Sentenza del 07/11/2023 n. 204 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale che ha modificato il classamento di un'unità immobiliare al primo piano da categoria C/3 (laboratorio) classe 4 ad A/10 (ufficio) classe unica. La ricorrente contestava la revisione: sostiene che, nonostante la nuova distribuzione interna, gli spazi destinati a laboratorio rimanevano prevalenti per superficie (da 136,50 mq a 94,30 mq) rispetto agli uffici (da 37,75 mq a 58,20 mq) e che l'Ufficio ha violato gli artt. 61 e 63 del DPR 1142/1949 (criterio di prevalenza). Inoltre deduce violazione dell'art. 7 legge 241/1990 per carenza di motivazione e per mancato sopralluogo; contesta l'uso esclusivo della DOCFA senza ulteriori verifiche e lamenta l'impossibilità di verificare i dati di confronto usati dall'Ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale tributario ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'Agenzia basata sulla DOCFA: applicando il criterio di "prevalenza" previsto dall'art. 63 DPR 1142/1949 la parte adibita ad ufficio presenta un reddito complessivo (A/10: 3,5 vani x €495,80 = €1.735,30) superiore a quello della parte laboratorio (C/3: 94,30 mq x €4,54 = €428,12); ne consegue che la categoria A/10, quale destinazione che prevale nella formazione del reddito, attrae l'intera unità. L'assenza di un sopralluogo non ha invalidato l'accertamento fondato sulla documentazione tecnica presentata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in favore dell'Agenzia in €1.200,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
DPR 1142/1949, art. 63
Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito
La categoria catastale da attribuire ad un'unità composta da parti con destinazioni diverse si determina considerando quale parte produce il reddito prevalente; la categoria della parte a reddito prevalente attrae l'intera unità.
DPR 1142/1949, art. 61
Norma di sistema sul classamento catastale: disciplina i criteri generali di qualificazione e immette il principio che il classamento si fonda sulla destinazione ordinaria e sulle caratteristiche oggettive dell'immobile (usata insieme all'art. 63 per definire il classamento).
Legge 241/1990, art. 7
Prevede il dovere di motivazione degli atti amministrativi e l'obbligo di allegazione degli elementi essenziali; nel caso specifico il Tribunale ha ritenuto che la motivazione e la documentazione (DOCFA e archivi catastali) fossero sufficienti a motivare l'accertamento anche in assenza di sopralluogo.
DPR 138/1998, art. 8
Richiamata per il principio che l'attribuzione della categoria catastale si valuta in base alla destinazione ordinaria, ai caratteri tipologici e alle consuetudini locali; rafforza il carattere 'reale' dell'accertamento.
R.D.L. 692/1939, art. 8
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali come fonte storica del principio per cui il classamento segue la destinazione ordinaria e le peculiarità oggettive dell'immobile.
Massime di principio
- Il criterio di "prevalenza" previsto dall'art. 63 DPR 1142/1949 non si misura solo sulla superficie ma sulla formazione del reddito: prevale la parte che produce maggior reddito catastale (es. vani A/10 calcolati con tariffa per vano possono superare in reddito una più ampia superficie in C/3 calcolata per mq).
- Una DOCFA debitamente compilata e gli elementi presenti negli archivi catastali possono costituire base sufficiente per l'accertamento anche in assenza di sopralluogo, purché la documentazione permetta la determinazione del reddito delle parti.
- Nel contestare un nuovo classamento basato sul criterio di prevalenza, il contribuente deve fornire elementi di fatto o di diritto che dimostrino l'erroneità dei calcoli reddituali o della destinazione ordinaria indicata (ad es. rilievi tecnici contraddittori, prove che i locali non sono destinati ad ufficio, errori nella DOCFA).
- Il ragionamento dell'Ufficio deve dimostrare, numericamente e comparativamente, il reddito attribuibile a ciascuna destinazione (es. applicazione delle tariffe per vano o per mq): senza tale confronto quantitativo è più difficile sostenere la correttezza della riclassificazione.
- L'onere della prova circa la reale destinazione d'uso e sull'effettiva prevalenza reddituale può ricadere anche sul contribuente quando l'amministrazione si fonda su documentazione tecnica presentata dallo stesso (DOCFA): se la riclassificazione si basa sui dati da lui prodotti occorre dimostrare l'erroneità di quei dati.
- In presenza di dati catastali e DOCFA coerenti, eccezioni procedurali come l'assenza di sopralluogo o presunte carenze di motivazione hanno scarse probabilità di successo se l'atto amministrativo espone chiaramente gli elementi e il calcolo che legittimano il provvedimento.
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