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Sentenza

Sentenza del 01/03/2022 n. 6752 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro per Euro 74.261,28 relativo alla sentenza n. 1360/2009 del Tribunale di Vicenza, che aveva dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento della società e l'aveva condannata al pagamento di Euro 2.447.299,37. L'Agenzia aveva applicato cinque volte le tasse fisse per "domande respinte e disposizioni varie" e l'imposta proporzionale del 3% sulla somma di condanna. La società contestava motivazione e allegazione dell'atto, nonché la corretta qualificazione tributaria delle somme tassate (distinzione tra restituzione caparra, risarcimento danni, corrispettivo soggetto a IVA, ecc.).

La decisione

In primo grado il ricorso della società era stato accolto per difetto di motivazione e omessa allegazione della sentenza. In appello la CTR del Veneto aveva confermato la tassazione proporzionale ma aveva eliminato quattro delle cinque tasse fisse. La società ha proposto ricorso per cassazione; nel frattempo la Corte d'appello di Venezia ha completamente riformato la sentenza oggetto di tassazione riconoscendo l'inadempimento dell'arch. P. (non della società) e rigettando tutte le domande dell'architetto. Ciò ha fatto venire meno il presupposto per la tassazione proporzionale. La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi procedurali (fra cui una questione di sottoscrizione dell'avviso sollevata tardivamente), dichiarato inammissibili gli altri motivi per sopravvenuta carenza di interesse e, decidendo nel merito, ha cassato la sentenza impugnata e accolto l'originario ricorso della contribuente; ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 8

    Articolo centrale per la determinazione della tassazione (distinzione tra imposta proporzionale e tasse fisse). La Corte ha valutato che, venendo meno la condanna sostanziale, è venuto meno il presupposto per la tassazione in misura proporzionale e resta dovuta solo la tassa fissa relativa alla risoluzione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37

    Riferimento normativo utilizzato per affermare che, se un provvedimento giudiziario è definitivamente riformato, viene meno il presupposto impositivo per l'imposta di registro sugli atti dell'Autorità giudiziaria.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21‑septies

    Norma richiamata dalla società per contestare la sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto non legittimato; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non era stata sollevata nei giudizi di merito.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta omissione di pronuncia su eccezioni rilevanti (es. non debenza dell'imposta in forma proporzionale, scomputo di imposte già versate, sanzioni). La Corte ha ritenuto tali censure sopravvenute o inammissibili dopo la riforma della decisione civile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24

    Richiamati dalla parte per profili processuali/tempi della deduzione della mancata allegazione della sentenza nell'avviso di liquidazione; la Corte non ha ritenuto fondate le censure in punto di motivazione dell'avviso quando sono indicati gli elementi essenziali.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Rilevata in relazione al requisito di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ricordato che l'avviso è adeguatamente motivato se riporta gli estremi identificativi essenziali del provvedimento e i criteri di determinazione del dovuto.

  • Cass. citata (giurisprudenza) - Cass. n. 26340/2021 e Cass. n. 15645/2019

    Giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata per i principi: a) l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato se contiene gli elementi essenziali del provvedimento e i criteri di calcolo; b) se il provvedimento giudiziario che ha formato la base dell'imposizione è definitivamente riformato, viene meno il presupposto dell'imposta e l'Amministrazione può trovarsi priva di interesse a proseguire il gravame.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (mesi di impugnazione)

    Norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di diritto e nullità); la Corte ha esaminato la loro ammissibilità e la loro rilevanza alla luce della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Se il provvedimento giudiziario che ha alimentato la pretesa tributaria viene definitivamente riformato eliminando la condanna patrimoniale, viene meno il presupposto per l'imposta di registro in misura proporzionale e l'interesse dell'Amministrazione a proseguire il gravame può venire meno.
  • Occorre distinguere la natura delle somme: le somme di mera restituzione (effetti restitutorî) sono soggette a tassa fissa, mentre le somme aventi natura risarcitoria o trasferimento patrimoniale possono assoggettarsi all'imposta proporzionale.
  • Un avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche se non allega la sentenza, purché riporti gli estremi identificativi essenziali del provvedimento e i criteri normativi e matematici del calcolo dell'imposta.
  • Le censure relative alla legittimazione del sottoscrittore dell'atto amministrativo (es. carenza di firma di dirigente) devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito; se introdotte tardivamente risultano inammissibili in cassazione.
  • In casi di contestazione sulla natura delle poste tassate, il contribuente deve puntare a far emergere dalla decisione civile (o dalla sua riforma definitiva) la mancanza di una manifestazione di capacità contributiva che giustifichi l'imposizione in misura proporzionale.

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