Cassazione Penale, Sentenza n. 8121/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 319-ter c.p. in relazione al capo 8 (corruzione in atti giudiziari). Si censura l'apoditticità e l'illogicità della ricostruzione del Tribunale circa uno scambio corruttivo tra il ricorrente e il magistrato Errede: mancata dimostrazione della sinallagmaticità tra l'interessamento del ricorrente per il reperimento di un orologio e la nomina della dott.ssa Sisinni a coadiutore, incongruenze cronologiche (l'interessamento era avvenuto quando l'Avv. Iovino era ancora amministratore giudiziario), assenza di indicazioni sulle relazioni economiche e professionali tra Bellantone e la Sisinni, e mancanza di elementi che mostrino la causa dell'utilità nel compimento dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato rispetto al capo 8. Ha ritenuto che la gravità indiziaria per il reato di corruzione non sussista a causa di una ricostruzione logica e cronologica viziata, priva di prova di un patto sinallagmatico o di facta concludentia che colleghino causalmente l'utilità (l'orologio) all'atto pubblico (la nomina). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il fascicolo al Tribunale di Potenza per valutare le esigenze cautelari limitatamente al reato residuo (concorso in estorsione, capo 7).
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al controllo del giudice di legittimità sulla sussistenza della gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari; la Corte valuta la correttezza logico-probatoria della motivazione che ha portato a ritenere la gravità indiziaria.
art. 319-ter cod. pen.
Norma sulla corruzione in atti giudiziari; la Corte sottolinea che per la configurazione del reato è necessario evidenziare l'esistenza di un patto sinallagmatico o, in alternativa, facta concludentia che dimostrino la correlazione causale tra utilità e atto del pubblico ufficiale.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 2765 del 09/12/2020 (Mazzarella)
Richiamata per il principio secondo cui il delitto di corruzione presuppone un patto comprensivo di promessa/dazione e di comportamento concreto dell'agente pubblico.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016 (Biagi)
Richiamata per il principio che i facta concludentia possono sostituire la prova del patto solo se emerge chiaramente che l'utilità trova la sua causa nel compimento dell'atto pubblico; è necessaria una spiegazione del profilo causale.
Massime di principio
- Per il reato di corruzione è essenziale provare un nesso sinallagmatico (quid pro quo) o, in mancanza di un patto esplicito, facta concludentia che dimostrino la causalità tra la utilità offerta e l'atto pubblico compiuto.
- La valutazione della gravità indiziaria per misure cautelari richiede una motivazione logica, coerente e cronologicamente plausibile: incongruenze temporali o lacune probatorie possono portare all'annullamento della misura.
- Non è sufficiente una mera coincidenza temporale o una mera utilità ricevuta; occorre dimostrare che l'utilità sia stata ottenuta in relazione all'esercizio della funzione pubblica e che la contropartita fosse attesa e parte del patto.
- Nelle ipotesi in cui la controversia riguardi nomine o incarichi, è importante documentare i rapporti professionali ed economici tra le parti (esistenza di dipendenza, disponibilità del compenso, pressioni esercitate) per dimostrare l'interesse personale come contropartita.
- Se la motivazione del giudice di merito esclude la ricostruzione accusatoria più ampia e si limita a un singolo elemento, il giudice di legittimità valuta se la limitazione abbia prodotto una ricostruzione contraddittoria o apodittica e, se necessario, annulla e rinvia per una nuova valutazione delle esigenze cautelari rispetto ai reati residui.
- Per chi impugna conviene evidenziare difetti di logica e passaggi cronologici non coerenti nella ricostruzione del pattuizione corruttiva, nonché l'assenza di elementi che dimostrino la causa dell'utilità nel compimento dell'atto pubblico.
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