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Sentenza

Sentenza del 07/11/2023 n. 30930 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEG per specifici esercizi (importi rispettivamente Euro 957.313,07 e Euro 233.620,00) sostenendo che, in ragione di ingenti perdite dell'esercizio 2000 ripianate con un contributo regionale, i versamenti erano indebiti e il diritto al rimborso sarebbe sorto solo al momento del saldo, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 310, L. 24/12/2007 n. 244 che aveva chiarito la non rilevanza fiscale dei contributi per il ripiano delle perdite delle public companies e la riportabilità delle perdite. L'Agenzia eccepiva la tardività dell'istanza perché presentata oltre 48 mesi dal versamento di gran parte degli acconti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento degli acconti se, in quel momento, il contribuente era già pienamente consapevole della non debenza delle somme versate. Ha ritenuto la disposizione della L. 24/12/2007 n.244, art.1, comma 310, norma di interpretazione autentica (non innovativa) e quindi inefficace a riaprire rapporti già esauriti per decorrenza del termine; nel caso concreto la Corte ha rilevato che la contribuente era a conoscenza della non imponibilità dei contributi (aveva chiesto interpello e presentato istanze per altri esercizi) e pertanto i termini decorrevano dalle date degli acconti, rendendo l'istanza tardiva. Condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Stabilisce il termine di decadenza per le istanze di rimborso; la Corte interpreta che il dies a quo dipende dalla piena consapevolezza della non-debitorietà al momento del pagamento (versamento acconti) o, se la consapevolezza sopravviene solo al saldo, da quest'ultimo momento.

  • art. 102 TUIR (ora art. 84)

    Riferimento alle norme sul reddito d'impresa e al trattamento delle perdite; richiamata nel contesto della non rilevanza fiscale dei contributi per il ripiano delle perdite.

  • D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1

    Norma originaria richiamata e interpretata dalla L. n.244/2007 in relazione alla non imponibilità dei contributi per il ripiano delle perdite delle public companies.

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 310

    "il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1, (...) si interpreta nel senso che le somme di cui all'art. 1 medesimo D.L., nonchè quelle che gli enti locali, proprietari o soci hanno versato, versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorchè riferiti ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano di disavanzi di esercizio di cui alla L. 10 Aprile 1981, n. 151, art. 9 non rilevano i fini degli artt. 61 e 109, comma 5 nonchè dell'art. 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi..."

    Riconosciuta dalla Corte come norma di interpretazione autentica (non normativa innovativa); chiarisce che i contributi pubblici per il ripiano delle perdite non costituiscono ricavo imponibile. Tuttavia, essendo interpretativa, non sospende né riapre termini già decorsi per decadenza.

  • Cass. Sez. U. 16/06/2014, n. 13676 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio secondo cui l'efficacia retroattiva di una pronuncia (o interpretazione) incontra il limite dei rapporti esauriti per decorrenza/decadenza; il termine per il rimborso non è riaperto da pronunce successive se il rapporto è già esaurito.

  • Cass. 29/03/2019, n. 8847 (giurisprudenza)

    Precisa che il termine di decadenza decorre dal momento in cui il contribuente ha consapevolezza della non-debito; se la non-debito emerge solo al saldo, il termine decorre dal saldo.

  • Cass. 08/11/2002, n. 15693 (giurisprudenza)

    Richiamata dalla ricorrente come precedente favorevole sulla sorte del diritto al rimborso collegato a disposizione interpretativa; la Corte comunque la valuta nel complesso del quadro giurisprudenziale e normativo confermando l'orientamento contrario alla riapertura dei termini già decorsi.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per chiedere il rimborso fiscale decorre dal momento in cui il contribuente è pienamente consapevole della non-debito; se tale consapevolezza c'è al momento del versamento degli acconti, il termine parte da quella data, altrimenti dal momento del saldo.
  • Una norma dichiarata o qualificata come interpretativa (anche con efficacia retroattiva) non ha effetto riapertorio sui rapporti già esauriti per decorrenza o decadenza: non ravviva istanze scadute.
  • Pagamenti effettuati per evitare sanzioni o su pressioni procedurali non impediscono che, laddove il contribuente avesse già conoscenza della non-debito (es. interpello, documentazione), il termine per il rimborso decorra dalla data del versamento.
  • La data di presentazione della dichiarazione fiscale è in generale irrilevante ai fini dell'inizio del termine di decadenza per il rimborso; rileva la conoscenza effettiva della non-debito.
  • In situazioni simili è essenziale conservare e produrre prove circa il momento in cui si è venuti a conoscenza della non-debito (interpelli, note contabili, comunicazioni con l'ente contributore) e, se si ritiene la prestazione indebita, proporre tempestivamente l'istanza di rimborso entro 48 mesi dal momento in cui si è consapevoli della non-debito.

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