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Sentenza

Sentenza del 07/11/2023 n. 6162 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'estratto di ruolo/ cartelle di pagamento relative alla Tassa Automobilistica per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (ciascuna per euro 219,78), per mancata ed errata notifica dell'accertamento e del ruolo; il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità/inefficacia delle cartelle e, conseguentemente, il riconoscimento della prescrizione/decadenza del credito.

La decisione

La Corte d'appello della Campania ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata allegazione e dimostrazione dell'interesse qualificato ad agire previsto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n.146/2021). La Corte ha applicato l'indirizzo delle Sezioni Unite (ordinanza n. 26283/2022) secondo cui, anche nei processi pendenti, la parte che impugna atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo deve allegare uno degli interessi tassativi (pregiudizio concreto e attuale) e può allegarlo anche in corso di causa entro i termini/atti previsti; non essendosi il ricorrente attivato in tal senso, la domanda è stata dichiarata inammissibile. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."

    Stabilisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo che il contribuente dimostri uno degli interessi tassativi e qualificati (pregiudizio concreto, attuale e diretto) elencati; condizione di procedibilità dell'azione.

  • Art. 3-bis del d.l. n. 146/2021

    Ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis sopracitato; quindi ha limitato le impugnazioni basate sull'estratto di ruolo, richiedendo la dimostrazione del pregiudizio specifico.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, ordinanza n. 26283/2022

    Ha ribadito che l'interesse ad agire è 'dinamico' e va valutato al momento della decisione definitiva: la norma sopravvenuta è applicabile alle cause pendenti e impone alla parte di allegare e dimostrare l'interesse qualificato; tale interesse può essere allegato anche durante il procedimento (rimessione nei termini, prove fino all'udienza o adunanza camerale, deposito in Cassazione ex art. 372 c.p.c.) e, se necessari accertamenti di fatto, il giudice procederà con il rinvio.

  • Art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

    Norma richiamata dall'art. 12, comma 4-bis come esempio di ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio (esclusione/limitazione in procedure di appalto).

  • Art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dall'art. 12, comma 4-bis in relazione a verifiche che possano determinare la riscossione di somme da soggetti pubblici e quindi un pregiudizio per il contribuente.

  • Art. 372 c.p.c.

    Citato dalle Sezioni Unite come strumento tramite il quale, in sede di impugnazione, la parte può depositare documentazione probatoria relativa all'insorgere dell'interesse ad agire anche in fasi successive del giudizio.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, di per sé, non è impugnabile: per ottenere tutela il contribuente deve impugnare il ruolo o la cartella e dimostrare uno degli interessi specifici e tassativi previsti dall'art. 12, comma 4-bis (pregiudizio concreto, attuale e diretto).
  • La norma sopravvenuta (art.12, c.4-bis) si applica anche ai processi pendenti, ma l'interesse ad agire va valutato al momento della decisione definitiva; pertanto l'onere probatorio può essere assolto anche in corso di causa, entro i termini e le forme previste (rimessione nei termini, depositi, udienza, adunanza camerale, Cassazione).
  • Se il ricorrente non allega e non prova uno degli interessi qualificati, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
  • In pratica, per contestare validamente cartelle notificate tramite estratto di ruolo occorre documentare un pregiudizio concreto (es. esclusione da appalti, perdita di benefici amministrativi, o problemi nelle verifiche che coinvolgono soggetti pubblici); prove e documenti che dimostrino tale pregiudizio vanno prodotti tempestivamente o, se insorgono dopo, portati in giudizio non appena emergono.
  • Dato il carattere tassativo delle ipotesi di ammissibilità, in controversie analoghe è utile: 1) indicare fin dall'inizio l'interesse qualificato e allegare evidenze; 2) se l'interesse sorge dopo, tempestivamente chiedere la rimessione o depositare documentazione aggiornata; 3) considerare che, in caso di giurisprudenza contrastante, il giudice può compensare le spese.

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