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Determinazione

Determinazione ADM 386291/2020

Reintroduzione in franchigia easy free back – aggiornamento

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli386291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione introduce una procedura preventiva e semplificata per consentire ai soggetti che effettuano frequenti resi di merci esportate tramite piattaforme telematiche di ottenere l’autorizzazione a reintrodurre i beni in franchigia. Viene istituito un elenco presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)", e sono fissati requisiti oggettivi e soggettivi, modalità di presentazione dell’istanza, termini istruttori e controlli successivi. Il provvedimento interviene anche riducendo a 50 il numero minimo mensile di reintroduzioni necessario per poter presentare l’istanza, rispetto alla precedente disciplina richiamata in premessa.

Istituzione di una procedura autorizzatoria per la reintroduzione in franchigia di merci esportate tramite e-commerce e relativo elenco dei soggetti autorizzati.

Procedura autorizzatoria per la reintroduzione in franchigia di merci esportate tramite e-commerce

La determinazione direttoriale istituisce una procedura preventiva e semplificata per i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione in franchigia di merci precedentemente esportate a seguito di vendite realizzate su piattaforme telematizzate. Il provvedimento si colloca nel quadro del Codice doganale dell’Unione, in particolare degli articoli 46, 190 e 203 del Regolamento (UE) n. 952/2013, dell’art. 253 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, dell’art. 158 del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015 e dell’art. 68, comma 1, lettera d), del DPR n. 633/1972.

Quadro normativo e presupposti

In premessa l’Amministrazione richiama il sistema EORI e le semplificazioni procedurali previste per gli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del CDU, nonché il regime relativo alle merci reintrodotte dopo l’esportazione. Viene evidenziato che i controlli doganali si basano in via principale sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici. La determinazione nasce dall’incremento delle transazioni via e-commerce e dei conseguenti resi, con l’esigenza di sostituire la prassi dell’autorizzazione rilasciata di volta in volta con un meccanismo stabile e standardizzato.

Oggetto della disciplina

Il provvedimento consente ai soggetti che effettuano frequenti reintroduzioni nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate per effetto di transazioni commerciali su piattaforme telematiche di chiedere l’autorizzazione a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia. L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva, ha durata annuale e comporta l’iscrizione in un elenco dedicato istituito presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)".

Requisiti richiesti al richiedente

Per ottenere l’autorizzazione il soggetto deve dimostrare requisiti sia oggettivi sia soggettivi. In particolare:

  • deve effettuare almeno 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
  • deve essere titolare dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" e per "destinatario autorizzato transito";
  • deve assicurare l’identità tra la merce esportata e quella reintrodotta, purché il bene abbia mantenuto il medesimo stato;
  • deve garantire l’identità tra il dichiarante in export e quello in reintroduzione;
  • deve utilizzare il codice EORI e rispettare i criteri dell’art. 39, lettere a) e b), del CDU;
  • deve consentire la tracciabilità del singolo prodotto tramite codice univoco identificativo;
  • deve mettere a disposizione dell’Ufficio delle Dogane la piattaforma marketplace per consentire i controlli doganali.

La determinazione precisa inoltre che il limite quantitativo mensile è stato ridotto rispetto alla precedente applicazione richiamata in premessa.

Procedimento di rilascio dell’autorizzazione

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’ufficio svolge l’istruttoria mediante analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto richiedente, quindi trasmette entro 10 giorni una relazione con la valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.

Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane può chiedere chiarimenti o integrazioni, anche su richiesta delle altre direzioni coinvolte; l’Ufficio delle Dogane deve rispondere nei 5 giorni successivi. Il provvedimento di accoglimento è adottato dalla Direzione Dogane nei 10 giorni successivi ed è seguito dall’inserimento nell’elenco dedicato. In caso di diniego, il provvedimento è adottato dalla Direzione Dogane sentite la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione Organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

Controlli successivi e utilizzo della procedura

Dopo il rilascio dell’autorizzazione, i controlli sono svolti prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, con verifiche periodiche trimestrali. Il beneficio può essere riconosciuto anche quando le operazioni di esportazione e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate da un terzo per conto del soggetto autorizzato, purché la dichiarazione della merce avvenga in rappresentanza indiretta.

Monitoraggio, mantenimento, sospensione e revoca

L’Ufficio delle Dogane competente, valutati gli esiti dei controlli, trasmette alla Direzione Dogane con cadenza semestrale una relazione contenente la proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell’autorizzazione. Il sistema disegnato dal provvedimento prevede quindi un controllo iniziale, un monitoraggio periodico e la possibilità di riconsiderare l’abilitazione in base all’operatività concreta del soggetto autorizzato.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Punti principali

Finalità e ambito della procedura

La determinazione disciplina le operazioni di reintroduzione nel territorio doganale nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate. La procedura sostituisce la prassi del rilascio caso per caso dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia, introducendo un’autorizzazione preventiva con validità annuale per i soggetti che effettuano frequenti resi.

Elenco dei soggetti autorizzati

I soggetti autorizzati vengono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane e denominato "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)". L’iscrizione consegue al provvedimento di accoglimento dell’istanza e costituisce il presupposto operativo per gestire le reintroduzioni in franchigia in modo continuativo.

Requisiti per ottenere l’autorizzazione

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione di una serie di condizioni oggettive e soggettive. In particolare il richiedente deve: - effettuare almeno 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese; - essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" e per "destinatario autorizzato transito"; - garantire l’identità tra merce esportata e merce reintrodotta, con mantenimento del medesimo stato del bene; - assicurare l’identità tra dichiarante in export e in reintroduzione; - utilizzare il codice EORI e soddisfare i criteri di cui all’art. 39, lettere a) e b), del CDU; - garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; - consentire all’Ufficio delle Dogane competente l’accesso, ai fini dei controlli, alla piattaforma marketplace utilizzata per le transazioni.

Presentazione dell’istanza e istruttoria

L’istanza va presentata all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’ufficio verifica il possesso dei requisiti mediante analisi documentale e sopralluoghi e trasmette entro 10 giorni una relazione motivata alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation. La Direzione Dogane, entro 5 giorni dalla relazione, può chiedere chiarimenti o integrazioni, cui l’Ufficio deve rispondere nei successivi 5 giorni.

Provvedimento di accoglimento o diniego

L’accoglimento dell’istanza è adottato dalla Direzione Dogane nei 10 giorni successivi alla relazione istruttoria e comporta l’inserimento del soggetto nell’elenco dedicato. Il mancato accoglimento è adottato dalla Direzione Dogane sentite la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione Organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

Controlli successivi e monitoraggio

Dopo il rilascio dell’autorizzazione, i controlli sono svolti prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, con verifiche periodiche trimestrali. Inoltre, i benefici possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono svolte da un terzo per conto del soggetto autorizzato, tramite dichiarazione in rappresentanza indiretta.

Revisione dell’autorizzazione

Sulla base degli esiti dei controlli, l’Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione contenente la proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell’autorizzazione. La determinazione prevede quindi un monitoraggio continuativo dell’operatività del soggetto autorizzato e della permanenza delle condizioni richieste.

Come è indicizzato

Materieregimi doganaliprocedureorganizzazione e competenzedazi doganalicommercio elettronico

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