Cassazione Penale, Sentenza n. 49467/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. deducendo: 1) nullità della sentenza per deposito tardivo della motivazione (violazione dell'art. 544 c.p.p.); 2) illegittimità per uso in sentenza di fatti e documenti riferiti a periodi successivi alla data indicata nella contestazione; 3) vizio di motivazione per omessa valutazione e inattendibilità dei testi dichiarati dalla difesa e per mancata critica della perizia fonometrica; 4) errata qualificazione giuridica della condotta, che sarebbe configurabile al più come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/1995, nonché mancata considerazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato manifestamente infondati il primo motivo (ritardo nel deposito della motivazione: non comporta nullità della sentenza) e il secondo (utilizzo di risultanze successive alla data dell'imputazione non modifica il perimetro dell'accusa e possono valere solo ai fini di valutazione probatoria). Ha invece accolto i motivi terzo e quarto: la sentenza impugnata non ha valutato né motivato rispetto alle deposizioni rese dai testi indicati dalla difesa né ha svolto una compiuta ricostruzione dell'effettiva consistenza dei rumori e del carattere "eccedente" dell'attività, operazione necessaria per qualificare la condotta come reato ex art. 659 c.p. o come illecito amministrativo. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
La norma è stata interpretata secondo la giurisprudenza richiamata: la condotta rumorosa può costituire illecito amministrativo (se si limita al superamento dei limiti di emissione) o reato (se l'attività eccede le normali modalità di esercizio o viola prescrizioni specifiche), per cui è necessaria una ricostruzione dettagliata dei rumori e del loro carattere "eccedente"
art. 10, comma 2, legge 26 ottobre 1995, n. 447
Rilevata come norma di riferimento per l'illecito amministrativo da rumore: il mero superamento dei valori limite rientra in questa fattispecie e non automaticamente nel criminale
art. 544 cod. proc. pen.
Il ritardo nel deposito della motivazione non determina per sé la nullità della sentenza né la sua inutilizzabilità; le conseguenze sono di altro genere
art. 546, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. pen.
La carenza motivazionale indicata può incidere non solo sull'accertamento dei fatti ma anche sulla loro qualificazione giuridica; per questo l'omessa valutazione di elementi probatori contrapposti giustifica l'annullamento
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta dal ricorrente come possibile applicazione di misure alternative/attenuanti; la Corte ha censurato la sentenza per non aver valutato l'eventuale applicabilità, senza comunque pronunciarsi sul merito
Massime di principio
- Il ritardo nel deposito della motivazione (termine dell'art. 544 c.p.p.) non produce automaticamente la nullità della sentenza: le censure per tale motivo devono dimostrare danni specifici o vizi sostanziali, altrimenti saranno dichiarate infondate
- Documenti o dichiarazioni riferiti a periodi successivi alla data dell'imputazione possono essere utilizzati in giudizio come elementi integrativi della valutazione probatoria, ma non spostano il perimetro temporale dell'accusa né costituiscono di per sé ampliamento illegittimo della contestazione
- Per i reati derivanti da attività rumorose è obbligatoria una motivazione esplicita che valuti le difformi risultanze dibattimentali: il giudice deve accertare e motivare se l'attività ecceda le "normali modalità" di esercizio e dunque integri il reato ex art. 659 c.p., o se si tratti del mero superamento dei limiti soggetti alla disciplina amministrativa (L. 447/1995)
- L'omessa considerazione delle deposizioni favorevoli alla difesa o della perizia tecnica, se rilevanti e contradditorie rispetto alla ricostruzione accusatoria, configura un vizio di motivazione idoneo all'annullamento e al rinvio
- Il giudice di merito deve anche valutare l'eventuale applicabilità di disposizioni sostanziali come l'art. 131-bis c.p. (misure alternative/risocializzazione) quando rilevante ai fini della pena; la mancata presa in considerazione può costituire ulteriore motivo di censura
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