Cassazione Penale, Ordinanza n. 13673/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva negato la rideterminazione delle pene richieste. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili cause di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di rideterminazione delle pene inflitte in una pluralità di sentenze definitive, invocando l'applicazione delle modifiche normative sopravvenute a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio per fatti già giudicati, ricadenti nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che i fatti oggetto di giudicato erano stati commessi in date diverse, una delle quali anteriore alla novella del 23/12/2006 e un'altra successiva, e che il ricorso non si confrontava con l'orientamento consolidato secondo cui, in presenza di giudicato su tali condotte, devono applicarsi i limiti edittali vigenti prima della riforma del 23/12/2006, senza poter estendere retroattivamente le successive modifiche più favorevoli del d.l. 146/2013 e del d.l. 36/2014, perché opera il limite dell'art. 2, comma 4, cod. pen.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Qualifica le condotte già coperte da giudicato e costituisce il riferimento per la determinazione dei limiti edittali applicabili; la Corte richiama l'orientamento per cui, in caso di fatto già giudicato, si applicano i limiti antecedenti alla novella del 23/12/2006.
art. 2, comma 4, cod. pen.
È indicato come sbarramento alla retroattività delle modifiche più favorevoli sopravvenute quando il fatto è già stato definitivamente giudicato.
art. 616 cod. proc. pen.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
d.l. n. 146/2013
Le modifiche introdotte non possono operare retroattivamente sui fatti già coperti da giudicato.
d.l. n. 36/2014
Le modifiche introdotte non possono operare retroattivamente sui fatti già coperti da giudicato.
sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
Costituisce il presupposto invocato dalla difesa per la richiesta di rideterminazione delle pene.
Massime di principio
- Quando su una condotta qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 si sia formato giudicato, la rideterminazione della pena in sede esecutiva non può fondarsi su successive modifiche normative più favorevoli se esse incidono retroattivamente su fatti già definiti con sentenza irrevocabile.
- In presenza di giudicato, i limiti edittali da applicare restano quelli vigenti al tempo individuato dalla giurisprudenza di legittimità come base di riferimento, senza estendere gli effetti delle riforme sopravvenute oltre lo sbarramento posto dall'art. 2, comma 4, cod. pen.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato che sorregge il provvedimento impugnato.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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