Sentenza n. 7197/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata il 15 marzo 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato di avere rilasciato il provvedimento richiesto. Il giudice ha quindi rilevato la possibile sopravvenuta carenza di interesse, dandone avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR ha inoltre considerato che, al momento della presentazione dell'istanza, non risultavano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la Questura ha adottato, nelle more del giudizio, il provvedimento richiesto. Le amministrazioni resistenti sono state tuttavia condannate al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenendo che il ricorso sarebbe stato fondato perché l'istanza era stata presentata il 15 marzo 2024 e, secondo gli atti di causa, già allora non sussistevano motivi ostativi all'accoglimento. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento richiesto.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto.
- Quando l'adozione tardiva del provvedimento determina l'improcedibilità del ricorso sul silenzio, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della domanda in base alla situazione esistente prima dell'adozione tardiva.
- Ai fini della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese può essere giustificata quando, al momento della presentazione dell'istanza, non risultavano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta e il provvedimento è stato adottato solo nelle more del giudizio.
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