaforme telematizzate. L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva, ha durata annuale e comporta l’iscrizione in un elenco apposito istituito presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)".
Requisiti e condizioni per il rilascio
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla prova del possesso congiunto di requisiti oggettivi e soggettivi. In particolare, il richiedente deve:
- effettuare almeno 100 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
- essere autorizzato allo sdoganamento presso luogo approvato;
- essere autorizzato come destinatario autorizzato transito;
- garantire l’identità tra merce esportata e merce reintrodotta, a condizione che il bene mantenga lo stesso stato;
- assicurare l’identità tra il dichiarante in export e quello in reintroduzione;
- utilizzare il codice EORI e soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b), del CDU;
- consentire la tracciabilità del singolo prodotto mediante un codice univoco identificativo;
- mettere a disposizione dell’Ufficio delle Dogane una piattaforma market place accessibile ai fini dei controlli doganali.
Presentazione dell’istanza e competenza istruttoria
L’istanza va presentata all’Ufficio delle Dogane competente per il luogo in cui sono tenute le scritture contabili principali ai fini doganali. Tale ufficio svolge l’istruttoria mediante esame della documentazione e sopralluoghi presso il richiedente.
Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’Ufficio deve trasmettere una relazione con la propria valutazione sull’accoglimento o meno della domanda alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.
Procedimento decisionale e termini
Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane può, entro 5 giorni, chiedere chiarimenti o integrazioni, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation. L’Ufficio doganale deve fornire riscontro nei 5 giorni successivi.
Il provvedimento di accoglimento viene adottato dalla Direzione Dogane nei 10 giorni successivi e comporta l’inserimento del soggetto nell’elenco dedicato. Il diniego è invece adottato dalla Direzione Dogane sentite la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione Organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.
Regime dei controlli dopo il rilascio
Dopo il rilascio dell’autorizzazione, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, con verifiche periodiche trimestrali. Il provvedimento consente inoltre di riconoscere i benefici anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia siano compiute da un terzo per conto dell’autorizzato, mediante rappresentanza indiretta.
Monitoraggio periodico e effetti sull’autorizzazione
L’Ufficio delle Dogane competente, valutati gli esiti dell’attività di controllo, trasmette con cadenza semestrale alla Direzione Dogane una relazione contenente la proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell’autorizzazione. Il sistema consente quindi un monitoraggio continuativo della permanenza dei requisiti e della correttezza dell’operatività del soggetto autorizzato.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, con efficacia a norma e ad ogni effetto di legge.
Punti principali
Finalità della determinazione
L’atto risponde all’aumento dei resi di merce acquistata su piattaforme di e-commerce e mira a sostituire la prassi del rilascio caso per caso dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia con una procedura strutturata, preventiva e semplificata.
Autorizzazione preventiva e elenco e-commerce RETRELIEF
I soggetti che effettuano frequenti reintroduzioni nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate possono presentare istanza per ottenere un’autorizzazione preventiva, valida per un anno. Gli autorizzati sono iscritti in un elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)".
Requisiti e condizioni per l’accesso
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione di requisiti oggettivi e soggettivi: almeno 100 reintroduzioni in franchigia al mese; possesso dell’autorizzazione per sdoganamento presso luogo approvato e per destinatario autorizzato transito; identità tra merce esportata e reintrodotta, con mantenimento dello stesso stato del bene; identità tra dichiarante in export e in reintroduzione; uso del codice EORI e rispetto dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b), del CDU; tracciabilità del singolo prodotto tramite codice univoco; possibilità per l’Ufficio delle Dogane di accedere alla piattaforma market place per i controlli.
Procedura di istanza e istruttoria
L’istanza va presentata all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’Ufficio effettua verifiche documentali e sopralluoghi e trasmette entro 10 giorni una relazione con valutazione sull’accoglimento alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation. La Direzione Dogane può chiedere chiarimenti o integrazioni entro 5 giorni dalla relazione, con riscontro dell’Ufficio nei 5 giorni successivi; il provvedimento finale di accoglimento è adottato nei 10 giorni successivi.
Controlli successivi e monitoraggio
Dopo il rilascio dell’autorizzazione, i controlli sono svolti prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. I benefici possono essere riconosciuti anche quando export e successiva reintroduzione sono effettuati da un terzo in rappresentanza indiretta.
Revisione dell’autorizzazione
Sulla base degli esiti dei controlli, l’Ufficio delle Dogane competente trasmette semestralmente alla Direzione Dogane una relazione contenente la proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell’autorizzazione.
Come è indicizzato
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