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Determinazione

Determinazione ADM 419205/2020

Reintroduzione in franchigia easy free back senza utilizzo di piattaforme marketplace

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli419205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione istituisce una procedura semplificata per le operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 CDU, anche quando derivanti da vendite dirette online senza marketplace. I soggetti interessati, se in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, possono chiedere l’iscrizione in un elenco presso la Direzione Dogane denominato RETRELIEF, con validità annuale. La procedura prevede una verifica istruttoria dell’Ufficio delle dogane competente, l’eventuale iscrizione da parte della Direzione Dogane, controlli prevalentemente a posteriori e una revisione annuale con proposta di mantenimento, sospensione o revoca. Le modalità operative saranno definite con un disciplinare di servizio.

Istituzione della procedura semplificata RETRELIEF per la reintroduzione in franchigia di merci precedentemente esportate

Procedura semplificata RETRELIEF per la reintroduzione in franchigia di merci esportate

La determinazione direttoriale introduce una procedura semplificata per le operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 del CDU, anche quando tali operazioni derivano da vendite dirette online svolte senza marketplace. Il provvedimento si fonda sul quadro del Codice doganale dell’Unione, sul regolamento di esecuzione e su quello delegato richiamati in premessa, nonché sulle precedenti determinazioni direttoriali del 24 settembre 2020 e del 31 ottobre 2020, e tiene conto dell’esito della sperimentazione già avviata.

Finalità e presupposti

L’obiettivo è sostituire la prassi ordinaria con una disciplina più snella per le reintroduzioni in franchigia di beni esportati e successivamente rientrati, ipotesi che il provvedimento collega tanto ai resi di prodotto quanto al ritiro di stock invenduti nei contesti B2B e B2C. La semplificazione è riservata ai soggetti che dispongano di procedure di monitoraggio puntuale delle merci reintrodotte e che soddisfino requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati.

Istituzione dell’elenco e ambito soggettivo

I soggetti ammessi alla procedura vengono iscritti in un elenco presso la Direzione Dogane denominato "RETRELIEF (Returnedgoods – Relief from import duty)". L’iscrizione è preventiva e ha validità annuale. Il beneficio riguarda i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione di merci precedentemente esportate, comprese quelle derivanti da transazioni di vendita diretta online senza uso di piattaforme marketplace.

Requisiti richiesti per l’ammissione

Per ottenere l’iscrizione occorre dimostrare:

  • il possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso luogo approvato e per destinatario autorizzato transito;
  • l’identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, a condizione che il bene abbia mantenuto lo stesso stato;
  • l’identità tra esportatore e soggetto che effettua la reintroduzione, oppure del suo rappresentante, purché operi in rappresentanza indiretta;
  • l’utilizzo del codice EORI e il rispetto dei criteri dell’art. 39, lettere a) e b), del CDU, con dimostrazione della corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali, del loro abbinamento alla documentazione doganale e di ogni utile evidenza dell’associazione tra esportazione e reintroduzione;
  • la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
  • la possibilità per l’Ufficio delle dogane competente di accedere alle scritture contabili messe a disposizione dal richiedente per finalità di controllo.

Procedura di presentazione e istruttoria

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’Ufficio svolge la verifica dei requisiti anche mediante analisi documentale e sopralluoghi presso il richiedente, e trasmette entro 10 giorni una relazione con la propria valutazione alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.

La Direzione Dogane, entro 5 giorni dal ricevimento della relazione, può chiedere chiarimenti o integrazioni; l’Ufficio risponde nei successivi 5 giorni. Il provvedimento di accoglimento è adottato dalla Direzione Dogane entro i successivi 10 giorni mediante inserimento nell’elenco. Il mancato accoglimento è disposto dalla Direzione Dogane sentite la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione Organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

Controlli dopo l’iscrizione

Una volta iscritti nell’elenco, i soggetti beneficiano di un regime di controllo prevalentemente successivo, anche presso la sede dell’autorizzato, mediante verifiche periodiche. Il provvedimento precisa inoltre che i benefici possono operare anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia siano effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo, purché la dichiarazione avvenga in rappresentanza indiretta.

Monitoraggio annuale e possibili esiti

L’Ufficio delle dogane competente, sulla base degli esiti dei controlli, trasmette annualmente alla Direzione Dogane una relazione contenente una proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell’iscrizione. In tal modo la permanenza nel regime semplificato è sottoposta a revisione periodica.

Modalità applicative

Le modalità pratiche di gestione della semplificazione e di esecuzione dei controlli saranno stabilite con un apposito disciplinare di servizio redatto dall’Ufficio delle dogane competente. Il provvedimento dispone infine la pubblicazione sul sito dell’Agenzia con efficacia di legge.

Punti principali

Ambito della semplificazione

La determinazione consente ai soggetti che reintroducono in Italia merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 CDU, anche nelle vendite dirette online senza utilizzo di marketplace, di chiedere l’accesso a una procedura semplificata con specifiche formalità dichiarative e deroghe ai controlli ordinari.

Istituzione dell’elenco RETRELIEF

I soggetti ammessi alla procedura sono iscritti in un elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato "RETRELIEF (Returnedgoods – Relief from import duty)". L’iscrizione avviene in via preventiva e ha durata annuale.

Requisiti per l’ammissione

L’istanza è subordinata alla dimostrazione di requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui: autorizzazione per sdoganamento presso luogo approvato e per destinatario autorizzato transito; identità tra merce esportata e reintrodotta, con mantenimento dello stesso stato; identità tra esportatore e soggetto che reintroduce, o rappresentante in rappresentanza indiretta; uso del codice EORI e rispetto dei criteri dell’art. 39, lettere a) e b) CDU; corretta tenuta delle scritture contabili e abbinamento con la documentazione doganale; tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco; accesso dell’Ufficio delle dogane alle scritture contabili ai fini dei controlli.

Procedura di domanda e istruttoria

L’istanza va presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’Ufficio verifica i requisiti anche mediante sopralluoghi e trasmette entro 10 giorni una relazione con proposta di accoglimento o rigetto alla Direzione Dogane e alle altre direzioni centrali competenti. La Direzione Dogane può chiedere chiarimenti o integrazioni entro 5 giorni dal ricevimento della relazione; l’Ufficio risponde nei successivi 5 giorni. L’accoglimento è disposto dalla Direzione Dogane entro i successivi 10 giorni con inserimento nell’elenco; il rigetto è adottato sentite le direzioni competenti.

Controlli successivi e revisione annuale

Dopo l’iscrizione, i controlli sono svolti prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche. I benefici possono essere riconosciuti anche se export e reintroduzione sono effettuati per conto dell’autorizzato da un terzo in rappresentanza indiretta. Annualmente l’Ufficio delle dogane trasmette alla Direzione Dogane una relazione con proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell’iscrizione.

Disciplinare di servizio

Le modalità applicative della semplificazione e dei controlli saranno definite con un apposito disciplinare di servizio redatto dall’Ufficio delle dogane competente.

Come è indicizzato

Materieregimi doganaliprocedurecontrolli doganaliorganizzazione e competenzee-commerce

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