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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14273/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale veniva richiesto a un contribuente il pagamento di maggiore IRPEF per l’anno 2003, relativa a redditi soggetti a tassazione separata, connessi alla liquidazione di una posizione in un fondo di previdenza complementare. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla CTP, che accoglieva il ricorso; la CTR confermava. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 252/2005: sosteneva che, trattandosi di soggetto iscritto al fondo sin dal 1969 e liquidato nel 2003, dovesse applicarsi il regime transitorio per i c.d. vecchi iscritti, con tassazione secondo le regole previgenti e con riliquidazione dell’imposta secondo i criteri indicati dalla normativa di settore, non già il diverso criterio seguito dai giudici di merito. Il contribuente resisteva con controricorso e la Corte ha preliminarmente escluso la tardività del ricorso, ritenendolo tempestivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per tardività, applicando il previgente termine annuale ex art. 327 c.p.c. in combinato con il processo tributario, e considerando la sospensione feriale. Nel merito ha affermato che, per un soggetto iscritto a un vecchio fondo pensione e non optante per il nuovo regime, la tassazione della prestazione deve seguire la disciplina transitoria di cui all’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, in coerenza con la normativa previgente e con i criteri richiamati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma base del controllo automatizzato a seguito del quale è stata emessa la cartella di pagamento

  • art. 23 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    disciplina transitoria applicabile alle prestazioni di previdenza complementare; per le prestazioni anteriori al 1 gennaio 2007 non ancora riliquidate non si applica la riliquidazione ex art. 20 TUIR; per i vecchi iscritti a vecchi fondi i montanti maturati fino al 2006 restano soggetti al regime tributario vigente alla predetta data

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    paradigma del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    termine annuale di impugnazione applicabile al giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009 in assenza di notificazione della sentenza

  • art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamo al regime delle impugnazioni nel processo tributario, con applicazione del termine di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo previgente

  • art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69

    disposizione transitoria richiamata per il regime delle impugnazioni

  • art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69

    disposizione transitoria richiamata per il regime delle impugnazioni

  • art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742

    sospensione feriale dei termini processuali considerata nel calcolo della tempestività

  • art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

    modifica del periodo di sospensione feriale richiamata nel calcolo della tempestività

  • art. 20, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    previgente disciplina della riliquidazione delle prestazioni complementari, poi abrogata

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    criterio di determinazione dell’aliquota richiamato dall’art. 20 TUIR

  • art. 21, comma 3, lett. c), d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    abrogazione, con effetto dal 1 gennaio 2007, della previgente disposizione fiscale sulle prestazioni complementari

  • art. 64 legge 17 maggio 1999, n. 144

    soppressione dei fondi integrativi del parastato, rilevante per la qualificazione del fondo come vecchio fondo

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    nuovo regime fiscale cui il vecchio iscritto può eventualmente optare per il trattamento del montante dal 2007

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17

    regime della tassazione separata richiamato dalla giurisprudenza per le quote capitali delle prestazioni previdenziali

  • art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482

    ritenuta del 12,50% applicabile alla parte di rendimento delle prestazioni dei fondi pensione secondo i principi richiamati

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    base per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente richiamato nel testo, ma non pertinente alla ratio della decisione

Massime di principio

  • In materia di prestazioni di previdenza complementare, la disciplina fiscale applicabile va individuata in base al regime transitorio previsto per i vecchi iscritti e per i vecchi fondi, con riferimento al momento di maturazione e liquidazione del montante finale della prestazione.
  • Per i soggetti iscritti ante 29 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari già esistenti, i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario previgente, salvo eventuale opzione per il nuovo regime dal 2007.
  • Quando il contribuente non esercita l’opzione per il nuovo regime, l’amministrazione può liquidare l’imposta secondo i criteri transitori richiamati dalla normativa e dalla circolare applicativa, distinguendo tra quota maturata fino al 2000 e quota maturata dal 1 gennaio 2001.
  • Nel giudizio di legittimità tributaria, se il ricorso è notificato entro il termine annuale previgente, considerando anche la sospensione feriale applicabile, l’eccezione di tardività è infondata.
  • Qualora la controversia sia definibile sulla base della corretta applicazione della disciplina fiscale intertemporale e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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