Determinazione ADM 262063/2020
Proroga esenzione dazio ed IVA all’importazione materiale COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione proroga l’efficacia dell’esenzione da dazi e IVA all’importazione per le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, in coerenza con la Decisione (UE) 2020/1101 che estende la validità della Decisione (UE) 2020/491 fino al 31 ottobre 2020. Conferma che le importazioni agevolate riguardano beni importati da o per conto di enti pubblici, organismi autorizzati e unità di pronto soccorso, destinati alla distribuzione gratuita o all’uso per le necessità del soccorso, secondo i requisiti del Reg. (CE) n. 1186/2009 e della Dir. 2009/132/CE. Il provvedimento rinvia alle procedure informatizzate introdotte dalla circolare n. 19 del 9 luglio 2020, impone la verifica delle condizioni da parte degli Uffici delle Dogane, richiede l’attestazione del destinatario finale e prevede la rendicontazione delle operazioni. Sostituisce la precedente determinazione n. 107042/RU del 3 aprile 2020, fatti salvi gli effetti già prodotti.
Proroga al 31 ottobre 2020 dell’esenzione da dazi doganali e IVA per le importazioni di merci destinate a contrastare la pandemia da COVID-19, con richiamo alle procedure operative della circolare n. 19/2020.
Proroga dell’esenzione da dazi e IVA per importazioni connesse al COVID-19
La determinazione direttoriale interviene nel contesto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dà attuazione alla proroga disposta a livello unionale dalla Decisione (UE) 2020/1101 della Commissione, che estende fino al 31 ottobre 2020 la validità della Decisione (UE) 2020/491. Il provvedimento aggiorna quindi la disciplina applicativa nazionale dell’esenzione da dazi doganali e IVA all’importazione per merci destinate a contrastare la pandemia, richiamando il quadro normativo costituito dal Reg. (CE) n. 1186/2009 e dalla Direttiva 2009/132/CE.
Quadro normativo e presupposti
La determinazione prende le mosse dalla dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020 sull’emergenza internazionale da COVID-19 e dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Richiama inoltre:
- l’art. 74 del Reg. (CE) n. 1186/2009, che consente l’importazione in franchigia di talune merci destinate a enti pubblici, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso;
- l’art. 76 del medesimo regolamento, che subordina la franchigia all’adozione di una decisione della Commissione europea;
- l’art. 51 della Direttiva 2009/132/CE, relativo all’esenzione IVA per importazioni analoghe;
- l’art. 53 della stessa direttiva, che richiede una decisione della Commissione per la sospensione del pagamento dell’IVA in tali ipotesi.
Oggetto della misura
Il provvedimento dispone che l’esenzione dai diritti doganali e dall’IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia continui ad applicarsi fino al 31 ottobre 2020. La misura riguarda le importazioni effettuate nel periodo dal 30 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, in coerenza con la disciplina unionale prorogata.
Soggetti ammessi al beneficio
Sono ammessi al regime agevolato:
- le organizzazioni pubbliche, inclusi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- le organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali;
- le unità di pronto soccorso, per le proprie necessità durante tutta la durata del loro intervento.
Le importazioni possono essere effettuate direttamente da tali soggetti oppure per loro conto.
Destinazione delle merci e condizioni di utilizzo
Le merci agevolate devono essere destinate:
- alla distribuzione gratuita alle persone colpite dal contagio da COVID-19;
- alla distribuzione gratuita alle persone esposte al rischio di contrarre il virus;
- alla distribuzione gratuita alle persone impegnate nella lotta contro la pandemia.
Il beneficio opera anche se le merci restano di proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Rimane però essenziale il rispetto dei vincoli sostanziali previsti dalla normativa unionale richiamata: i beni non possono essere prestati, ceduti o venduti a soggetti non aventi titolo all’esenzione, né destinati a finalità diverse da quelle indicate.
Controlli doganali, attestazioni e procedure operative
L’accesso all’esenzione è subordinato alla verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente della sussistenza delle condizioni previste dalla Decisione (UE) 2020/491. Inoltre, spetta al destinatario finale attestare:
- la propria appartenenza alle categorie ammesse al beneficio;
- la destinazione delle merci alle finalità e con i vincoli previsti dalla decisione europea.
Per gli adempimenti operativi si applicano le modalità introdotte dalla circolare n. 19 del 9 luglio 2020, che aveva già previsto applicazioni informatizzate in sostituzione delle formalità cartacee, sia per l’iscrizione dei soggetti nell’Albo dei beneficiari sia per la prenotazione delle importazioni in franchigia.
Rendicontazione e rapporti con la Commissione europea
Gli Uffici delle Dogane preposti allo sdoganamento devono assicurare una rigorosa rendicontazione delle importazioni effettuate, in funzione delle comunicazioni obbligatorie previste dalla Commissione europea. Il provvedimento rafforza quindi il profilo di monitoraggio e controllo delle operazioni agevolate.
Effetti sul precedente provvedimento
La determinazione sostituisce la determinazione direttoriale n. 107042/RU del 3 aprile 2020, ma conserva gli effetti già prodotti da quest’ultima. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia è disposta quale adempimento di legge.
Punti principali
Proroga dell’esenzione
L’efficacia dell’esenzione dei diritti doganali prevista dalla Decisione (UE) 2020/491 è prorogata fino al 31 ottobre 2020. La misura si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020.
Ambito soggettivo dell’agevolazione
Sono ammesse all’esenzione le importazioni di merci necessarie a contrastare l’emergenza COVID-19 effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali. Il beneficio si estende anche alle importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per le proprie necessità durante il periodo di intervento.
Destinazione e vincoli delle merci
L’esenzione si applica alle merci destinate alla distribuzione gratuita a persone colpite dal contagio, esposte al rischio di contrarlo o impegnate nella lotta contro la pandemia, anche quando le merci restino di proprietà del soggetto che le mette gratuitamente a disposizione. Le merci devono rispettare i requisiti previsti dagli articoli 75, 78, 79 e 80 del Reg. (CE) n. 1186/2009 e dagli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE; non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo né destinate ad usi diversi.
Controlli e attestazioni
L’applicazione del beneficio è subordinata alla verifica, da parte dell’Ufficio delle Dogane competente, della sussistenza delle condizioni previste dalla Decisione 2020/491. Resta onere del destinatario finale attestare sia l’appartenenza alle categorie ammesse sia la destinazione delle merci alle finalità e ai vincoli della decisione; per tali adempimenti si applicano le modalità operative della circolare n. 19 del 9 luglio 2020.
Rendicontazione e sostituzione del precedente atto
Le importazioni devono essere oggetto di rigorosa rendicontazione a cura degli Uffici delle Dogane preposti allo sdoganamento, ai fini delle comunicazioni obbligatorie verso la Commissione. La determinazione sostituisce la n. 107042/RU del 3 aprile 2020, fatti salvi gli effetti già prodotti.
Come è indicizzato
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