Determinazione ADM 283209/2020
Bando di esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ai sensi della legge n. 213/2000, riservato ai laureati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione indice l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 213/2000. Definisce requisiti di ammissione, modalità e termini per la presentazione della domanda, composizione della prova orale, criteri di superamento, formazione dell'elenco degli idonei e mezzi di impugnazione. È inoltre previsto il coinvolgimento del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali per la gestione delle istanze.
Indizione dell'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale e disciplina della relativa procedura.
Indizione dell'esame per la patente di spedizioniere doganale
La determinazione direttoriale indice l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 25 luglio 2000, n. 213. Il provvedimento si colloca nel quadro del TULD (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), in particolare degli articoli 50, 51 e 52, e richiama la disciplina generale sul procedimento amministrativo, sui concorsi pubblici, sulla documentazione amministrativa, sulla tutela dei dati personali e sulle norme in materia di disabilità e pari opportunità.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando.
- Titolo di studio: diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, con ammissione dei titoli universitari di laurea triennale (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM).
- Sono ammessi anche titoli accademici equivalenti rilasciati in un Paese dell'Unione Europea, purché equiparati con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001; è prevista l'ammissione con riserva se il decreto di equiparazione non sia ancora stato emanato, purché ne sussistano i presupposti.
- Tirocinio/pratica: iscrizione per almeno diciotto mesi nel registro dei praticanti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 137/2012, come tirocinanti di spedizionieri doganali abilitati. Tale requisito non è richiesto per chi abbia prestato almeno due anni di servizio nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con mansioni direttive, di concetto o esecutive, oppure nella Guardia di Finanza come ufficiale o sottufficiale.
- Cittadinanza: italiana, di altro Stato membro dell'Unione Europea o di altri Stati che assicurino ai cittadini italiani analogo trattamento.
- Diritti politici: godimento dei diritti politici.
Sono esclusi coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, determinate condanne penali per delitti non colposi contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio, nonché per altri delitti non colposi puniti con la reclusione nei limiti indicati dal bando. L'Agenzia si riserva inoltre la facoltà di escludere in ogni momento i candidati non meritevoli della fiducia dell'Amministrazione in relazione al comportamento tenuto rispetto alle leggi finanziarie e alla disciplina economica e valutaria.
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione deve essere redatta su carta libera secondo il modello allegato alla determinazione e resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e su quello del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali. L'istanza deve essere inviata al Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali:
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel provvedimento.
Il termine è perentorio: trenta giorni dalla data di pubblicazione della determinazione sul sito internet dell'Agenzia. Per le raccomandate, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante; per le PEC, la data e l'ora risultanti dal sistema. Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome, nome e codice fiscale;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
- assenza di interdizione dai pubblici uffici, destituzione, licenziamento o dispensa da un impiego presso pubbliche amministrazioni;
- possesso del requisito del tirocinio ovvero della condizione esonerativa prevista per taluni dipendenti ADM o per il personale della Guardia di Finanza;
- titolo di studio posseduto, con indicazione dell'università e della data di conseguimento;
- domicilio o recapito per le comunicazioni, con CAP.
Il candidato deve autocertificare il possesso dei requisiti e del titolo di studio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La domanda deve essere firmata autografamente e accompagnata da copia di un documento di identità valido; la firma non va autenticata. Per i candidati con disabilità trovano applicazione la legge n. 104/1992: può essere presentata apposita richiesta di ausili e tempi aggiuntivi, corredata da idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva riferita a precedenti accertamenti sanitari.
L'invio oltre termine, la mancata sottoscrizione o l'omissione anche di una sola dichiarazione o requisito comportano l'esclusione. L'organo ricevente non risponde di smarrimenti, disguidi postali, errata indicazione del recapito o altre cause di forza maggiore.
Commissione esaminatrice e organizzazione della procedura
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successiva determinazione direttoriale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 213/2000. La relativa notizia sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Prova d'esame
L'esame consiste in un colloquio sulle materie previste dall'art. 52 del TULD e dalla legge n. 546/1992:
- istituzioni di diritto privato;
- principi di scienza delle finanze;
- diritto tributario;
- diritto amministrativo;
- diritto della navigazione marittima e aerea;
- merceologia;
- geografia economica e commerciale;
- statistica generale ed economica;
- disposizioni economiche e valutarie sugli scambi con l'estero;
- trattati e accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee;
- compilazione della dichiarazione doganale e adempimenti connessi;
- diritto unionale e nazionale in materia doganale;
- contabilità di Stato e risorse proprie;
- sistema sanzionatorio e contenzioso in materia doganale.
