Cassazione Civile, Ordinanza n. 35775/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva imputato a una società di persone maggiori componenti positivi di reddito per l'anno d'imposta 2006 e, in conseguenza, aveva rettificato il reddito di partecipazione dei soci. La contribuente, indicata come erede del soggetto originariamente destinatario della pretesa tributaria, aveva ottenuto nei giudizi di merito l'annullamento della pretesa nei propri confronti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, cioè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 5 del T.U.I.R., sostenendo che l'annullamento con giudicato dell'avviso emesso verso la società non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso emesso verso i soci quando l'atto societario sia stato travolto per ragioni formali e non per ragioni di merito. La controricorrente ha replicato, chiedendo in via principale l'inammissibilità del ricorso perché aveva rinunciato all'eredità del padre e, quindi, non poteva essere considerata soggetto passivo dell'imposta. La Corte, acquisita documentazione sul punto, ha rilevato che la rinuncia all'eredità era stata provata con sentenza passata in giudicato e che pertanto la contribuente non era erede del defunto contribuente nei cui confronti era stata originariamente avanzata la pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che la controricorrente avesse documentato, con sentenza passata in giudicato, di avere rinunciato all'eredità del padre, con la conseguenza che la pretesa tributaria non poteva essere validamente rivolta nei suoi confronti. Per tale ragione è stato ritenuto che difettasse la qualità soggettiva necessaria per essere destinataria dell'accertamento, assorbendo ogni ulteriore questione relativa all'efficacia riflessa del giudicato formatosi sull'avviso emesso nei confronti della società. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate. È stato inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2909 c.c.
è richiamato dall'Agenzia a sostegno del tema dell'efficacia del giudicato formatosi sull'accertamento nei confronti della società.
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.)
è richiamato dall'Agenzia per la disciplina dell'imputazione per trasparenza del reddito di società di persone ai soci.
art. 96 c.p.c.
la parte resistente ha rinunciato alla domanda di condanna per lite temeraria.
art. 380 bis c.p.c.
viene richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione al caso di specie perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la parte contro cui è rivolta la pretesa fiscale dimostra, con prova idonea e con accertamento passato in giudicato, di non essere erede del contribuente originario per intervenuta rinuncia all'eredità, l'accertamento non può essere utilmente mantenuto nei suoi confronti.
- L'efficacia riflessa del giudicato formatosi sull'accertamento nei confronti della società di persone non può essere esaminata in astratto se manca, in capo al destinatario dell'atto, la legittimazione passiva derivante dalla qualità di erede o socio.
- Nel giudizio di legittimità la verifica dei presupposti soggettivi della pretesa tributaria può rendere inammissibile il ricorso quando risulta che la parte evocata in giudizio non è soggetto passivo dell'obbligazione fiscale dedotta.
- La soccombenza dell'Amministrazione finanziaria difesa dall'Avvocatura dello Stato non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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