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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29841/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dal procedimento di eredità giacente relativo a una de cuius. Il tribunale aveva approvato il rendiconto del curatore e liquidato anche il suo compenso; uno dei chiamati che aveva accettato l'eredità proponeva reclamo chiedendo la nullità del provvedimento oppure una diversa quantificazione del compenso. Il tribunale in composizione collegiale dichiarava inammissibile il reclamo quanto alla dedotta nullità del decreto di approvazione del rendiconto, ritenendo tardiva l'impugnazione perché il provvedimento era stato comunicato via PEC e il reclamo era stato proposto oltre il termine di dieci giorni. Il ricorrente per cassazione censurava: 1) la violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che il provvedimento fosse stato emesso senza instaurazione del contraddittorio; 2) la violazione dell'art. 739 c.p.c., affermando che la comunicazione del provvedimento non poteva sanare il vizio originario derivante dal mancato contraddittorio; 3) la violazione degli artt. 292 e 170 c.p.c., deducendo che la notifica non era stata effettuata al domicilio reale e che era irrilevante la sola comunicazione al difensore da parte del curatore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, concernente la sola chiusura della curatela e l'approvazione del rendiconto nell'ambito della volontaria giurisdizione successoria, non avesse i requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., essendo un provvedimento camerale modificabile o revocabile. Ha inoltre osservato che i motivi di ricorso non aggredivano la statuizione sulle spese, che sarebbe stata l'unica eventualmente ricorribile, con conseguente inammissibilità delle censure proposte. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale parametro del principio del contraddittorio nel procedimento

  • art. 739 c.p.c.

    termine e rimedio del reclamo avverso provvedimenti camerali, richiamato per contestare la tardività dell'impugnazione

  • art. 292 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di notificazione del provvedimento

  • art. 170 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di notificazione al procuratore costituito

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario ammissibile solo per provvedimenti con caratteri di decisorietà e definitività

  • art. 742 c.p.c.

    richiamato in materia di revoca dei provvedimenti camerali

  • art. 742 bis c.p.c.

    richiamato nel coordinamento dei rimedi in materia di eredità giacente

  • art. 747, comma 3, c.p.c.

    richiamato come norma generale sui reclami in materia camerale

  • art. 750 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai provvedimenti impositivi di cauzione in materia successoria

  • art. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    richiamato come rimedio applicabile solo alla contestazione del compenso del curatore

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione all'opposizione sulla liquidazione dei compensi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • I provvedimenti camerali resi in sede di volontaria giurisdizione sono ricorribili straordinariamente per cassazione solo se, per contenuto e disciplina, presentano congiuntamente i requisiti di decisorietà e definitività, cioè incidono in via stabile su diritti soggettivi o status e non sono suscettibili di modifica o revoca.
  • Non è ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. contro un provvedimento che definisca una fase di volontaria giurisdizione successoria senza attitudine al giudicato sostanziale, anche quando il provvedimento sia assunto a seguito di reclamo avverso precedente decreto del giudice.
  • In materia di eredità giacente, le statuizioni strettamente inerenti alla chiusura della curatela e all'approvazione del rendiconto non hanno normalmente carattere decisorio definitivo; diversamente, possono assumere tale carattere le decisioni sulla liquidazione del compenso del curatore quando incidano su posizioni di debito-credito autonome e siano rese all'esito dei rimedi previsti dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione deve investire la concreta statuizione suscettibile di controllo di legittimità: se i motivi non colpiscono il capo eventualmente ricorribile del provvedimento, il ricorso è inammissibile.
  • La comunicazione del provvedimento e la disciplina del reclamo rilevano ai fini della tempestività dell'impugnazione, ma non possono trasformare in decisoria e definitiva una statuizione che, per sua natura, resta espressione di volontaria giurisdizione non contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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