Modalità di svolgimento e superamento
Il 5 ottobre 2020 l'Agenzia renderà note sul proprio sito le informazioni relative ai giorni, all'ora, alla sede e alle modalità del colloquio; della stessa pubblicazione sarà data notizia anche sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali. Tale comunicazione vale a tutti gli effetti come notifica: i candidati non esclusi dovranno presentarsi senza ulteriore avviso o invito.
- La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta l'esclusione.
- I candidati devono esibire un documento di riconoscimento valido.
- Il colloquio si intende superato con una votazione non inferiore a 21/30.
Dichiarazioni, controlli e formazione dell'elenco degli idonei
Se la data del colloquio è fissata oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'istanza, il candidato che abbia superato la prova dovrà presentare o spedire, entro trenta giorni dal colloquio, una dichiarazione sostitutiva relativa ai soli stati, fatti o qualità soggetti a modificazione, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Ufficio AEO, compliance e grandi imprese, in Roma.
L'Agenzia si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di non veridicità, il dichiarante decade dalla procedura concorsuale, ferme restando le sanzioni penali previste dall'ordinamento.
L'elenco dei candidati idonei è approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito internet e nel Bollettino ufficiale dell'Agenzia; della pubblicazione è data notizia anche con avviso in Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Gli iscritti nell'elenco, se in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 48 del TULD, possono ottenere, su domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi dell'art. 47 del medesimo testo unico.
Trattamento dei dati e impugnazioni
I dati personali raccolti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale.
Avverso la determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. La pubblicazione sul sito dell'Agenzia vale ad ogni effetto di legge ed è prevista anche la notizia in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Punti principali
Indizione dell'esame
È bandito l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, riservato agli aspiranti in possesso di titolo di laurea. Il provvedimento si fonda sull'art. 6, comma 3, della legge n. 213/2000 e richiama la normativa generale su procedimento amministrativo, accesso agli atti, pari opportunità, disabilità, concorsi pubblici, protezione dei dati e ordinamento dell'Agenzia.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare i candidati in possesso di laurea in materie giuridiche, economiche o equipollenti, tra i titoli ammessi. È richiesto anche il tirocinio di almeno diciotto mesi nel registro dei praticanti degli spedizionieri doganali, salvo esonero per chi abbia prestato almeno due anni di servizio in ADM con mansioni direttive, di concetto o esecutive, oppure nella Guardia di Finanza come ufficiale o sottufficiale. Sono inoltre richiesti cittadinanza ammessa, godimento dei diritti politici e assenza di specifiche condanne penali. L'Amministrazione può escludere in ogni momento i candidati privi dei requisiti o non meritevoli della fiducia dell'Amministrazione.
Domanda di partecipazione
La domanda va redatta in carta libera secondo il modello allegato e presentata al Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali tramite raccomandata A/R o PEC, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito ADM. Sono dettagliate le dichiarazioni obbligatorie da rendere, la necessità di autocertificare requisiti e titolo di studio, l'obbligo di firma autografa con allegata copia di documento d'identità e le disposizioni per i candidati con disabilità, che possono chiedere ausili e tempi aggiuntivi. La tardività, l'assenza di firma o l'omissione di dati essenziali comportano l'esclusione.
Prova d'esame e svolgimento
L'esame consiste in un colloquio sulle materie indicate dall'art. 52 del TULD e dalla legge n. 546/1992, tra cui diritto privato, scienza delle finanze, diritto tributario e amministrativo, navigazione, merceologia, statistica, disciplina economico-valutaria, trattati e accordi doganali, dichiarazione doganale, diritto doganale unionale e nazionale, contabilità di Stato, risorse proprie, sistema sanzionatorio e contenzioso doganale. Il 5 ottobre 2020 saranno comunicati sul sito ADM giorni, orari, sede e modalità del colloquio; tale comunicazione vale come notifica. Il colloquio è superato con almeno 21/30 e la mancata presentazione senza giustificato motivo comporta l'esclusione.
Esito, controlli e impugnazioni
Gli idonei sono inseriti in un elenco approvato con determinazione ADM e pubblicato sul sito, nel Bollettino ufficiale dell'Agenzia e con avviso in Gazzetta Ufficiale. Gli iscritti nell'elenco, se in possesso degli ulteriori requisiti dell'art. 48 del TULD, possono chiedere la nomina a spedizioniere doganale ai sensi dell'art. 47 del medesimo testo unico. L'Agenzia può verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsità il candidato decade dalla procedura, ferma la responsabilità penale. Contro la determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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