Cassazione Penale, Sentenza n. 28561/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato (avv. Burlo) contro la conferma della condanna per concorso in tentata rapina aggravata. Due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio sulla fissazione del termine a comparire in appello (si lamentava l'uso del termine di 20 giorni anziché del termine di 40 previsto dalla riforma Cartabia, art. 601 c.p.p. riformulato dal D.Lgs. 150/2022); (2) violazione di legge e omessa o apparente motivazione per non aver riconosciuto l'attenuante del "danno di speciale tenuità" (art. 62 n.4 cod.pen.), stante l'assenza di elementi da cui desumere valore significativo degli oggetti contenuti nella borsa oggetto del tentativo di sottrazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di cassazione ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite (ric. Hassan Nafi, 27 giugno 2024) che ha chiarito la decorrenza temporale della disciplina di cui all'art. 601 comma 3 c.p.p. (termine di 40 giorni): la nuova disciplina si applica agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024, mentre le impugnazioni depositate anteriormente restano regolate dal previgente termine (20 giorni). Nel caso di specie l'appello era stato depositato il 6 aprile 2022, dunque il primo motivo è infondato. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva e, per i reati plurioffensivi come la tentata rapina, occorre considerare sia l'eventuale danno patrimoniale sia gli effetti lesivi sulla persona. La Corte d'appello ha ritenuto congruamente che, anche in assenza di elenchi puntuali del contenuto della borsa, dalla destinazione e dalle modalità del fatto non si poteva desumere con certezza che il danno sarebbe stato di rilevanza minima (es. borsa destinata abitualmente a contenere mezzi di pagamento), quindi l'attenuante è stata esclusa legittimamente. Conseguentemente la condanna in concreto è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 601 cod.proc.pen. (comma 3)
La riforma (art. 34 D.Lgs. 150/2022) ha previsto un termine a comparire di 40 giorni in appello; tuttavia, secondo le Sezioni Unite (ric. Hassan Nafi, 27/06/2024) la nuova disposizione si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024 in poi, pertanto gli appelli depositati prima sono regolati dal termine di 20 giorni.
art. 606 lett. c) cod.proc.pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; il ricorso ha invocato tale violazione ma la Corte ha ritenuto infondati i rilievi normativi e temporali.
art. 62 n. 4 cod.pen.
Prevede l'attenuante del danno di particolare tenuità; la Corte ha spiegato che l'applicazione al tentativo richiede un giudizio ipotetico e certo secondo cui, se il reato fosse stato consumato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima, valutazione che deve essere complessiva e tenere conto anche degli effetti sulla persona.
art. 34 D.Lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia)
Ha modificato il termine processuale per la comparizione in appello; la Corte ha trattato la questione della decorrenza della nuova disciplina e la sua applicabilità temporale.
Sez. Un., ric. Hassan Nafi, 27/06/2024
Interpretazione di diritto costituzionale/ordinamentale secondo cui la modifica del termine processuale (art. 601 c.p.p.) si applica agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024; principio decisivo per respingere il primo motivo del ricorso.
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020 (Rv. 280173 - 01)
Giurisprudenza che richiama la valutazione complessiva per l'attenuante nel caso di tentata estorsione/tentata rapina, includendo gli effetti dannosi sulla persona oltre al danno patrimoniale.
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013 (Rv. 255528 - 01) - pronuncia Zonni
Principio secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità può applicarsi anche al delitto tentato solo quando sia possibile desumere con certezza, da un giudizio ipotetico sulle modalità del fatto, che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima.
Massime di principio
- La decorrenza temporale delle modifiche processuali è cruciale: una norma processuale riformata si applica, di regola, solo agli atti prodotti dopo l'entrata in vigore della riforma; verificare sempre la data di deposito dell'atto impugnatorio rispetto all'efficacia della norma.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità ai reati contro il patrimonio richiede un giudizio globale e ipotetico: per i tentativi occorre poter escludere con ragionevole certezza che, se il reato fosse stato consumato, il danno patrimoniale e gli effetti sulla persona sarebbero stati irrilevanti.
- La mancanza di indicazioni puntuali sul valore degli oggetti sottratti non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante; la Corte può basarsi su elementi indiziari (es. natura della borsa, modalità del fatto, destinazione abituale a contenere mezzi di pagamento) per escluderla.
- Le decisioni di merito (valutazioni di fatto) rese dalla Corte d'appello sono difficili da riformare in sede di legittimità: la Cassazione interviene solo per vizi di legalità, illogicità o manifesta incongruenza della motivazione.
- Il ricorso per cassazione infondato comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio di soccombenza prima di proporre il gravame.
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