Sentenza n. 154/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento con il ricorso originariamente proposto: - dell'ordinanza dirigenziale n. 9 dello 08.08.2019 con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castelnuovo di Garfagnana ha ordinato al Condominio di Via Valmaira, ivi inclusi i ricorrenti: 1) Di provvedere, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento agli interventi di adeguamento e di funzionalità del Condominio, necessari per conformarsi ai requisiti in materia di superamento delle barriere architettoniche, con le modalità previste nell'elaborato della concessione edilizia n. 889/2000, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente; 2) Di confermare l'obbligo di provvedere, nello stesso termine, all'adeguamento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche dei percorsi esterni di accessibilità alle attività aperte al pubblico sito al Piano Terra del Condominio; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stesso comunque preordinato o connesso; con motivi aggiunti depositati in data 19.11.2019: - della nota del Comune di Castelnuovo Garfagnana prot. n. 11949 del 16.09.2019, successivamente notificata, adottata dal Responsabile del Procedimento del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Espropri di detto Comune, con la quale è stata confermata l'ordinanza n. 09/2019; con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 10.03.2020: - dell’ordinanza dirigenziale n. 19 del 17.12.2019, successivamente notificata, del Comune di Castelnuovo Garfagnana recante “articolo 34 DPR 380/2001 e art. 206 L.R.T. 65/2014 demolizione opere eseguite in parziale difformità alla concessione edilizia n° 889/2000 nel condominio di via Valmaira”; - nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che ingiungeva al condominio l'esecuzione degli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e successiva ordinanza relativa alle difformità costruttive dell'ascensore
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 9/2019, la nota comunale di conferma e, con ulteriori motivi aggiunti, l'ordinanza n. 19/2019. L'immobile era stato edificato sulla base della concessione edilizia n. 889/2000, nella cui relazione tecnica l'ascensore condominiale era indicato quale strumento per il superamento delle barriere architettoniche. Il Comune aveva però accertato che l'accesso all'ascensore era riservato ai proprietari delle unità ai piani superiori e che la rampa esterna realizzata per consentire l'accessibilità ai locali al piano terra e al primo piano non era conforme per la pendenza eccessiva. I ricorrenti hanno dedotto, quanto all'ordinanza n. 9/2019 e alla relativa conferma, il difetto assoluto di attribuzione e la nullità del provvedimento, sostenendo che il Comune avrebbe inciso sulla loro proprietà esclusiva dell'ascensore e imposto la costituzione di un diritto reale d'uso in favore degli altri proprietari; la violazione dell'art. 24 della l. 104/1992, degli artt. 3, 4.1.12 e 8.1.12 del d.m. 236/1989 e dell'art. 8 della l.r. Toscana n. 28/2013; nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza dei presupposti, travisamento e sviamento. Secondo i ricorrenti, l'obbligo di adeguamento gravava soltanto sui proprietari delle unità commerciali e professionali e l'ordinanza del 2019 sarebbe stata contraddittoria rispetto a quella del 2016. Con riferimento all'ordinanza n. 19/2019, hanno riproposto le medesime censure, assumendo che essa avrebbe inciso sulla titolarità dell'ascensore in contrasto con pronunce del giudice ordinario e con la situazione proprietaria accertata.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso il difetto di giurisdizione amministrativa prospettato in relazione alla titolarità dell'ascensore. Pur prendendo atto che i ricorrenti richiamavano il diritto di proprietà esclusiva, il giudice ha qualificato la domanda come azione di annullamento fondata sulla lesione di un interesse legittimo oppositivo: la proprietà dell'ascensore era invocata quale circostanza fattuale rilevante per contestare il presupposto dell'azione amministrativa, non quale autonomo oggetto di accertamento con efficacia di giudicato civile. Nel merito, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati rigettati. Il Comune aveva esercitato il potere di vigilanza urbanistico-edilizia previsto dall'art. 27, comma 1, del d.P.R. 380/2001, accertando una difformità rispetto al titolo edilizio del 2000 quanto agli obblighi di superamento delle barriere architettoniche. L'amministrazione non aveva costituito alcun diritto d'uso sull'ascensore né deciso la controversia proprietaria, ma aveva contestato al condominio nel suo complesso la mancata conformità dell'immobile al titolo edilizio e ordinato l'esecuzione degli interventi necessari. La concreta individuazione dei soggetti tenuti a eseguire le opere e il riparto interno dell'obbligo riguardano la fase esecutiva e non incidono sulla legittimità dell'ordinanza. L'obbligo di adeguamento era riferibile a tutti i condomini, essendo stato previsto indistintamente dal titolo edilizio originario, che concorre a determinare lo stato legittimo dell'immobile. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'abuso relativo all'ascensore era stato oggetto di fiscalizzazione e il provvedimento che imponeva le opere di adeguamento aveva perso efficacia. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
“i dirigenti o i responsabili dei corrispondenti uffici comunali esercitano … la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.”
