Cassazione Penale, Sentenza n. 20661/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riesame dei decreti di sequestro preventivo relativi a un immobile sequestrato. Due motivi: (1) violazione e erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 648 quater c.p. per presunta intestazione fittizia dell'immobile; la difesa sostiene che l'acquisto è anteriore ai reati contestati, effettuato con denaro della ricorrente per esigenze familiari e che gli elementi indiziari prodotti non dimostrano l'interposizione. (2) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per motivazione inesistente o apparente riguardo alla richiesta di dissequestro pro-quota: la difesa sostiene che circa due terzi della somma provengono dal marito e il resto da risorse proprie, quindi il vincolo dovrebbe essere proporzionalmente ridotto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la doglianza confonda valutazioni di merito con questioni di legittimità; ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata circa l'ipotesi di interposizione coniugale e che non sussista carenza motivazionale tale da integrare violazione di legge. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che le questioni di proporzionalità e di riduzione della garanzia non sono di regola sindacabili in sede di cassazione in quanto implicano accertamenti di merito; ha richiamato il principio secondo cui il tribunale del riesame non può compiere mirati accertamenti di proporzionalità salvo casi di manifesta sproporzione e ha indicato la procedura corretta (istanza al pubblico ministero e, in caso di rigetto, appello cautelare). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Riferito al tema della motivazione e del sindacato sulla decisione del giudice del riesame; la Corte considera applicato correttamente l'articolo poiché la motivazione del Tribunale è risultata adeguata e non viziata da assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 648 quater c.p.
Richiamato in relazione alla figura del profitto del reato e all'ipotesi di sequestri per intestazione fittizia; la Corte ritiene che l'accertamento dell'interposizione richieda valutazione degli elementi indiziari svolta dal giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio di legge.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato in relazione all'onere motivazionale del tribunale circa richieste di dissequestro o modifiche del vincolo; la Corte sottolinea che la carenza di motivazione integra violazione di legge solo se totalmente mancante o priva dei requisiti minimi, e che questioni di proporzionalità spesso richiedono accertamenti di merito non adeguati al sindacato di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione valuta i ricorsi contro ordinanze di sequestro preventivo soltanto per violazioni di legge e non come un terzo grado di merito; critiche che richiedono una rivalutazione fattuale dell'affidamento delle prove sono inammissibili.
- Per contestare un sequestro basato su presunta intestazione fittizia è necessario produrre elementi fattuali stringenti e specifici che dimostrino l'interposizione; mere argomentazioni o indizi non sono generalmente sufficienti in sede di legittimità.
- Le richieste di dissequestro pro-quota o di riduzione del vincolo per ragioni di proporzionalità vanno preferibilmente esperite con istanza al pubblico ministero e, in caso di diniego, con l'appello cautelare; il sindacato del tribunale del riesame e della Cassazione è limitato salvo casi di manifesta sproporzione.
- La motivazione del tribunale deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; l'assenza totale o il grave difetto motivazionale possono costituire violazione di legge, ma valutazioni non manifestamente illogiche o incomplete sono insufficienti a fondare l'annullamento.
- Chi propone ricorso in cassazione deve calibrarne le argomentazioni su questioni di diritto e di legittimità, evitando di trasformare il ricorso in una nuova valutazione probatoria, pena l'inammissibilità e possibili sanzioni per abuso o colpa.
Testo integrale
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