Sentenza del 20/02/2015 n. 1060 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Associazione Sportiva Dilettantistica - Sponsorizzazioni e Pubblicità - Prevalente commercialità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale delle sponsorizzazioni e della pubblicità svolte dall'ASD. L'Amministrazione aveva ritenuto che tali attività evidenziassero una prevalente commercialità, con conseguente perdita o mancato riconoscimento delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche. La tesi accolta è invece che le sponsorizzazioni e la pubblicità, quando sono coerenti con le finalità statutarie, strumentali all'attività sportiva associativa e concretamente necessarie per organizzare gare, predisporre tabelloni e finanziare i premi, non costituiscono attività d'impresa autonoma o indice sufficiente di prevalente commercialità.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria non è stata accolta. È stato riconosciuto che le attività di sponsorizzazione e pubblicità funzionali all'attività sportiva dilettantistica non fanno venir meno, di per sé, la natura associativa dell'ente né le agevolazioni fiscali applicabili alle ASD. L'attività commerciale deve essere valutata in concreto, considerando il suo collegamento con le finalità istituzionali e la sua strumentalità rispetto allo svolgimento dell'attività sportiva.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991 e successive modifiche e integrazioni
Prevede un regime fiscale agevolato per determinati enti, incluse le associazioni sportive dilettantistiche, purché siano rispettati i presupposti e le condizioni stabiliti dalla legge.
Art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina il trattamento fiscale delle attività degli enti associativi, distinguendo le attività istituzionali e associative dalle attività commerciali. La natura commerciale non deriva automaticamente da ogni entrata, ma deve essere valutata in relazione alla concreta attività svolta.
Art. 90 della Legge n. 289/2002
Riconosce e disciplina specifiche disposizioni fiscali e organizzative a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Cassazione civile n. 13805/2003
È richiamata quale precedente in materia di qualificazione fiscale delle attività svolte dagli enti associativi e della necessità di valutarne concretamente la natura e il collegamento con le finalità istituzionali.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 24 aprile 2013
È richiamata a sostegno del trattamento fiscale delle sponsorizzazioni e della pubblicità svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina agevolativa.
Massime di principio
- La percezione di sponsorizzazioni o ricavi pubblicitari non determina automaticamente la prevalente commercialità di un'associazione sportiva dilettantistica.
- Occorre verificare in concreto se pubblicità e sponsorizzazioni siano coerenti con lo statuto e strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale.
- Le entrate possono essere considerate funzionali all'attività associativa quando servono a sostenere costi essenziali, come l'organizzazione di gare, la predisposizione di tabelloni e l'assegnazione di premi.
- Per conservare le agevolazioni è importante documentare il collegamento tra le entrate commerciali e le finalità sportive, oltre a rispettare gli adempimenti contabili, statutari e fiscali previsti dalla normativa.
- La valutazione deve essere complessiva: non conta soltanto l'esistenza di attività commerciali, ma il loro peso, la loro autonomia e il rapporto concreto con l'attività istituzionale dell'ente.
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