Attribuisce ai dirigenti o responsabili degli uffici comunali il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e consente di contestare le difformità rispetto alle modalità esecutive fissate dal titolo edilizio.
art. 21-septies l. 241/1990
La censura di nullità per difetto assoluto di attribuzione è stata respinta perché il Comune disponeva del potere di vigilanza urbanistico-edilizia esercitato con gli atti impugnati.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
Il titolo edilizio originario concorre a determinare lo stato legittimo dell'immobile; gli obblighi costruttivi ivi previsti, compresi quelli relativi al superamento delle barriere architettoniche, rilevano per valutare la conformità dell'edificio.
art. 24 l. 104/1992
La normativa sul superamento delle barriere architettoniche è stata richiamata quale parametro degli obblighi di conformità edilizia, ma le censure fondate su tale disposizione sono state ritenute infondate.
artt. 3, 4.1.12 e 8.1.12 d.m. 236/1989
Le disposizioni sono state richiamate quali parametri tecnici per la verifica dell'adeguatezza degli interventi di superamento delle barriere architettoniche; il TAR ha confermato la legittimità dell'accertamento comunale della non conformità.
art. 8 l.r. Toscana 28/2013
Richiamato quale ulteriore parametro regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche; le relative censure sono state respinte.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell'ordinanza successiva non impugnata che ha disposto la fiscalizzazione dell'abuso, determinando la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza n. 19/2019 e quindi l'improcedibilità del relativo ricorso per motivi aggiunti.
art. 206 l.r. Toscana 65/2014
Richiamato, insieme all'art. 34 del d.P.R. 380/2001, quale base della fiscalizzazione dell'abuso che ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'ordinanza n. 19/2019.
Massime di principio
- Quando un provvedimento comunale ordina l'adeguamento di un edificio alle prescrizioni del titolo edilizio e alla normativa sulle barriere architettoniche, esso rientra nell'esercizio del potere di vigilanza urbanistico-edilizia previsto dall'art. 27, comma 1, del d.P.R. 380/2001, anche se l'esecuzione dell'ordine può incidere, in via fattuale, sull'utilizzo di un bene oggetto di controversia proprietaria.
- La contestazione della proprietà esclusiva di un bene, quando è dedotta soltanto quale circostanza fattuale per sostenere l'illegittimità dell'esercizio del potere amministrativo, non trasforma necessariamente la domanda di annullamento in un'azione di accertamento del diritto soggettivo: sussiste la giurisdizione amministrativa se il petitum immediato consiste nell'annullamento del provvedimento per vizi di legittimità.
- Un'ordinanza rivolta al condominio nel suo complesso, finalizzata alla conformazione dell'immobile al titolo edilizio e al superamento delle barriere architettoniche, non decide la titolarità dei diritti reali né costituisce un diritto d'uso sul bene comune o asseritamente esclusivo; il riparto concreto degli obblighi tra i condomini appartiene alla fase esecutiva e ai rapporti interni, senza incidere sulla legittimità dell'ordine amministrativo.
- Gli obblighi costruttivi previsti dal titolo edilizio originario, compresi quelli relativi all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche, vincolano la verifica dello stato legittimo dell'immobile e possono essere contestati dall'amministrazione nei confronti del condominio nel suo complesso quando l'edificio risulti non conforme.
- Quando l'abuso edilizio oggetto di un'ordinanza di adeguamento viene successivamente fiscalizzato e il provvedimento perde efficacia, il ricorso contro tale ordinanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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