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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32966/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasceva da un prelievo di euro 21.500,00 dal conto corrente intestato alla parte attrice, effettuato dall'altra parte in forza di una delega bancaria, nell'immediatezza della separazione personale intervenuta nell'agosto 2014. Il Tribunale, con ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., aveva accolto la domanda di restituzione. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente deduceva due profili di censura: con il primo, la violazione degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto ammissibili richieste istruttorie e documenti depositati dalla controparte non già nel ricorso introduttivo, ma con memoria successiva; con il secondo, la violazione degli artt. 115, 116, 702-bis, 702-ter c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello reputato provato anche il prelievo di euro 5.000,00 allo sportello in data 03/09/2024 sulla base di documenti asseritamente tardivi e inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che nel procedimento sommario di cognizione l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti negli atti introduttivi non è assistita da alcuna preclusione o decadenza, né il mancato rispetto di tale indicazione impedisce la produzione documentale successiva, che è ammissibile fino alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Nel procedimento sommario di cognizione, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti negli atti introduttivi non determina preclusioni istruttorie né decadenze; la produzione documentale può avvenire successivamente fino alla decisione sulla conversione o sull'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.

  • art. 702-ter c.p.c.

    La pronuncia dell'ordinanza in tale fase segna la barriera preclusiva oltre la quale non sono più ammissibili nuove richieste istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa preclusione processuale invocata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la valutazione probatoria, ma la Corte ha respinto la doglianza perché la produzione documentale era ammissibile e la prova poteva essere valutata dal giudice di merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, l'onere di indicare specificamente prove e documenti negli atti introduttivi ha funzione ordinatoria e di agevolazione del controllo del giudice sulla sommarietà dell'istruzione, ma non introduce, di per sé, una preclusione istruttoria o una decadenza automatica.
  • La produzione documentale successiva al ricorso o alla comparsa di risposta è ammissibile sino alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., che costituisce il momento oltre il quale si consolida la preclusione alle nuove attività istruttorie.
  • La mera tardività rispetto all'atto introduttivo non basta a rendere inutilizzabili i documenti nel rito sommario; occorre una specifica base normativa di preclusione, che l'art. 702-bis c.p.c. non prevede.
  • In cassazione, la censura che presupponga l'illegittima utilizzazione di documenti successivamente prodotti è infondata se il rito applicabile consente tali produzioni fino alla definizione della fase sommaria.

Come è indicizzato

MaterieProcedimenti cautelari
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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