Sentenza del 07/11/2023 n. 1111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso IVA per E. 110.060,62 relativo a due fatture emesse nel 2011 e annullate con note di credito nel 2017 a seguito di un accordo transattivo con C. E. S.c.r.l.; C.T.C. ha chiesto il rimborso 'anomalo' ai sensi dell'art. 30‑ter D.P.R. n. 633/72 e L. 167/21. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che l'art. 30‑ter non si applicherebbe quando il presupposto per la restituzione è un accordo transattivo (per rischio di collusione) e che il divieto di emettere note di credito oltre un anno ex art. 26 co. 3 DPR 633/72 dovrebbe impedire il rimborso nei casi ultrannuali.
La decisione
La Corte regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso di C.T.C. La Corte ha ritenuto che l'art. 30‑ter prevede un rimedio autonomo (termine biennale decorrente dall'evento che giustifica il rimborso o dal versamento) applicabile anche quando la causa è un accordo transattivo intervenuto oltre un anno; l'art. 26 co. 3 limita soltanto l'emissione di note di variazione ma non esclude il rimborso 'anomalo'. Ha inoltre richiamato la Risoluzione n. 762/2021 dell'Agenzia che ammette il rimborso in presenza di fatture emesse per errore o contestate, purché non sussista rischio di perdita di gettito (nel caso specifico inesistente perché il cessionario non aveva registrato o detratto l'IVA). Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972 - art. 26 comma 3
Limita l'emissione di note di credito oltre un anno quando l'emissione dipende da un accordo transattivo tra cedente e cessionario; non costituisce per la Corte un divieto assoluto al rimborso tramite l'art. 30‑ter.
D.P.R. n. 633/1972 - art. 30‑ter
Istituisce il rimborso 'anomalo' con termine biennale decorrente dall'evento che giustifica il rimborso o dal versamento; secondo la Corte è applicabile anche quando il presupposto è un accordo transattivo intervenuto oltre l'anno, essendo un rimedio autonomo rispetto all'art. 26.
L. 167/2021
Norma di riferimento per l'istituto del rimborso 'anomalo' (art. 30‑ter); la Corte la interpreta come conferma del termine biennale e della natura alternativa del rimedio.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 762/2021
L'Amministrazione stessa ha chiarito che, in caso di fatture emesse per errore o oggetto di contestazione, il diritto al recupero dell'IVA del cedente è garantito anche quando non è più possibile emettere la nota in variazione; condizione: assenza di rischio di perdita di gettito.
Massime di principio
- L'art. 26 co. 3 DPR 633/72 impedisce di emettere note di credito oltre un anno se l'emissione deriva da un accordo transattivo, ma non elimina automaticamente la possibilità di ottenere un rimborso 'anomalo' previsto dall'art. 30‑ter.
- Il rimborso 'anomalo' ex art. 30‑ter è un rimedio autonomo e temporizzato (termine biennale) che può essere esperito anche quando il presupposto è un accordo transattivo intervenuto oltre il termine annuale per le note di variazione.
- Fondamentale valutare il rischio di perdita di gettito: se il cessionario non ha mai registrato o detratto l'IVA il rimborso è compatibile perché non vi è pregiudizio per l'Erario.
- La documentazione che dimostri contestazione, errore dell'emissione o che il cessionario non ha esercitato la detrazione è cruciale per ottenere il rimborso 'anomalo'.
- La presenza di procedure concorsuali o di garanzie che riducano il rischio di collusione tra le parti rafforza la possibilità di ottenere il rimborso anche in caso di accordi transattivi intervenuti oltre l'anno.
- Le risoluzioni dell'Amministrazione (es. n. 762/2021) sono di supporto interpretativo e possono orientare l'applicazione pratica, ma la valutazione finale spetta al giudice in base agli elementi di fatto e al rischio di perdita di gettito.
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